Sentenza Nº 40187 della Corte Suprema di Cassazione, 29-09-2014

Presiding JudgeSIOTTO MARIA CRISTINA
ECLIECLI:IT:CASS:2014:40187PEN
Date29 Settembre 2014
Judgement Number40187
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Lattanzio Agostino, nato a Trinitapoli il 10/06/1949
avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carlo Destro, che
ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e
di quella di primo grado;
uditi per il ricorrente gli avvocati Giovanni Guzzetta e Fabrizio Merluzzi, che han-
no concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Penale Sent. Sez. U Num. 40187 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: FRANCO AMEDEO
Data Udienza: 27/03/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 17 aprile 2008, dichiarò Agostino
Lattanzio colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e
documentale, commessi quale amministratore di fatto della Euro Motors 2000
s.r.I., dichiarata fallita il 25 luglio 2003, e Rosaria Abate colpevole del reato di
bancarotta fraudolenta documentale, commesso in concorso con il Lattanzio,
nella qualità di amministratrice di diritto della suddetta società; e ciò per avere,
da un lato, distratto beni e danaro della società (mai consegnati alla curatela, né
da questa reperiti) per complessivi euro 133.845,63, e, da un altro lato,
occultato i libri e le scritture contabili della società, o comunque per averli tenuti
in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli
affari.
Rileva qui ricordare che, in vista dell'udienza del 5 luglio 2007, nella quale
era prevista la deposizione di una teste di accusa, il difensore di fiducia
dell'imputato Agostino Lattanzio, avv. Giacomo Lattanzio, aveva fatto pervenire
in cancelleria a mezzo fax una dichiarazione di adesione all'astensione
proclamata dalle Camere penali con richiesta di rinvio dell'udienza. Il Tribunale,
all'udienza, respinse l'istanza, nominò al difensore non comparso un sostituto
ex
art. 97, comma 4, cod. proc. pen., e dispose ugualmente l'escussione della teste,
per il motivo: - che la teste aveva affrontato un viaggio da Bari per partecipare
all'udienza; - che l'assunzione della testimonianza appariva «improcrastinabile
ai fini di giustizia, non potendosi costringere la teste a ricomparire in altra
udienza neppure coattivamente, in quanto una tale misura apparirebbe
verosimilmente vessatoria e contraria ai fondamentali diritti delle parti»; - che la
testimonianza era necessaria e non si poteva garantire la presenza della teste in
altra udienza, sicché l'atto appariva urgente ed indifferibile.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17 luglio 2012, ridusse le
pene confermando nel resto la sentenza di primo grado. In particolare, rigettò
l'eccezione della difesa relativa al mancato rinvio dell'udienza del 5 luglio 2007,
per il motivo: - che il giudice, nel valutare la richiesta del difensore di rinvio per
adesione ad una astensione di categoria, «non deve tenere conto delle norme del
codice di autoregolamentazione dell'Avvocatura circa la disciplina delle modalità
dell'astensione collettiva»; - che «invero, l'art. 4 del codice di
autoregolamentazione indica le ragioni per cui il difensore non può astenersi, e
non, invece, quelle che, sole, possano consentire al Tribunale di dichiarare di
doversi procedere»; - che nella specie il Tribunale aveva «operato una
comparazione, logicamente motivata, tra il diritto del difensore di aderire
all'astensione collettiva, e le esigenze di giustizia, rappresentate dalla necessità
di procedere all'audizione di una teste [...] che aveva affrontato un lungo viaggio
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
da Bari per essere sentita in dibattimento e che, se il processo fosse stato
rinviato, avrebbe dovuto [...] affrontare altri due lunghi viaggi»; - che dunque, il
Tribunale aveva «indicato fondate ragioni di giustizia che imponevano la
celebrazione del processo in quell'udienza».
2. Contro tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione
Agostino Lattanzio, deducendo i seguenti sei motivi:
1)
Violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., per essere stata rigettata la
richiesta di rinvio dell'udienza del 3 maggio 2007, formulata per impedimento
del difensore. In particolare, censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto
l'impedimento non assoluto per la possibilità di spostarsi con mezzi pubblici,
senza considerare la notevole distanza da percorrere.
2)
Violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., per essere stata
illegittimamente rigettata la richiesta di rinvio dell'udienza del 5 luglio 2007 per
adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali. Dopo aver
ricordato la motivazione adottata dalla Corte di appello per giustificare il
mancato rinvio, eccepisce la violazione dell'art. 4 del codice di
autoregolamentazione perché l'audizione di una teste (che peraltro non si era
presentata nelle tre udienze precedenti) non rientra in alcuna delle situazioni
ostative all'astensione ivi contemplate (imminente prescrizione, decorrenza dei
termini di custodia cautelare, presenza di detenuti ecc.), né poteva aversi
riguardo alla disponibilità di una testimone. Pertanto erroneamente è stata
respinta l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del
diritto di difesa, sacrificando illegittimamente «un diritto costituzionalmente
garantito (sotto forma del diritto dell'associazione)», superabile solo «quando vi
sia un interesse dello Stato come quello relativo alla prescrizione del reato».
3)
Erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., per essere state
rigettate le richieste di prova avanzate all'udienza del 6 marzo 2008 nonché
quella relativa all'escussione del teste Roberto Baulè.
4)
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
ordine al punto e) dei motivi di appello; erronea applicazione degli artt. 216 e
223 legge fall. Deduce che nessuno dei testi (le cui deposizioni passa in
rassegna) ha reso dichiarazioni atte a dimostrare l'esistenza dei beni di cui si
presume la distrazione e che l'attività sociale è cessata nel 2002, per cui non
sussisteva obbligo di tenuta delle scritture dopo detta data.
5)
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla partecipazione di Agostino Lattanzio alla gestione della società.
Richiama alcune prove documentali, le dichiarazioni dei testi e alcuni passaggi
della deposizione del teste Zangherati per confutarne la veridicità, l'esattezza o
3
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