Sentenza Nº 42147 della Corte Suprema di Cassazione, 15-10-2019
Presiding Judge | ROSI ELISABETTA |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2019:42147PEN |
Date | 15 Ottobre 2019 |
Judgement Number | 42147 |
Court | Terza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | PENALE |
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Reale Carmine, nato in Canada il 23/10/1967
2.
Tullo Francesco, nato a Imperia il 25/07/1968
3.
Abbamondi Alarico Francesco, nato a Campobasso il 25/09/1982
avverso l'ordinanza in data 20/03/2019 del Tribunale di Campobasso
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso di Reale Carmine, e per
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro
nei confronti di Tullo Francesco ed Abbamondi Alarico, con rigetto nel resto dei
ricorsi dei medesimi;
uditi, per i ricorrenti, gli avvocati Stefano Sabatini e Francesco Mancini, difensori
di Reale Carmine, l'avvocato Vittorio Rizzi, difensore di Tullo Francesco, e
l'avvocato Demetrio Rivellino, difensore di Abbamondi Alarico Francesco, i quali
hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42147 Anno 2019
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: CORBO ANTONIO
Data Udienza: 15/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa e depositata in data 20 marzo 2019, il Tribunale di
Campobasso, in parziale accoglimento dell'appello presentato dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso avverso il provvedimento del
Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per quanto di
interesse in questa sede, ha disposto il sequestro preventivo di beni mobili ed
immobili, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di Carmine Reale,
di Alarico Francesco Abbamondi e di Francesco Tulio, ed ha applicato a Carmine
Reale la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Molise ed a
Francesco Tullo la misura cautelare del divieto di dimora nelle Regioni Molise e
Campania.
1.1. Nei confronti di Carmine Reale: a) il sequestro preventivo è stato
disposto per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
commesso con riferimento alla società "Multiservice srl" relativamente agli anni
2013 e 2014, fino a concorrenza delle somme, rispettivamente, di 267.973 euro
e di 178.316 euro (capo D), e con riferimento alla società "Bianca srl"
relativamente all'anno 2014, fino a concorrenza della somma di 133.516 euro
(capo G), nonché per il reato di omessa dichiarazione commesso con riferimento
alla società "T.M. Car srl" relativamente all'anno 2016, fino a concorrenza della
somma di 487.825 euro (capo M); b) la misura cautelare personale è stata
applicata, oltre che per i reati appena indicati, anche per il reato di emissione di
fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alla società "Autoidea srl"
relativamente all'anno 2015 (capo K), e con riferimento alla società "T.M. Car
srl" relativamente all'anno 2016 (capo L).
Secondo quanto si rappresenta nell'ordinanza impugnata, Carmine Reale è
stato l'amministratore di fatto delle precisate società, nei periodi specificati. Il
meccanismo fraudolento, utilizzato attraverso la "Multiservice srl" e la "Bianca
srl", sarebbe il seguente: a) la società effettuava acquisti intracomunitari di
automobili, quindi senza pagare VIVA, dovendo questa essere caricata per
l'intero valore del bene in occasione della prima operazione di rivendita in Italia;
b) le successive cessioni dei veicoli ai privati, però, erano effettuate mediante il
ricorso al cd. "regime del margine", il quale implica l'applicazione dell'IVA solo
sulla differenza tra il prezzo finale del bene e quello pagato precedentemente dal
rivenditore, facendo figurare gli acquirenti finali come diretti acquirenti delle auto
dall'estero, sulla base di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio; c) tenendo
conto sia delle operazioni intracomunitarie sia delle operazioni nazionali si era
determinata un'evasione d'imposta, per la "Multiservice srl", nella misura di
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
267.973 euro per il 2013 e di 178.316 euro per il 2014, e, per la "Bianca srl",
nella misura di 133.516 euro per l'anno 2014. Le fatture emesse dalle società
"Autoidea srl" e "T.M. Car srl" sarebbero relative ad operazioni soggettivamente
inesistenti, in quanto queste due ditte: a) erano state semplicemente interposte
negli acquisti di autovetture provenienti da soggetti comunitari, e quindi
effettuati senza pagare VIVA, dovendo questa essere caricata per l'intero valore
del bene in occasione della prima operazione di rivendita in Italia, agendo in
luogo della società "Makina srl", soggetto interponente; b) avevano omesso di
pagare l'IVA dovuta al momento della rivendita dei veicoli alla società "Makina
srl", pur cedendo detti beni con fattura recante l'addebito per tale imposta; c)
avevano così procurato i veicoli all'interponente a prezzi molto vantaggiosi,
approfittando del risparmio conseguente all'evasione dell'IVA, e con emissione di
regolare fattura.
1.2. Nei confronti di Alarico Francesco Abbamondi il sequestro preventivo è
stato disposto per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti con riferimento alla società "Makina
srl", relativamente agli anni 2015 e 2016, fino a concorrenza delle somme,
rispettivamente, di 27.291 euro e di 255.543 euro (capo O).
Secondo quanto si rappresenta nell'ordinanza impugnata, Alarico Francesco
Abbamondi, amministratore legale della "Makina srl", avrebbe acquistato veicoli
da operatori esteri interponendo le società "Autoidea srl" e "T.M. Car srl", in
modo da avvantaggiarsi dell'evasione dell'IVA di queste due ditte. Come si è già
detto, infatti, le società "Autoidea srl" e "T.M. Car srl": a) avevano effettuato
acquisti di autovetture provenienti da soggetti comunitari, e quindi senza pagare
VIVA, dovendo questa essere caricata per l'intero valore del bene in occasione
della prima operazione di rivendita in Italia; b) avevano omesso di pagare VIVA
dovuta al momento della rivendita dei veicoli alla società "Makina srl", pur
cedendo detti beni con fattura recante l'addebito per tale imposta; c) avevano
così procurato i veicoli all'interponente a prezzi molto vantaggiosi, approfittando
del risparmio conseguente all'evasione dell'IVA, e con emissione di regolare
fattura.
1.3. Nei confronti di Francesco Tullo: a) il sequestro preventivo è stato
disposto per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti con riferimento alla società "Master Car
Center srl" relativamente all'anno 2016, fino a concorrenza della somma di
1.172.132,24 euro (capo V), nonché per il reato di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici, commesso con riferimento alla medesima società "Master
Car Center srl" relativamente agli anni 2013, 2014 e 2016, fino a concorrenza
delle somme, rispettivamente, di 165.889 euro, di 291.896 euro e di 264.968
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