Sentenza Nº 43405 della Corte Suprema di Cassazione, 23-10-2019

Presiding JudgeCATENA ROSSELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:43405PEN
Date23 Ottobre 2019
Judgement Number43405
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Arena Pasquale, nato ad Isola Capo Rizzuto (KR), il 02/11/1953,
Sulla Francesco, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Venti Capo
Rizzuto s.r.I., terzo interessato
Frick Martin Gregor, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Econex e
socio della Seas s.r.I., terzo interessato
Gobbi Roberto, nella qualità di socio della Econex, terzo interessato,
Gobbi Massimiliano, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Seas s.r.I.,
terzo interessato
Nyhuis Beteilungsgesellschaft Mbh, terzo interessato,
Tiger Energy Project Gmbh, terzo interessato,
Pure Gmbh, terzo interessato
Purena s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., Arena Nicola, terzo
interessato,
Maiolo Giovanni, nella qualità di socio della Veda s.n.c. di Ventura Faiola & C.,
terzo interessato,
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43405 Anno 2019
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: BELMONTE MARIA TERESA
Data Udienza: 22/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ventura Fabiola, nella qualità di socio della Veda s.n.c. di Ventura Faiola & C.,
terzo interessato,
Megna Carmine, terzo interessato
HSH Nordbank A.G., terzo interessato,
avverso il decreto della Corte di Appello di Catanzaro emesso in data
20/12/2017, con cui era stato rigettato l'appello proposto avverso il decreto del
Tribunale di Crotone, Sezione Misure di Prevenzione, del 11/05/2017, con cui era
stata disposta, nei confronti di Arena Pasquale, la misura di prevenzione
personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune
di residenza per anni tre, ai sensi degli artt. 4 e segg. del d.lgs. n. 159 del
6/9/2011, nonché la confisca, ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto
legislativo, di beni ritenuti a lui riferibili;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Maria Teresa Belmonte;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Luigi Orsi, pervenute in data 08/11/2018, con cui è stato chiesto
il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con il provvedimento impugnato, ha
confermato il decreto emesso in data 18/5/2017, depositato il 29/5/2017, dal
Tribunale di Crotone, che aveva disposto a carico di Arena Pasquale la misura di
prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di
soggiorno nel comune di residenza per anni tre, ai sensi degli artt. 4 e segg. del
d.lgs. n. 159 del 6/9/2011, nonché la confisca, ai sensi dell'art. 24 del medesimo
decreto legislativo, dei seguenti beni, ritenuti a lui riferibili:
1)
le quote societarie della Venti Capo Rizzuto s.r.l. (formalmente intestate a
Tyger Energy Project Gmbh per il 34%; a Seas s.r.l. per il 30%; a Nyhuis
Beteilingungs Gmbh & Co., KG per il 19%; a Pommer & Schwarz
Erneuerbareencieng Esellschaft M. per il 10%; a Pure Gmbh per il 7%), nonché
l'intero complesso aziendale della società suddetta, costituito dal parco eolico
denominato "Wind Farm", realizzato in Isola Capo Rizzuto, finanziato dalla banca
tedesca HSH Nordbank per circa 240 milioni euro;
2)
le quote societarie della Purena s.r.l. (formalmente intestate alla società
svizzera Econex Finance AG per il 60%; ad Arena Nicola per il 28%; a Megna
Carmine per il 12%), nonché l'intero complesso aziendale della società suddetta
(beni mobili e immobili e rapporti finanziari);
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3) le quote societarie della Veda s.n.c. di Ventura Fabiola & C. (ripartite tra
Ventura Fabiola Valeria per il 20% e Maiolo Giovanni per il restante 80%),
nonché l'intero complesso aziendale della società suddetta (beni mobili e
immobili e rapporti finanziari).
2. La misura di prevenzione personale è stata disposta a carico dell'Arena perché
- come è dato evincere dalla motivazione del provvedimento impugnato -
ritenuto soggetto socialmente pericoloso, in quanto indiziato di appartenenza alla
consorteria mafiosa degli Arena, operante in I sola Capo Rizzuto, nonché in
quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 12-quinquies del d.l. 8
giugno 1992, n. 4306, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 1992 n.
356.
Gli indizi dell'appartenenza mafiosa e di intestazione fittizia sono stati desunti -
secondo la Corte territoriale - dalle risultanze del procedimento penale n.
2650/2008 RGNR e del procedimento penale n. 5046/2015 (quest'ultimo tuttora
pendente), nel cui ambito è contestato a numerosi soggetti (tra cui Arena
Pasquale) la realizzazione - nell'interesse della cosca suddetta - del parco eolico
"Wind Farm", insistente nel territorio di Isola Capo Rizzuto (parco realizzato,
oltretutto, in violazione delle normative di settore: quella disciplinante la
distanza tra il parco e le abitazioni; quella disciplinante la sicurezza del volo,
stante la vicinanza del parco all'aeroporto di Crotone; quella in materia di tutela
ambientale). L'interesse della famiglia Arena è stato individuato - come si evince
dalla stessa formulazione del capo di imputazione riportato nel decreto
impugnato - nella percezione dei canoni di locazione dei terreni su cui insiste il
parco (per lo più riconducibili direttamente o indirettamente a componenti della
medesima famiglia), nonché nei vantaggi derivanti dall'assegnazione di gran
parte dei lavori ad imprese controllate dalla famiglia Arena (tra cui la Veda s.n.c.
di Ventura Fabiola & C.) e nella percezione, da parte di componenti della
famiglia, di somme accreditate su conti nazionali ed esteri, oltre che nei
guadagni ipotizzati, derivanti dalla futura vendita della struttura.
In particolare, l'attivismo di Arena Pasquale si sarebbe dispiegato nelle fasi di
progettazione, di richiesta e conseguimento delle autorizzazioni, di realizzazione
del parco, nonché nella creazione di un puzzle societario volto a schermare la
reale titolarità del bene. A suo carico sono stati valorizzati anche i suoi stretti
legami familiari (è nipote di Arena Nicola, storico capoclan sottoposto al regine di
cui all'art. 41-bis Ordinamento Penitenziario, nonché fratello di Arena Carmine,
ucciso in un agguato mafioso del 2004), ed il ruolo rivestito in ambito comunale
(quale dirigente amministrativo assunto quando la Giunta Municipale era
composta, nella quasi totalità, da soggetti gravati da numerosi precedenti di
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