Sentenza Nº 40963 della Corte Suprema di Cassazione, 07-09-2017

Presiding JudgeCANZIO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2017:40963PEN
Date07 Settembre 2017
Judgement Number40963
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Andreucci Carlo, nato a Terni il 27/06/1964
avverso la ordinanza del 2/12/2016 del Tribunale di Terni;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Luca Ramacci;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 40963 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: RAMACCI LUCA
Data Udienza: 20/07/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Tribunale di Terni, sezione per il riesame delle misure cautelari, con
ordinanza del 2 dicembre 2016 ha confermato il decreto con il quale, il
16/11/2016, il Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale aveva convalidato
il sequestro disposto d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, all'esito della
perquisizione personale e locale eseguita nei confronti di Carlo Andreucci, in
relazione ai reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del
procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 353-bis cod. pen.) ed avente
ad oggetto, tra l'altro, il computer personale dell'indagato, successivamente
restituitogli previa estrazione di copia integrale dei dati informatici memorizzati.
2.
Avverso tale pronuncia l'indagato ha proposto ricorso per cassazione
tramite il proprio difensore di fiducia.
Osserva il ricorrente, con il primo motivo, che il computer personale non può
essere equiparato ad un documento o ad un gruppo di documenti, bensì ad un
intero archivio o libreria in senso fisico, in considerazione della elevata capacità
di conservazione dei dati, con la conseguenza che il sequestro dell'intero
apparato sarebbe contrario al principio di proporzionalità, oltre che a quanto
disposto dall'art. 258, comma 4, cod. proc. pen.
Il sequestro di un intero sistema informatico, nozione nella quale rientra
anche il computer ad uso personale, sarebbe inoltre escluso dalle disposizioni del
codice di rito, come modificate dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, sulla
criminalità informatica.
Lamenta, inoltre, la mera apparenza della motivazione in ordine alla
sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra il reato ed i beni sequestrati,
aggiungendo che l'avvenuta restituzione del computer, previa estrazione di copia
dei dati, prima ancora della richiesta di riesame, non avrebbe fatto venir meno il
suo interesse alla verifica della legittimità del provvedimento, mediante il quale
si sarebbe proceduto ad un indiscriminato ampliamento del mezzo di ricerca della
prova, tale da snaturarne la finalità, con conseguente intrusione nella sfera
personale attraverso l'acquisizione di tutto il materiale informatico posseduto e
riguardante la sua professione e non anche mediante un provvedimento
espressamente finalizzato all'individuazione di quanto strettamente necessario ai
fini probatori.
Con un secondo motivo di ricorso deduce che il provvedimento impugnato
sarebbe del tutto privo di motivazione in ordine alle ragioni per le quali i giudici
del riesame non avrebbero ritenuto rilevanti le argomentazioni sviluppate dalla
difesa.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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