Sentenza Nº 40847 della Corte Suprema di Cassazione, 04-10-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:40847PEN
Date04 Ottobre 2019
Judgement Number40847
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Bellucci Mario, nato a Castelfiorentino il 29/04/1952
avverso l'ordinanza del 05/07/2018 del Tribunale di Bologna
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale
Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza
impugnata.
Penale Sent. Sez. U Num. 40847 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 30/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza del 5 luglio 2018, il Tribunale di Bologna, sezione delle
impugnazioni cautelari penali, ha annullato, per difetto di motivazione, il decreto
del 17 giugno 2018, con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro
probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod.
proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli
tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle
gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla
cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale ha ordinato la restituzione
all'indagato delle gabbie e dei bastoni, mantenendo tuttavia il vincolo sugli uccelli
ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in quanto suscettibili di confisca
obbligatoria, secondo il disposto dell'art.
544
-
sexies,
in relazione al delitto di
maltrattamenti di cui all'art. 544-ter cod. pen.
2.
Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc.
pen., in primo luogo, sul rilievo che tale disposizione - dettata esclusivamente in
tema di revoca del sequestro preventivo - non può applicarsi anche
all'annullamento di un decreto di convalida di sequestro probatorio; e, in secondo
luogo, perché essa - nel prevedere il divieto di restituzione di cose soggette a
confisca obbligatoria
ex
art. 240, secondo comma, cod. pen. - non può essere
analogicamente estesa
in malam partem
sino a ricomprendere nel divieto anche
cose soggette a confisca obbligatoria in forza di disposizioni diverse.
3.
Con ordinanza del 22 novembre 2018, la terza Sezione penale, cui il ricorso
era stato assegnato, ha rilevato l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di
legittimità su entrambi i temi oggetto dei motivi di ricorso, e ha perciò rimesso gli
atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Osserva, in particolare, l'ordinanza di rimessione che, quanto alla questione
se l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. sia applicabile anche al caso di
annullamento, da parte del tribunale del riesame, di un provvedimento di
sequestro probatorio, ad una tesi (da ultimo rappresentata da Sez. 3, n. 41558
del 19/07/2017, Flace, Rv. 270890) che propende per la soluzione positiva, se ne
contrappone un'altra (da ultimo rappresentata da Sez. 1, n. 58050 del
10/10/2017, Cerquini, Rv. 271614), secondo cui, al contrario, l'annullamento di
un provvedimento di sequestro probatorio impone sempre l'immediata restituzione
delle cose, a meno che il mantenimento del vincolo su di esse discenda
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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