Sentenza Nº 38564 della Corte Suprema di Cassazione, 18-09-2019

Presiding JudgeDE CRESCIENZO UGO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:38564PEN
Date18 Settembre 2019
Judgement Number38564
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RISPOLI SALVATORE N. IL 25/03/1984
avverso l'ordinanza n. 6332/2018 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
27/12/2018
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI,
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38564 Anno 2019
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO
Data Udienza: 08/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 5/12/2018 la sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione ha
parzialmente annullato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che il 23/7/2018 aveva rigettato
l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini
preliminari del medesimo Tribunale in data 26/6/2018 aveva disposto nei confronti di Ruspoli
Salvatore la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli
artt. 117 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 (per avere organizzato, promosso e diretto
un'associazione finalizzata al narcotraffico e costituita da tredici compartecipi, in Napoli e
provincia, dal mese di luglio al mese di dicembre 2013), nonché al delitto di cui agli artt. 10,
12 e 14 della legge n. 497/1974 e 7 della legge n. 203/1991 (per avere illegalmente detenuto
una pistola non meglio identificata al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata
clan Formicola"). La Corte di Cassazione ha annullato tale ordinanza, con riferimento
all'aggravante di cui all'art. 7 cit., ed altresì in ordine alle esigenze cautelari, rinviando per un
nuovo esame al Tribunale di Napoli e confermando, nel resto, l'ordinanza allora impugnata.
2.
Il giudice del rinvio, con ordinanza in data 27/12/2018, in parziale riforma
dell'ordinanza d3e1 giudice per le indagini preliminari, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7
della legge n. 203/1991, relativamente all'illegale detenzione dell'arma, confermando nel resto
l'ordinanza medesima.
3.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Rispoli deducendo, con due motivi
di
ricorso trattati congiuntamente, la violazione del('art. 275 comma 3 cod. proc. pen. ed il
vizio di motivazione per avere l'ordinanza impugnata ritenuto sussistente il pericolo di
reiterazione del reato in ragione della gravità del reato contestato, pur nella vigenza della
novella legislativa n. 47/2015. Deduce, in particolare, il ricorrente la carenza di motivazione in
ordine all'esigenza di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., perché riconosciuta con
riferimento alla personalità del ricorrente medesimo desunta dalle modalità del fatto, per
essere l'organizzazione "ben radicata sul territorio" e su argomentazioni meramente assertive
in ordine all'abitualità della condotta contestata, e ciò sebbene questa sia risalente all'anno
2013 e vada collocata in un ristrettissimo arco temporale. Si assume, quindi, che non sarebbe
stato operato alcun sindacato in relazione alla possibile presentazione di occasioni favorevoli
per commettere nuovi delitti della stessa indole, considerato anche che l'associazione di cui si
tratta sarebbe stata smantellata da provvedimenti restrittivi della libertà emessi dall'A. G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o
comunque non consentiti nella presente sede.
L'ordinanza impugnata, infatti, ha riconosciuto la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui
all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., nel pieno rispetto della novella legislativa n. 47/2015, sulla
base non già di argomentazioni meramente assertive, come si assume nel ricorso, bensì di
elementi specifici, desunti dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e da comportamenti
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
concreti del Ruspoli che, ad avviso del Tribunale, ne hanno evidenziato la stabile capacità
criminale e l'abitualità della condotta criminosa: si è rilevato, così, che il collaboratore di
giustizia Sorrentino Giorgio ha indicato il ricorrente come vicino al clan camorristico Formicola,
e che la circostanza risulta confermata da rapporti di parentela e di frequentazione del
ricorrente, ed altresì che questi ha organizzato un'associazione con solida struttura criminale
dedita al traffico di cocaina nel territorio di San Giovanni a Teduccio, ove opera il medesimo
clan, e che nel settembre 2013 è stato arrestato per l'illecita detenzione di una partita di tre
kg. di cocaina, poi continuando, dal carcere, ad impartire direttive ai suoi adepti.
Il ricorrente, riferendosi al dato del tempo trascorso dai fatti contestati, non si confronta
con tali specifici elementi, anche diversi dai fatti per cui si procede, dai quali si è desunta
l'abitualità della condotta e la stabile capacità criminale del Ruspoli, rilevandosi che, alla luce
delle sue frequentazioni e della sua condotta anche in carcere, successiva ai fatti, gli anni
trascorsi da questi non consentono di riconoscere un mutamento della condotta di vita o,
comunque, di ritenere venuta meno l'attualità del pericolo di reiterazione della condotta
criminosa.
Si tratta, pertanto, di valutazione fondata elementi concreti, immune da vizi logici e del
tutto conforme al dettato dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. ed alla giurisprudenza di questa
Corte di legittimità, ormai costante nel ritenere che, in tema di esigenze cautelari - ove
l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e
seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione
per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti
dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da
dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (Sez. 2, n.
55216 del 18/09/2018, rv. 274085; sez. 5, n. 33004 del 03/05/20127, rv. 271216; sez. 2 n.
11511 del 14/12/2016, rv. 269684; sez. 2 n. 47619 del 19/10/2016, rv. 268508; sez. 2 n.
53645 del 08/09/2016, rv. 268977;; sez. 6 n. 24779 del 10/05/2016, rv. 267830).
5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.
proc. pen.
Così deliberato in camera di consiglio, in data 8 febbraio 2019
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