Sentenza Nº 40984 della Corte Suprema di Cassazione, 24-09-2018

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:40984PEN
Date24 Settembre 2018
Judgement Number40984
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gianforte Moreno, nato il 25/06/1983 a Solothurn (Svizzera)
avverso la ordinanza del 27/02/2017 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Teramo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente Francesco Maria Silvio Bonito;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento senza
rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di formulazione della
imputazione per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., con trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, dichiarando
inammissibile il ricorso nel resto.
Penale Sent. Sez. U Num. 40984 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Data Udienza: 22/03/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con
ordinanza del 27 febbraio 2017, rigettava la richiesta di archiviazione nei
confronti di Moreno Gianforte, indagato per il delitto di tentata concussione (artt.
56 e 317 cod. pen.), disponendo, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc.
pen., che il Pubblico Ministero formulasse l'imputazione nei suoi confronti per i
diversi reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.) e di
violenza privata (art. 610 cod. pen.).
Nel provvedimento i fatti di causa venivano così ricostruiti:
-
il 24 settembre 2015, l'indagato aveva fatto rifornimento presso una
stazione di servizio di Atri, lamentando che l'erogazione di carburante non era
stata corrispondente all'importo versato e chiedendo, insistentemente e con
particolare virulenza, la restituzione della somma;
-
nel corso del litigio l'indagato aveva accusato i titolari dell'impianto di altri
analoghi comportamenti truffaldini, esibendo il tesserino dell'arma dei carabinieri
e minacciando, forte della sua posizione, accertamenti sulla stazione di benzina;
-
il 3 febbraio 2016, il Gianforte si era nuovamente presentato per un
rifornimento di carburante, ma si era visto opporre un rifiuto del servizio
richiesto da parte del proprietario dell'impianto, comportamento questo che
veniva stigmatizzato dall'indagato, il quale, per tutta risposta, lasciava ferma la
sua autovettura davanti alle colonnine di carburante, così impedendo il
funzionamento dell'impianto per circa trenta minuti.
Ad avviso del Giudice, le acquisizioni processuali e la relativa ricostruzione
della vicenda consentivano di ritenere perseguibile l'indagato per i reati di cui
all'art. 393 cod. pen., in tali termini dovendosi riqualificare la condotta posta in
essere il 24 settembre 2015, e di cui all'art. 610 cod. pen., in relazione
all'episodio del 3 febbraio 2016, non preso in esame dal Pubblico Ministero. Di
qui il rigetto dell'archiviazione e la contestuale richiesta al P.M. di formulare
l'imputazione per i reati suindicati, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc.
pen.
2. Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
Gianforte, denunciandone la illegittimità per violazione degli artt. 409 cod. proc.
pen., 111 e 112 Cost., sul rilievo che il provvedimento impugnato, risolvendosi
nell'imposizione al pubblico ministero di atti non previsti dall'ordinamento
processuale, integrasse un'ipotesi di atto abnorme. A sostegno del motivo il
ricorrente richiama l'insegnamento di Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep.
2014, L., Rv. 257786, e quello di Sez. 5, n. 12987 del 16/02/2012, Di Felice, Rv.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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