Sentenza Nº 38670 della Corte Suprema di Cassazione, 16-09-2016

Presiding JudgeCANZIO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2016:38670PEN
Judgement Number38670
Date16 Settembre 2016
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Culasso Giulio Maria Tommaso, nato a Torino il 27/06/1963
avverso la ordinanza del 10/12/2015 del Tribunale di Alessandria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente Maria Vessichelli;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Giulio Maria Tommaso Culasso ha proposto ricorso per cassazione
avverso l'ordinanza in data 10 dicembre 2015 con la quale il Tribunale di
Penale Sent. Sez. U Num. 38670 Anno 2016
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: VESSICHELLI MARIA
Data Udienza: 21/07/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Alessandria ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza di sequestro
conservativo adottata, su istanza della parte civile, il 27 marzo 2015, dal
Tribunale di Alessandria quale giudice procedente nei confronti del medesimo
ricorrente e di altri imputati, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta
patrimoniale, documentale e preferenziale.
In particolare tali reati erano stati contestati con riferimento al fallimento
della s.r.l. Comal, con un danno, nei confronti dello stesso fallimento costituito
parte civile, quantificato in complessivi euro 4.871.879, pari al valore del denaro
e dei beni mobili distratti e, altresì, con riferimento al fallimento della s.r.l.
Zucuor, con danno quantificato in euro 1.229.988, in relazione a condotte
analoghe.
2. Il giudice procedente ha ritenuto sussistente il
fumus Poni juris
e il
periculum in mora
ed ha pertanto disposto la misura cautelare con riferimento a
un'autorimessa e a un'abitazione in villini, entrambi intestati all'odierno
ricorrente.
Il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza riguardante la pretesa
illegittimità della misura per mancanza di specificazione degli elementi
(ammontare del credito da garantire, del valore dei beni sequestrati e della
capacità reddituale del ricorrente) concorrenti a determinare il
periculum in
mora.
Ha altresì ritenuto infondato il rilievo che il ricorrente non avrebbe
materialmente posto in essere condotte distrattive, osservando, in contrario, che
egli è chiamato a rispondere in forma concorsuale dei reati e, in forma solidale,
della responsabilità da fatto illecito.
Ha respinto infine il motivo di impugnazione con il quale era stata dedotta la
violazione degli artt. 316 cod. proc. pen., 46, n. 4, legge fall. e 170 cod. civ., e
cioè la illegittimità del sequestro conservativo in quanto disposto su beni
impignorabili. Si trattava, invero, secondo la tesi del richiedente, di beni conferiti
in un fondo patrimoniale costituito con atto notarile trascritto il 4 novembre 2009
e annotato a margine dell'atto di matrimonio, sottratti al pignoramento, e
dunque al sequestro conservativo, per debiti che, come nel caso di specie, il
creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della
i
famiglia.
i
Ha osservato il Tribunale, in via preliminare, che la questione della
impignorabilità dei beni che sono stati sottoposti a sequestro conservativo dal
giudice penale, appartiene alla competenza del giudice dell'esecuzione civile.
3. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato.
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