Sentenza Nº 38277 della Corte Suprema di Cassazione, 17-09-2019

Presiding JudgeDE CRESCIENZO UGO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:38277PEN
Date17 Settembre 2019
Judgement Number38277
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
Udito, per la parte civile, l'Avv
SENTENZA
surricorsi
propostd.da:
NUZZI GIANLUIGI N. IL 03/06/1969
BELPIETRO MAURIZIO N. IL 10/05/1958
avverso la sentenza n. 3748/2016 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/04/2018
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2019 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,z,t
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38277 Anno 2019
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO
Data Udienza: 07/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. MAURIZIO BELPIETRO e GIANLUIGI NUZZI, in atti generalizzati, sono stati tratti a
giudizio per rispondere:
-
(capo A) di concorso (con soggetto nelle more deceduto) nella ricettazione (aggravata
ex
art. 61, comma 1, n. 2, c.p.) di un
CD rom
contenente telefonate illecitamente registrate
sulla linea telefonica d'ufficio di MAURIZIO SALVADORI, in atti generalizzato, direttore della
COOP di Vigevano (reato presupposto, al quale gli imputati non avevano concorso: art. 617
c.p.), ceduto da FABIO QUARTA e GIANLUCA MIGLIORATI - in atti generalizzati e titolari
della S.I.S. Servizi d'Investigazione e Sicurezza s.r.I., società che gestiva la sicurezza in
COOP LOMBARDIA - al fine di consentire ai due odierni imputati di realizzare un servizio
giornalistico sfruttando il contenuto delle predette intercettazioni illecite;
- (capo B) di concorso in calunnia in danno di DANIELE FERRE', in atti generalizzato,
falsamente incolpato del reato di cui all'art. 617 c.p.
2.
Il GUP del Tribunale di Milano, in data 15.3.2016, all'esito del giudizio abbreviato:
-
ha assolto entrambi gli imputati dal reato di ricettazione di cui al capo A) perché il fatto
non costituisce reato;
-
ha dichiarato entrambi gli imputati colpevoli del reato di calunnia di cui al capo C);
-
ha riconosciuto ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, condannando ciascuno
- operata la riduzione di rito - alla pena ritenuta di giustizia;
-
ha riconosciuto al NUZZI la sospensione condizionale della pena e la non menzione;
-
ha sostituito nei confronti del BELPIETRO la pena con la libertà controllata;
-
ha condannato gli imputati a risarcire il danno cagionato alla p.c. FERRE' DANIELE, da
liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione
pro quota
delle spese processuali.
3.
La Corte d'appello di Milano, in data 9.4.2018, in riforma della sentenza impugnata:
-
in accoglimento dell'appello del PM, ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato di
ricettazione di cui al capo A), condannandoli, previo riconoscimento ad entrambi delle
circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione di rito, alla pena per ciascuno
ritenuta di giustizia, con sospensione condizionale della pena per entrambi, e non menzione
per il solo NUZZI, nonché al risarcimento del danno cagionato alla p.c. SALVADORI
MAURIZIO, da liquidarsi in separata sede;
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
-
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine al
reato di calunnia di cui al capo C), perché estinto per prescrizione, con conferma delle
relative statuizioni civili;
-
ha condannato entrambi gli imputati in solido alla rifusione delle spese processuali del
grado in favore di entrambe le parti civili.
4.
Contro tale provvedimento, sono stati proposti tempestivamente e nei modi di rito due
ricorsi (uno nell'interesse di entrambi gli imputati, l'altro nell'interesse del solo NUZZI), che
denunziano i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
(ricorso BELPIETRO - NUZZI a firma dell'avv. VALENTINA RAMELLA)
I - mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati per il
delitto di ricettazione di cui al capo A) - inosservanza dell'art. 533, comma 1, c.p.p. -
violazione del principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio per difetto della c.d.
"motivazione rafforzata", necessaria in caso di modifica
in peius
del verdetto assolutorio di
primo grado;
H - mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati per il
delitto di ricettazione di cui al capo A) - inosservanza degli artt. 533, comma 1, e 603,
comma
3-bis,
c.p.p., nonché 6, § 3, lett. d), Conv. EDU
- violazione dell'obbligo di
procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per riassumere le prove
dichiarative asseritamente valutate in appello in senso difforme rispetto alla valutazione
operata dal Tribunale - violazione del principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio;
III - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
ritenuta responsabilità degli imputati per il delitto di ricettazione di cui al capo A) -
inosservanza dell'art. 522 c.p.p. e violazione del principio di correlazione tra l'imputazione
contestata e la sentenza,
ex
art. 521 c.p.p. - inosservanza degli artt. 43, 110 e 648 c.p. in
ordine alla ritenuta sussistenza del dolo di profitto del delitto di ricettazione in capo ai
ricorrenti (non sarebbe stato chiarito in cosa l'enucleato profitto non patrimoniale degli
odierni imputati si sarebbe concretizzato e sulla base di quali elementi sarebbe stato
enucleato; inoltre, quanto al presunto profitto patrimoniale del CAPROTTI, sarebbero stati
valorizzati i rapporti di concorrenza commerciale tra la ESSELUNGA/CAPROTTI e la
antagonista COOP LOMBARDA, che tuttavia esulerebbero dal contenuto dell'imputazione;
sarebbe stata, infine, immotivatamente attribuita agli imputati una sorta di dolo di profitto
"per adesione");
IV - inosservanza degli artt. 43, 51 e 648 c.p., nonché 21 Cost. e 10 Conv. EDU
, in
ordine alla errata affermazione della sussistenza del dolo di profitto ed al mancato
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