Sentenza Nº 41975 della Corte Suprema di Cassazione, 11-10-2019

Presiding JudgePETRUZZELLIS ANNA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:41975PEN
Date11 Ottobre 2019
Judgement Number41975
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
INZITARI PASQUALE, nato il 05/10/1960 a Rizziconi
2.
PRINCI MARIA, nata il 12/04/1962 a Delianuova
avverso l'ordinanza del 31/10/2018 della CORTE d'APPELLO di REGGIO
CALABRIA
sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Luigi Orsi, che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con un unico atto a firma dei comuni difensori di fiducia, avv. Alfredo
Gaito e Gianluca Serravalle, muniti di apposita procura speciale, Pasquale
INZITARI e Maria PRINCI - il primo nella qualità di proposto, la seconda nella
veste di terza interessata - impugnano l'ordinanza del 31 ottobre 2018, con cui
la seconda sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41975 Anno 2019
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
Data Udienza: 02/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
di ricusazione da essi avanzata nei confronti del dott. Leonardo FILIPPO,
presidente del Collegio giudicante della prima sezione penale della medesima
Corte distrettuale, nell'ambito del giudizio d'appello, in sede di rinvio, relativo
all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni di
proprietà del proposto INZITARI e della di lui moglie, appunto Maria PRINCI.
2.
Dopo aver premesso esser scaturita la disattesa istanza dal rigetto, ad
opera del presidente della Corte reggina, della dichiarazione di astensione
formalizzata dallo stesso dott. FILIPPO, per aver conosciuto dei medesimi fatti
posti a base del pendente procedimento di prevenzione quale G.i.p. nel parallelo
procedimento penale denominato "operazione Saline", firmatario dell'ordinanza
di custodia cautelare in carcere emessa a carico dell'INZITARI per il reato di cui
agli artt. 110 e 416
bis
cod. pen., i legali ricorrenti formulano un unico ed
articolato motivo di critica, alla stregua del quale denunciano la violazione, da
parte dell'ordinanza impugnata, dell'art. 606
lett. b)
ed
e)
del codice di rito, "in
relazione agli artt. 41, 37, comma 1, 36, comma 1
lett. h), c.p.p., agli artt. 7 e
10, comma 4, d. Igs. n. 159/2011, all'art. 111 Cost. e all'art. 6, par. 1, CEDU".
2.1 In particolare, rappresenta la difesa che il provvedimento della Corte
territoriale dà atto delle interrelazioni esistenti fra procedimento penale e
procedimento di prevenzione, salvo poi sostenere che le differenze comunque
esistenti fra i due procedimenti varrebbero a giustificare, in accordo con la
giurisprudenza di legittimità a tal fine citata, la mancata
"trasposizione
- ragionando in termini di diritto positivo - in sede di prevenzione della più
accentuata forma di tutela della imparzialità, prevista in tal caso per il solo
giudizio penale".
A fronte di siffatta impostazione, obietta il ricorso che "la riconosciuta
natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione comporta la pacifica
applicazione dei principi e degli istituti tipici del processo penale, tra cui,
in
primis,
quelli atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati
dall'art. 111, comma secondo, Cost. e, quindi, l'applicazione delle norme in
materia di incompatibilità, astensione e ricusazione, senza possibilità di
limitazione alcuna". Ciò in quanto si assume che "la richiamata diversità
strutturale e funzionale del procedimento di prevenzione", se può legittimamente
dar conto di scelte diversificate in punto di conformazione normativa del diritto di
difesa, sarebbe tuttavia inidonea a giustificare una difforme disciplina in materia,
non potendo ipotizzarsi, in seno al procedimento di prevenzione, "un giudice
'non-capace' o 'meno-capace' rispetto al giudice del processo di cognizione".
D'altro canto - proseguono i difensori ricorrenti - priva di pregio sarebbe
l'ulteriore argomentazione sviluppata dall'ordinanza impugnata a sostegno della
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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