Sentenza Nº 41736 della Corte Suprema di Cassazione, 10-10-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:41736PEN
Date10 Ottobre 2019
Judgement Number41736
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila
nel procedimento a carico di Bajrami Klevis, nato a Vlore (Albania) il
17/07/1990
avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 04/05/2018.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Sergio Beltrani;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.
Penale Sent. Sez. U Num. 41736 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO
Data Udienza: 30/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
dichiarato la nullità della sentenza con la quale, in data 18 aprile 2017, il
Tribunale di Chieti aveva dichiarato (per quanto in questa sede rileva) l'imputato
Bajrami Klevis colpevole dei reati di detenzione e cessione di sostanza
stupefacente (capi 31 e K1) nonché di estorsione (capo 32), unificati dal vincolo
della continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le
statuizioni accessorie.
1.1. La Corte di appello, richiamando un precedente giurisprudenziale (Sez.
4, n. 48765 del 15/07/2016, Incerti, Rv. 268875), ha dichiarato la nullità della
sentenza impugnata per violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. ed ha
disposto il rinvio al Tribunale competente, ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod.
proc. pen., in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, le prove richieste
dalle parti erano state ammesse all'udienza 4 ottobre 2016 dal Tribunale in una
composizione collegiale diversa - limitatamente ad un componente - rispetto a
quella che aveva successivamente assunto le predette prove e pronunciato la
sentenza e, trattandosi di una nullità assoluta, e quindi insuscettibile di
sanatoria, risultava irrilevante il comportamento eventualmente acquiescente
delle parti.
2.
Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, deducendo, con un
unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 525, comma 2,
cod. proc. pen.: ad avviso del ricorrente, proprio l'orientamento giurisprudenziale
richiamato dalla Corte di appello ammetterebbe che, ai fini della rilevabilità della
nullità de qua,
possa assumere rilievo l'atteggiamento tenuto dalle parti; nel
caso di specie, dinanzi al collegio nella composizione successivamente mutata
non avevano avuto luogo attività istruttorie, e comunque, in seguito, la difesa
dell'imputato nulla aveva opposto alla rinnovazione, prestandovi quindi - sia pur
implicitamente - consenso; pertanto, sulla scia di altro precedente
giurisprudenziale (Sez. 6, n. 18615 del 16/04/2013, Poloni, Rv. 254843), ha
concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con l'adozione dei
provvedimenti conseguenti.
3.
Il ricorso è stato assegnato alla Sesta Sezione penale, che ne ha disposto
la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen.,
rilevando l'esistenza di contrasti interpretativi in ordine alla portata del principio /
d'immutabilità di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., sotto due profili:
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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