Sentenza Nº 43800 della Corte Suprema di Cassazione, 03-10-2018

Presiding JudgePICCIALLI PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:43800PEN
Date03 Ottobre 2018
Judgement Number43800
CourtSezione Feriale (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Palermo Fabio, nato ad Ortona il 01/12/1969
2.
Nasuti Domenico, nato ad Ortona il 30/11/1970
3.
Nardone Francesca, nata ad Ortona il 05/10/1976
4.
Sorrentino Salvatore, nato a Foggia il 02/03/1973
5.
Tascini Tommaso, nato in Germania il 05/12/1972
avverso la sentenza del 01/12/2017 della Corte d'appello dell'Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di
inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito per i ricorrenti, l'avvocato Rocco Giancristofaro, quale difensore di fiducia di
Fabio Palermo, Domenico Nasuti, Salvatore Sorrentino e Tommaso Tascini, che
ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Penale Sent. Sez. F Num. 43800 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CORBO ANTONIO
Data Udienza: 23/08/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza emessa in data 1 dicembre 2017, la Corte di appello
dell'Aquila, ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza
pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chieti, all'esito
di giudizio abbreviato, nella parte in cui aveva dichiarato Fabio Palermo,
Domenico Nasuti, Francesca Nardone, Salvatore Sorrentino e Tommaso Tascini
colpevoli per vari reati concernenti la detenzione e cessione illecita di sostanze
stupefacenti di tipo cocaina o eroina, commessi tra il 19 febbraio 2011 e l'aprile
2011, riformando la decisione di primo grado solo per gli imputati Palermo,
Nasuti e Nardone, ed esclusivamente in punto di qualificazione giuridica dei fatti,
riconoscendo anche in relazione a costoro la configurabilità della ipotesi di cui
all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente rideterminazione
del relativo trattamento sanzionatorio.
2.
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
di appello indicata in epigrafe l'avvocato Rocco Giancristofaro, quale difensore di
fiducia di Fabio Palermo, di Nasuti Domenico, di Salvatore Sorrentino e di
Tommaso Tascini, con distinti atti di impugnazione per ciascun imputato, e
l'avvocato Antonello D'Aloisio, quale difensore di fiducia di Francesca Nardone.
3.
Il ricorso presentato nell'interesse di Fabio Palermo è articolato in due
motivi.
Fabio Palermo è stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro
1.400,00 di multa, per i reati di detenzione e di cessione di cocaina, commessi
rispettivamente il 19 febbraio 2011 (capo A, anche indicato come H, della
rubrica) e 1'8 aprile 2011 (capo N, anche indicato come G, della rubrica), previa
qualificazione degli stessi a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,
concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n.
309 del 1990, unificazione delle fattispecie sotto il vincolo della continuazione, ed
applicazione della diminuente per il rito.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, in
riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo all'accertamento dei fatti.
Si deduce che a carico di Fabio Palermo non sono stati effettuati sequestri di
sostanza stupefacente, che nei confronti dello stesso risultano esclusivamente
intercettazioni di contenuto equivoco, e che i contatti tra gli imputati sono
agevolmente spiegabili in ragione dei vincoli di colleganza.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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