Sentenza Nº 40986 della Corte Suprema di Cassazione, 24-09-2018

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:40986PEN
Judgement Number40986
Date24 Settembre 2018
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pittalà Francesco, nato a Prato il 13/06/1995
avverso la sentenza del 28/06/2017 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Prato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso eccependo l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. e chiedendo, in via
subordinata, il rigetto del ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 40986 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CAPUTO ANGELO
Data Udienza: 19/07/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di
consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Prato ha applicato a Francesco Pittalà la pena
concordata con il pubblico ministero di anni uno di reclusione in relazione al
reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., perché «cagionava per colpa la morte di
Bigagli Piero. In particolare, in data 02/01/2016, alla guida dell'autovettura
EF757RH, non arrestava o comunque rallentava la marcia del veicolo dallo stesso
condotto, in prossimità di un attraversamento pedonale, già impegnato dal
Bigagli, così investendo quest'ultimo; successivamente, in data 28/08/2016,
interveniva, a seguito degli esiti del traumatismo conseguenti al sinistro stradale
cennato, la morte di Bigagli. In Prato, il 28/08/2016». La pena finale è stata così
determinata: pena base, nel minimo edittale, anni due di reclusione; diminuita
per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche fino ad anni uno e mesi
quattro di reclusione; ridotta alla pena indicata per il rito.
2.
Avverso l'indicata sentenza il difensore di Francesco Pittalà, avv. Cristina
Menichetti, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando - nei termini di
seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale. La più sfavorevole
disciplina dettata dall'art. 589-bis cod. pen. è stata introdotta in epoca
successiva alla condotta ascritta all'imputato, mentre all'epoca di tale condotta
era in vigore una disciplina più favorevole, in quanto l'art. 589, secondo comma,
cod. pen. prevedeva una circostanza aggravante laddove la nuova disposizione
prevede un'autonoma fattispecie incriminatrice (oltre all'applicazione obbligatoria
e automatica della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida
per un periodo minimo di cinque anni). L'applicazione al caso di specie della
successiva, più sfavorevole disciplina, contrasta con il principio di irretroattività
della legge penale sfavorevole (art. 25 Cost.), oltre che con il divieto di
retroattività stabilito dall'art. 7 C.E.D.U., sicché deve essere seguito il c.d.
"criterio della condotta", secondo il quale, in caso di successione di leggi penali,
è applicabile, se più favorevole, la legge vigente al momento della condotta.
3.
Investita della cognizione del ricorso, la Quarta Sezione penale, con
ordinanza del 05/04/2018, lo ha rimesso alle Sezioni Unite, ravvisando un
contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione relativa al
trattamento sanzionatorio da applicare nel caso di una condotta interamente
posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un
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