Sentenza Nº 38030 della Corte Suprema di Cassazione, 13-09-2019

Presiding JudgeROCCHI GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:38030PEN
Judgement Number38030
Date13 Settembre 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CABIANCA ROSANNA nato a CASTEL D'AZZANO il 13/02/1960
CALDANA LUCIO nato a VIGASIO il 13/06/1954
avverso la sentenza del 21/09/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO
POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della
sentenza impugnata relativamente ai reati di falso contestati, il rigetto nel
resto.
uditi i difensori:
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 38030 Anno 2019
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: ALIFFI FRANCESCO
Data Udienza: 10/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
è presente l'avvocato CANEVARO ROBERTO del foro di VERONA e l'avvocato
SORPRESA LUCA del foro di VERONA in difesa di:
CALDANA LUCIO che chiedono l'accoglimento dei motivi di ricorso e
l'annullamento della sentenza impugnata.
E' presente l'avvocato SENTIERI DAVIDE del foro di VERONA e l'avvocato
SAVIO GUIDO ERNESTO MARIA del foro di TORINO in difesa di:
CABIANCA ROSANNA, chiedono l'accoglimento dei motivi di ricorso e
l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 18.1.2016, il Tribunale di Verona, per quel
che interessa in questa sede, ha ritenuto Cabianca Rosanna e Caldana Lucio
colpevoli la prima dei reati di falso ideologico in atto pubblico, contestati nei capi
da A) a Z) della rubrica, ed il secondo colpevole dei reati, sempre di falso
ideologico, contestati nei capi
D), H), I),
M) e O) e, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche prevalenti e del vincolo della continuazione, li
ha condannati rispettivamente la Cabianca alla pena di anni quattro di
reclusione, il Caldana a quella di anni due mesi quattro di reclusione, oltre alle
sanzioni accessorie; inoltre, il Tribunale ha assolto entrambi gli imputati dalle
violazioni dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 12, comma
5, del medesimo testo normativo per insussistenza del fatto.
1.1. Secondo il Tribunale scaligero, l'avvocato Cabianca Rosanna - alla luce
delle prove raccolte
;
costituite principalmente dalle dichiarazioni confessorie rese
dai vigili Zocca e Aprili e dai riscontri di natura documentale e logica sulla
mancata occupazione da parte dei cittadini stranieri delle abitazioni concesse in
locazione ed asseritamente verificate - aveva sistematicamente mesSo a
disposizione di numerosi cittadini stranieri di nazionalità cinese, interessati a
coltivare pratiche di ricongiungimento familiare o di rinnovo del permesso di
soggiorno, immobili, di proprietà sua e del fratello Matteo ma concessi in
usufrutto alla madre, Poli Irma, stipulando falsi contratti di locazione e
simulando, grazie alla collaborazione di alcuni agenti della Polizia Municipale
incaricati delle verifiche anagrafiche, tra cui Caldana Lucio, che i conduttori
avessero titolo ad ottenere la residenza; in particolare, gli agenti della polizia
municipale, nei casi contestati nei singoli capi di imputazione, avevano
compilato, su determinazione della Cabianca, i moduli attestanti la dimora
abituale ai fini della successiva iscrizione anagrafica senza eseguire gli
accertamenti previsti dalla normativa di riferimento, consumando, in tal modo, il
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