Sentenza Nº 40076 della Corte Suprema di Cassazione, 05-09-2017

Presiding JudgeCANZIO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2017:40076PEN
Judgement Number40076
Date05 Settembre 2017
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Paternò Andrea, nato a Enna il 29/09/1980
avverso la sentenza del 20/10/2016 della Corte di appello di Caltanissetta
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Giorgio Fidelbo;
udito l'Avvocato generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla
quantificazione della pena applicata a titolo di continuazione, con conseguente
sua rideterminazione in mesi tre di reclusione, e il rigetto del ricorso nel resto.
Penale Sent. Sez. U Num. 40076 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO
Data Udienza: 27/04/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, in
parziale riforma della sentenza emessa il 27 aprile 2016 dal Tribunale di Enna in
sede di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità di Andrea Paternò in
ordine ai delitti di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art.
75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011) e di lesioni personali aggravate (art. 582 e
585, secondo comma, n. 2, cod. pen.), riducendo la pena ad un anno e quattro
mesi di reclusione, con il riconoscimento della continuazione tra i due reati.
All'imputato è stato contestato di aver contravvenuto «alla prescrizione
impostagli di vivere onestamente rispettando le leggi, commettendo il reato di
lesioni»: avrebbe colpito con un bastone Roberto Paternò, cagionandogli una
ferita al gomito destro e vari ematomi, fatto commesso il 23 marzo 2016,
mentre si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, disposta dal Tribunale di
Enna con il decreto n. 5 del 27 maggio 2006, misura successivamente aggravata
con provvedimento del 25 settembre 2008. Per questi fatti, come già precisato, è
stato ritenuto responsabile, oltre che del reato di lesioni, del delitto di violazione
degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159
del 2011), per aver trasgredito alle prescrizioni, imposte con la stessa misura di
prevenzione, di vivere onestamente e di rispettare le leggi.
2.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo
due motivi.
Con il primo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 99, quarto comma,
cod. pen. e il connesso vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello
avrebbe ritenuto sussistente la recidiva, omettendo ogni accertamento sulla
pericolosità dell'imputato e sulla sua incidenza in concreto, desumendola
implicitamente dal fatto della sottoposizione alla misura della sorveglianza
speciale, peraltro applicata nel 2006 e interrotta da diversi periodi di detenzione.
Con il secondo motivo assume che i giudici di secondo grado, nel
rideterminare la pena, hanno indicato per le lesioni personali, ritenute in
continuazione con l'altro reato, una pena più grave di quella stabilita dal primo
giudice. In questo modo sarebbe stato violato l'art. 597, comma 4, cod. proc.
pen., dovendo riferirsi il divieto di
reformatio in peius
non solo alla pena
complessiva, ma anche a quella applicata ai singoli reati-satellite.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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