Sentenza Nº 39348 della Corte Suprema di Cassazione, 25-09-2019

Presiding JudgeMAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:39348PEN
Date25 Settembre 2019
Judgement Number39348
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1)
IACOPETTA Giuseppina, nata il 14/12/1954;
2)
PATANIA Saverio, nato il 04/08/1976;
3)
PATANIA Salvatore, nato il 14/11/1978;
4)
PATANIA Giuseppe, nato il 29/12/1980;
5)
CALLEA Salvatore, nato il 02/07/1967;
6)
LOPREIATO Francesco, nato il 11/04/1986;
7)
LOIELO Cristian, nato il 24/09/1990;
8)
COMITO Giuseppe, nato il 08/07/1975;
9)
MANCUSO Pantaleone, nato il 27/08/1961.
Avverso la sentenza 12/2017 della Corte di Assise di Appello in data 20/02/2018;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
1
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39348 Anno 2019
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO
Data Udienza: 02/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Luca Tampieri, che
ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati Iacopetta e Patania Saverio e dichiararsi
l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
Udito il difensore della Parte Civile costituita Patania Loredana, Avv. Arnaldo Celia, che
ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati, Avv. Giovanni Aricò, Avv. Alfredo Gaito, Avv. Sergio
Rotundo, Avv. Federica Pugliese in sostituzione dell'Avv. Alessandro Diddi, Avv. Luca
Cianferoni anche in sostituzione dell'Avv. Antonino freno, Avv. Francesco Lojacono,
Avv. Salvatore Staiano, Avv. Giuseppe Bagnato e Avv. Francesco Calabrese, i quali
hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19/07/2016 la Corte di Assise di Catanzaro condannava,
per quanto qui di interesse, Patania Salvatore, Lopreiato Francesco e Loielo Cristian
alla pena dell'ergastolo nonché Patania Giuseppe, Patania Saverio, Callea Salvatore e
Mancuso Pantaleone alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno
nonché Comito Giuseppe alla pena dell'ergastolo con isolamento per mesi sei: tutti per
una serie complessa di reati rispettivamente ascritti, e cioè omicidio, tentato omicidio
e violazione della normativa sulle armi; contestualmente, assolveva Patania Salvatore
e Lopreiato Francesco da alcuni reati e Iacopetta Giuseppina da tutti i reati a lei
ascritti.
Le condotte delittuose si inscrivevano nell'ambito di una violenta contesa armata
svoltasi nel territorio vibonese tra il settembre 2011 e il luglio 2012 tra il gruppo dei
Patania alleati alla cosca Mancuso e il gruppo dei Piscopisani appoggiati dalla cosca dei
Bonavota; in particolare, si vedeva sull'omicidio di Fiorillo Michele Mario avvenuto il
16/09/2011, del tentato omicidio di Fiorillo Rosario avvenuto il 14/12/2011, del
tentato omicidio prima e dell'omicidio poi di Matina Giuseppe (avvenuti,
rispettivamente nel dicembre 2011 e nel febbraio 2012), del tentato omicidio di
Calafati Francesco avvenuto il 21/03/2012, del tentato omicidio prima e dell'omicidio
poi di Scrugli Francesco (avvenuti, rispettivamente, nel febbraio 2012 e nel marzo
2012), del tentato omicidio di Battaglia Rosario e Moscato Raffaele avvenuto il
21/03/2012, del tentato omicidio di Meddis Francesco Nazzareno avvenuto il
26/06/2012 e dell'omicidio di Fortuna Davide avvenuto il 06/07/2012; il processo si
avvaleva delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Patania Loredana, Bono
Daniele, Beluli Vasvi, Ibrahimi Arben, Moscato Raffaele e Giampà Giuseppe, oltre che
di risultanze intercettive, dell'analisi
opa-lisi
di tabulati telefonici e di deposizioni
testimoniali.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2.
Interponevano appello gli imputati nonché il PM nei confronti delle assoluzioni di
taluni degli imputati.
3.
Con sentenza in data 20/02/2018 la Corte di Assise di Appello di Catanzaro
riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riconoscendo per Lopreiato
Francesco e Comito Giuseppe le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla
contestata premeditazione e rideterminando la pena lo inflitta in quella di anni trenta
di reclusione; condannava altresì Iacopetta Giuseppina alla pena dell'ergastolo con
isolamento diurno per anni uno per omicidio, tentato omicidio e violazione della
normativa sulle armi. Confermava nel resto le altre condanne.
In via preliminare, in ordine alle questioni processuali: 1) si respingevano le
doglianze di Patania Giuseppe, il quale sosteneva di avere invano tentato di chiedere
l'ammissione al rito abbreviato mentre era detenuto poichè l'Ufficio Matricola
dell'Istituto di Pena gli aveva consentito l'accesso soltanto a termine scaduto: infatti,
non risultava da alcun atto la volontà dell'imputato di chiedere il rito abbreviato in
epoca anteriore alla scadenza del termine e la condizione detentiva non impediva i
tempestivi contatti con il difensore; 2) si ritenevano utilizzabili le dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Moscato Raffaele, il quale aveva appreso nell'Istituto di Pena
di Frosinone che Giuseppe Patania, in caso di andamento negativo del processo,
avrebbe reso una confessione strumentale che allontanasse le responsabilità dai suoi
fratelli: ciò perché non si trattava di voci correnti nel pubblico in quanto era stato
indicato nominativamente il detenuto che aveva appreso i fatti dai fratelli Patania; 3)
si ritenevano utilizzabili le spontanee dichiarazioni del Loielo nei confronti di Lopreiato,
poiché, essendo accusatorie nei confronti di un coimputato, erano valutabili ex art.
192, comma 3, cod.proc.pen., per come era stato fatto; 4) si ritenevano utilizzabili le
prove assunte in dibattimento dalla Corte di Assise davanti a giudice in diversa
composizione fisica, poiché l'art. 190 bis cod.proc.pen. si
applicava anche a detti casi
nelle ipotesi di cui all'art 51, comma 3 bis, cod.proc.pen., e poiché non era stato
chiesto un esame testimoniale su fatti diversi da quelli già vagliati; 5) parimenti, si
ritenevano utilizzabili gli esiti di intercettazioni presso il "Bar Tony", autorizzate dal
P.M. con esecuzione tramite immagazzinamento dei dati
in loco
e successivo
riversamento nel
server della Procura della Repubblica, il quale risultava inidoneo alle
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operazioni di trasmissione del segnale captato nel bar: ciò perché il concetto di
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andava ristretto ad un malfunzionamento materiale, ma anche alla mera impossibilità
di raggiungere lo scopo e poiché la registrazione non consiste nella mera captazione,
bensì nella immissione dei dati in una memoria centralizzata.
Venivano indi elencate le sentenze divenute definitive che riguardavano il processo,
attestando le responsabilità di collaboratori di giustizia ed altri soggetti o l'esistenza di
determinate compagini criminose; riteneva la Corte territoriale che correttamente in
3
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