Sentenza Nº 42863 della Corte Suprema di Cassazione, 18-10-2019

Presiding JudgeMONTAGNI ANDREA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:42863PEN
Date18 Ottobre 2019
Judgement Number42863
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SCORCIAPINO ETTORE nato a MISTERBIANCO il 10/09/1969
BONACCORSI AGATINO nato a CATANIA il 21/11/1957
CURINGA DOMENICO nato a ROSARNO il 01/07/1948
CAMPANARO ELIO nato a JOPPOLO il 20/11/1960
COSTANTINO GIUSEPPE nato a NICOTERA il 11/06/1966
MARINO UMBERTO nato a ACIREALE il 03/08/1970
SCRIVANO EMILIO nato a CATANIA il 28/01/1963
CRISTAUDO ANGELA nato a CATANIA il 28/06/1959
RINALDI FILIPPO nato a NISSORIA il 06/03/1968
FINOCCHIARO CARMELO nato a CATANIA il 09/06/1961
avverso la sentenza del 28/05/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI
che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso di CRISTAUDO ANGELA, per
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42863 Anno 2019
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 18/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
quanto attiene al ricorso degli altri imputati annullamento con rinvio limitatamente al
trattamento sanzionatorio (vedi sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019) e
inammissibilità nel resto.
E presente l'avvocato GIAMMONA FRANCESCO del foro di CATANIA in difesa dei
ricorrenti CAMPANARO ELIO e MARINO UMBERTO il quale, dopo aver illustrato i punti
salienti dei motivi di ricorso relativi alla posizione dei suoi assistiti, insiste nel loro
accoglimento chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
L'avvocato GIAMMONA FRANCESCO è presente altresì in qualità di sostituto
processuale dell'avvocato RAGONESE MICHELE del foro di CATANIA, difensore di
BONACCORSI AGATINO, come da nomina ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza,
per il quale riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.
In difesa di SCRIVANO EMILIO è presente l'avvocato COPPOLA MARIA ISABELLA del
foro di CATANIA, che riassumendo i motivi di ricorsi insiste nel loro accoglimento.
E' presente l'avvocato VECCHIO GIOVANNI SISTO del foro di VIBO VALENTIA, in difesa
di COSTANTINO GIUSEPPE, il quale dopo essersi soffermato sui punti salienti del
ricorso ne chiede l'integrale accoglimento.
E' presente il difensore di fiducia di CRISTAUDO ANGELA, avvocato BUTTAFUOCO
PIERFRANCESCO del foro di ENNA il quale, dopo aver esposto le incongruenze della
sentenza di appello ne chiede l'annullamento.
E' presente l'avvocato CAPETTA FRANCESCO del foro di CATANIA in difesa di
FINOCCHIARO CARMELO che riportandosi ai motivi di ricorsi insiste nel loro
accoglimento.
E' presente l'avvocato COLOMBO ROBERTO, del foro di COMO, difensore di RINALDI
FILIPPO che chiede l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Catania per
carenza di motivazione.
Ti
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catania con sentenza pronunciata in data 28 Maggio
2018, sull'appello proposto tra l'altro da tutti gli odierni ricorrenti SCORCIAPINO
Ettore, BONACCORSI Agatino, CAMPANARO Elio, COSTANTINO Giuseppe,
MARINO Umberto, CURINGA Domenico, SCRIVANO Emilio, CRISTAUDO Angela,
RINALDI Filippo e FINOCCHIARO Carmelo, dichiarava non doversi procedere nei
confronti di CRISTAUDO Angela per intervenuta prescrizione in relazione alla
ipotesi di concorso nella commercializzazione di sostanze stupefacenti di cui al
capo h) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art.73 V comma Dpr
309/90 nonché nei confronti di RINALDI Filippo per intervenuta prescrizione in
relazione al reato di ricettazione di cui al capo d) della rubrica e riconosciute a
tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, rideterminava loro la pena
in relazione al reato di cui all'art.74 Dpr 309/90 e dei reati di traffico di sostanze
stupefacenti ad essi rispettivamente ascritti nella seguente misura:
SCORCIAPINO in anni quattro di reclusione in continuazione con i fatti giudicati
dalla Corte di Appello di Catania in data 20 Gennaio 2009;
CURINGA Domenico in anni diciotto di reclusione;
BONACCORSI Agatino in anni sedici di reclusione;
MARINO Umberto, CAMPANARO Elio e COSTANTINO Giuseppe in anni nove
mesi otto di reclusione;
SCRIVANO Emilio in anni otto mesi due di reclusione;
RINALDI Filippo in anni nove mesi dieci di reclusione;
FINOCCHIARO Carmelo in anni nove mesi sei di reclusione.
2. Il giudice distrettuale, dopo avere trattato e definito i motivi di
impugnazione, comuni a più imputati, concernenti questioni preliminari
processuali relative alla nullità per genericità di alcuni capi di imputazione, alla
inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione degli art.267 e 268
cod.proc.pen. per la nullità dei decreti autorizzativi e per la deroga al divieto di
utilizzazione di impianti esterni e quelli dedotti dalle singole difese, violazione
del diritto di difesa dedotta dall'imputato FINOCCHIARO Carmelo per mancata
trascrizione di una serie di intercettazioni telefoniche e per omessa integrazione
probatoria e dalla difesa di RINALDI Filippo limitatamente alla utilizzabilità delle
dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia INSOLIA Davide, esaminava nel
merito le doglianze dei ricorrenti; innanzi tutto quelle che si appuntavano sulla
attendibilità intrinseca ed estrinseca dei coimputati, divenuti nel corso del
giudizio collaboratori di giustizia SCORCIAPINO Ettore, INSOLIA Davide e
BALSAMO Graziano, riconoscendone la sostanziale credibilità soggettiva,
1
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