Sentenza Nº 40608 della Corte Suprema di Cassazione, 01-10-2014

Presiding JudgeDUBOLINO PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2014:40608PEN
Date01 Ottobre 2014
Judgement Number40608
CourtSezione Feriale (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZAKROUM MUSTAPHA N. IL 18/04/1985
avverso la sentenza n. 231/2014 TRIBUNALE di TORINO, del
18/01/2014
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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
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Uditi difensor Avv.;
Penale Sent. Sez. F Num. 40608 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BELTRANI SERGIO
Data Udienza: 02/09/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino «composizione
monocratica ha applicato all'imputato MUSTAPHA ZAKROUM, a norma degli artt.
444 ss. c.p.p., su richiesta del procuratore speciale e con il consenso del P.M.,
in ordine al reato ascrittogli, la pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di
multa.
L'imputato (personalmente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
violazione dell'art. 129 c.p.p. per omessa motivazione quanto all'insussistenza
delle condizioni per giungere ad una sentenza di assoluzione.
In data 8 luglio 2014 è pervenuta requisitoria scritta con la quale il PG ha
chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le statuizioni accessorie
indicate in epigrafe.
All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art 611 c.p.p., è stata
verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte Suprema,
riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità (in
difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o
mal considerati), e, comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice,
nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le
parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che
ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza
della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le
ritenute e correttamente comparate circostanze concorrenti), dall'altro
motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle
stesse parti proposto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove
e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione
implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della
pena su richiesta deiie parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai
parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata
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giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo
1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
214637).
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di
Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro millecinquecento alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 2 settembre 2014
Il Con igliere estensore
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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