Sentenza Nº 43690 della Corte Suprema di Cassazione, 28-10-2019

Presiding JudgeCIAMPI FRANCESCO MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:43690PEN
Judgement Number43690
Date28 Ottobre 2019
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARANDO FRANCESCO nato a LOCRI il 06/04/1983
avverso l'ordinanza del 08/03/2019 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
udito il difensore avvocato NOBILE VINCENZO del foro di LOCRI che si è riportato ai
motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43690 Anno 2019
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 10/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza del
8/3/2019
il Tribunale di Reggio Calabria pronun-
ciandosi sulla richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data
6/11/2018
con la quale il GIP del Tribunale di Reggio Calabria applicava la mi-
sura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Marando Francesco in
quanto indagato dei reati di cui agli articoli 74 commi 1, 2, 3 e 4 DPR 309/90, 61
bis cod. pen., con le aggravanti dell'art. 74 comma 3 e comma 4 e dell'art. 416
bis, 1 cod. pen. (capo A39 dell'imputazione) e di cui agli articoli 110 cod. pen., 73
comma 1 DPR 309/90, 61 bis cod. pen. (capo A45 e A46), confermava l'ordinanza
impugnata, previa esclusione del ruolo di organizzatore con riferimento al capo
A39.
2.
Ricorre Marando Francesco, a mezzo del proprio difensore di fiducia,
deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in
relazione agli artt. 125, 191, 192, 273 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU.
Ci si duole in ricorso dell'errata interpretazione del motivo di riesame fon-
dato sull'eccezione di inutilizzabilità dei contenuti della messaggistica telematica.
Si riporta testualmente la motivazione del provvedimento impugnato evi-
denziando che il tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione richiamando delle mas-
sime di questa Corte inconferenti, riguardanti un caso diverso.
Il tribunale ha motivato che, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza per l'adozione di provvedimenti cautelari, l'utilizzabilità degli atti non
è condizionata all'accertamento da parte del giudice italiano del rispetto della pro-
cedura di acquisizione seguita dall'autorità giudiziaria straniera, cui spetta la veri-
fica della correttezza della procedura, ma, obietta il ricorrente, ciò non giustifica
che l'autorità straniera non debba documentare le modalità con cui sono stati ac-
quisiti i dati investigativi ed indicare le procedure di acquisizione utilizzate, non
essendo sufficiente, per la loro utilizzabilità, la comunicazione dei soli esiti delle
acquisizioni probatorie.
Nel caso che ci occupa, la polizia olandese avrebbe trasmesso una sintetica
informativa, con cui comunicava di avere acquisito dati probatori senza indicare
come era avvenuta l'acquisizione e da quale fonte, a prescindere dal rispetto o
meno delle procedure di acquisizione previste nello Stato straniero.
Il Marando ritiene che la motivazione sia solo apparente, dal momento che
non è stata fornita risposta alla eccezione formulata dalla difesa che intendeva
contestare la mancata trasmissione, da parte della polizia e del giudice olandese,
dei provvedimenti con i quali sono stati acquisiti i dati investigativi, o comunque
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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