Sentenza Nº 42043 della Corte Suprema di Cassazione, 15-09-2017

Presiding JudgeCANZIO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2017:42043PEN
Judgement Number42043
Date15 Settembre 2017
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Puica Cecilia Iuliana, nata in Romania il 31/10/1985
avverso la ordinanza del 02/07/2015 del Tribunale di Monza e avverso la
ordinanza del 31/07/2015 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, i provvedimenti impugnati e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente Giacomo Rocchi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
dell'ordinanza del Tribunale di Monza.
Penale Sent. Sez. U Num. 42043 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: ROCCHI GIACOMO
Data Udienza: 18/05/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 26 marzo 2014, il Tribunale di Monza, nella contumacia
dell'imputata, assistita da un difensore d'ufficio, condannava Cecilia Iuliana Puica
alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 2 legge 27 dicembre 1956, n.
1423. La sentenza diveniva irrevocabile per mancata impugnazione il 30
settembre 2014.
2.
Con atto spedito con plico raccomandato il 20 marzo 2015, pervenuto
nella cancelleria il 31 marzo 2015, il difensore della Puica proponeva ricorso ai
sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. al
Tribunale di Monza, in funzione di giudice
dell'esecuzione, chiedendo la declaratoria di non esecutività della sentenza e,
comunque, avanzando richiesta di restituzione nel termine per proporre
impugnazione ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 2 luglio 2015, il Tribunale di Monza, previa emenda di un
errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, rigettava la domanda
di declaratoria di non esecutività della sentenza e dichiarava inammissibile
l'istanza di restituzione nel termine.
Quanto alla domanda proposta in via principale, il Tribunale rilevava che
l'imputata era stata correttamente dichiarata contumace, non essendo comparsa
senza addurre impedimento dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Tale notifica, così come quella dell'estratto contumaciale della sentenza, era
stata ritualmente effettuata presso lo studio del difensore ai sensi dell'art. 161,
comma 4, cod. proc. pen. in conseguenza della irreperibilità dell'imputata nel
domicilio eletto.
Non poteva trovare applicazione la disciplina introdotta dalla legge 28 aprile
2014, n. 67, in ragione della norma transitoria dettata dall'art.
15-bis.
D'altro canto, l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza
era tardiva: l'imputata aveva avuto notizia certa del provvedimento il 22 febbraio
2015 (l'ordinanza contiene un errore materiale, indicando il 22 febbraio 2014) a
seguito della notifica a mani proprie dell'ordine di esecuzione e contestuale
sospensione emesso dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.
proc. pen.; l'istanza era stata depositata nella cancelleria del Tribunale solo il 31
marzo 2015, quindi oltre il termine di trenta giorni fissato dall'art. 175, comma
2-bis
cod. proc. pen. (l'ordinanza contiene un ulteriore errore materiale,
indicando il 31 marzo 2014).
3.
L'imputata presentava alla Corte di appello di Milano «istanza
ex
art. 175
e 625-ter cod. proc. pen.», chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale
2
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