Sentenza Nº 43548 della Corte Suprema di Cassazione, 24-10-2019

Presiding JudgeFIDELBO GIORGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:43548PEN
Judgement Number43548
Date24 Ottobre 2019
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Alvaro Cosimo nato a Sinopoli il 25/04/1964
2.
Barbieri Carmelo nato a Reggio Calabria il 25/04/1968
3.
Bertuca Pasquale nato a Villa San Giovanni il 18/11/1957
4.
Buda Natale nato a Fiumara il 01/01/1963
5.
Condello Domenico nato a Reggio Calabria il 20/05/1972
6.
Condello Pasquale nato a Reggio Calabria il 24/09/1950
7.
Creazzo Umberto Francesco nato a Scilla il 30/09/1934
8.
Crisalli Antonino nato a Crotone il 23/04/1954
9.
De Stefano Giuseppe Carlo nato a Reggio Calabria il 01/12/1969
10.
Giustra Antonio nato a Reggio Calabria il 01/05/1989
11.
Imerti Antonino nato a Reggio Calabria il 01/10/1950
12.
Palermo Rocco nato a San Procopio il 25/06/1961
13.
Passalacqua Domenico nato a Reggio Calabria il 16/09/1951
14.
Rugolino Giovanni Domenico nato a Reggio Calabria il 23/02/1950
15.
Tegano Giovanni nato a Reggio Calabria il 08/11/1939
avverso la sentenza del 20/04/2017della Corte d'appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43548 Anno 2019
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
Data Udienza: 15/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco
Dall'Olio, che ha concluso chiedendo: l'annullamento senza rinvio per il reato di
cui al capo A) per tutti gli imputati di tale reato, nonché per Libri Pasquale, con
trasmissione atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per Domenico Condello
e Giuseppe Carlo De Stefano per la rideterminazione della pena con riferimento
ai residui reati, previa pronuncia di irrevocabilità in punto di responsabilità
penale; l'annullamento senza rinvio per il reato di cui al capo E) perché il fatto
non sussiste; la revoca delle statuizioni civili per il reato di cui al capo K), con
dissequestro e restituzione a Antonino Crisalli dei beni in sequestro;
l'inammissibilità nel resto dei ricorsi proposti dai predetti e degli ulteriori ricorsi;
uditi i difensori avv. Paola Maria Zerma dell'Avvocatura Generale dello Stato in
difesa delle parti civili Stato Italiano e Ministero dell'Interno, avv. Giovanni
Vasaturo, sostituto processuale dell'avvocato Rando Vincenza in difesa della
parte civile "Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie", avv. Luigia
Cotroneo in difesa della parte civile Comune Di Scilla e avv. Fernando Scrivano in
difesa della parte civile Comune di Villa San Giovanni, i quali si riportano alle
conclusioni scritte e alla nota spese depositate a verbale;
uditi i difensori avv. Giovanna Araniti in difesa di Antonino Crisalli, avv. Pasquale
Foti in difesa di Antonio Giustra, avv. Armando Veneto in difesa di Rocco
Palermo, avv. Gaetano Vizzari in difesa di Umberto Francesco Creazzo, avv.
Basilio Antonino Pitasi in difesa di Pasquale Bertuca e Natale Buda, avv. Carlo
Morace in difesa di Pasquale Bertuca e Domenico Passalacqua, avv. Giacomo
lana in difesa di Antonino Imerti, avv. Giuseppe Putorti' in difesa di Cosimo
Alvaro, avv. Marcello Manna in difesa di Giuseppe Carlo De Stefano, avv.
Giovanni Aricò in difesa di Rugolino Giovanni Domenico, avv. Calabrese
Francesco in difesa di Antonino Imerti, Domenico Passalacqua, Domenico
Condello e Natale Buda e avv. Giuseppe Antonio Gianzi in difesa di Domenico
Condello, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi da loro
proposti.
RITENUTO IN FATTO
1. Il presente procedimento ha ad oggetto diverse compagini associative di
stampo ‘ndranghetista operanti nella Regione Calabria nonché alcuni reati-fine.
1.1. In particolare:
-
sub
capo C), è contestato ad Antonino Imerti, Natale Buda e Pasquale
Bertuca - tutti e tre con ruolo apicale - ed a Domenico Passalacqua - quale mero
partecipe - di avere fatto parte della cosca Buda - Imerti - Zito - Bertuca;
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
-
sub
capo D) è contestato a Giovanni Domenico Rugolino di avere fatto
parte, con posizione di vertice, dell'omonima cosca Rugolino;
-
sub
capo E) è ascritta a Umberto Francesco Creazzo la partecipazione
con ruolo apicale, dell'omonima cosca Creazzo, propaggine della cosca Condello
- Imerti - Buda;
-
sub
capo A) è contestato a Giuseppe Carlo De Stefano (nella veste di
capo della cosca De Stefano), Pasquale Condello (nella veste di capo della cosca
Condello) e Giovanni Tegano (nella veste di capo della cosca Tegano) - tutti e
tre con ruolo apicale - ed a Domenico Condello, quale mero partecipe, di avere
preso parte, unitamente a Pasquale Libri (non ricorrente, nella veste di capo
della cosca Libri), ad un articolato organismo decisionale di tipo verticistico
sovraordinato rispetto alle singole cosche di rispettiva appartenenza dei
componenti.
Quanto ai reati-fine, sono contestati:
il delitto di estorsione tentata aggravata ai sensi dell'art. 7 I. 12 luglio
1991, n. 203,
sub
capo B) nei confronti di De Stefano e Domenico
Condello,
sub
capo I) nei confronti di Bertuca e
sub
capo P) nei confronti
di Creazzo);
il delitto di turbativa d'asta sempre aggravato ai sensi del citato art. 7 I.
n. 203/1991,
sub
capo L), nei confronti di Imerti e Passalacqua, e
sub
capo O) nei confronti di Alvaro e Crisalli;
il delitto di intestazione fittizia di cui all'art.
12-quinquies,
comma primo,
d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7
agosto 1992 n. 356, sempre aggravato ai sensi del citato art. 7 I. n.
203/1991,
sub
capo R), nei confronti di Alvaro e Palermo, e
sub
capi S) e
T), nei confronti di Alvaro;
la violazione in materia di armi di cui al capo V) nei confronti di Alvaro.
Infine,
sub
capo K) è contestato al Barbieri il delitto di peculato,
aggravato dall'agevolazione mafiosa.
1.2. Con la sentenza del 2 maggio 2014, il Tribunale di Reggio Calabria:
-
quanto ad Alvaro, ha escluso il porto d'arma
sub
capo V) ed ha ritenuto a suo
carico la recidiva di cui all'art. 99, comma primo, cod. pen.;
-
quanto allo stesso Alvaro ed a Crisalli, ha ritenuto tali imputati responsabili del
reato di cui al capo O) limitatamente ai beni di proprietà Siracusa, riqualificando
detta condotta ai sensi degli artt. 56 - 353 e 629 cod. pen.;
-
quanto a Barbieri, ha riqualificato il reato di cui capo K) ai sensi del comma
secondo dell'art. 314 cod. pen.;
-
ha assolto Pasquale Condello dalla contestazione di estorsione di cui al capo B);
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