Sentenza Nº 38484 della Corte Suprema di Cassazione, 17-09-2019

Presiding JudgeANDREAZZA GASTONE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:38484PEN
Judgement Number38484
Date17 Settembre 2019
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
-
GIANNATTASIO ANTONIO, n. 10/06/1952 a Giffoni Sei Casali
-
VICINANZA VITTORIO, n. 6/01/1954 a Montecorvino Rovella
avverso la sentenza della Corte d'appello di SALERNO in data 31/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38484 Anno 2019
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 05/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 31.01.2013, depositata in data 11.07.2013, la Corte d'appello
di Salerno, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Salerno
dell'11.01.2007, appellata anche dagli attuali ricorrenti, dichiarava non doversi
procedere nei confronti degli stessi in ordine ai reati loro ascritti perché estinti per
intervenuta prescrizione, confermando nel resto l'appellata sentenza; giova preci-
sare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che ai medesimi era stato
ascritto il reato di lottizzazione abusiva contestato, al Giannattasio, quale promit-
tente venditore in relazione al reato contestato anche a tali Vergato e Ruozzo e,
al Vicinanza, quale venditore, in relazione al reato contestato anche a tali Maddalo,
Zoccola, Ruozzo e Rossano, fatti commessi secondo le modalità esecutive e spazio
— temporali meglio descritte nei capi di imputazione.
2.
Hanno proposta separati ricorsi per cassazione i due imputati, a mezzo dei
rispettivi difensori di fiducia iscritti nell'albo ex art. 613 c.p.p., deducendo com-
plessivamente tre motivi il Giannattasio e tre motivi il Vicinanza, di seguito enun-
ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex
art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.
2.1.
Deduce il Giannattasio, con i tre motivi, che per omogeneità dei profili di
doglianza, meritano trattazione congiunta, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e),
c.p.p., sotto il profilo della violazione di legge, sub specie dell'art. 44, lett. c),
d.P.R. n. 380 del 2001, e correlati vizi di carenza e contraddittorietà della motiva-
zione quanto alla valutazione dei requisiti oggettivo e soggettivo per il rilascio della
concessione edilizia e relativa erronea valutazione probatoria.
In sintesi, sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe posto a base della
conferma della sentenza di condanna elementi che non rivelerebbero alcuna di-
gnità indiziaria; diversamente, emergerebbero con tutta evidenza: a) la legittimità
del PRG in virtù del controllo di conformità ex art. 5 della I.r. n. 14 del 1982; b) il
rispetto delle prescrizioni contenute nel P.R.G. con riferimento al lotto minimo edi-
ficabile di mq. 3000; c) il rispetto del volume dell'immobile ai sensi e per gli effetti
della delibera n. 22 del 6.03.2002; d) l'idoneità dei lotti a soddisfare ogni esigenza
connessa alla produzione agricola, giacchè solo il 5% risulterebbe occupato
asservito alla produzione; e) la mancanza di qualsiasi alterazione
della destinazione dell'area in questione. In definitiva, dunque, dall'istruttoria
svolta emergerebbe un'innegabile conformità delle condotte incriminate alle pre-
scrizioni dello strumento urbanistico, riferendo l'attività dibattimentale svolta di un
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