Sentenza Nº 37823 della Corte Suprema di Cassazione, 12-09-2019

Presiding JudgeDI TOMASSI MARIASTEFANIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:37823PEN
Date12 Settembre 2019
Judgement Number37823
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SEEBA MUHAMMED nato il 11/02/1995
BRUCE RICHARD nato il 15/02/1986
avverso la sentenza del 16/07/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di
CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PINELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
udito il difensore:
è presente l'avvocato MARINO PIETRO del foro di CALTAGIRONE in difesa di
SEEBA MUHAMMED e BRUCE RICHARD che ha concluso chiedendo
l'accoglimento di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37823 Anno 2019
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ALIFFI FRANCESCO
Data Udienza: 25/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1.
Con sentenza pronunziata in data 16 luglio 2018, la Corte di assise di
appello di Catania confermava la pronuncia con cui in data 26 luglio 2016 la
Corte di assise della medesima città aveva dichiarato Seeba Muhammed e
Bruce Richard colpevoli del reato di omicidio commesso ai danni di Ehodag
Innocent nonché della contravvenzione del porto ingiustificato di strumenti atti
ad offendere, avvinti dal nesso della continuazione, e li aveva condannati
rispettivamente: il Seeba alla pena di anni 18 di reclusione, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il Bruce alla pena di anni
22 di reclusione.
1.1 La Corte territoriale, preliminarmente, respingeva le eccezioni
sollevate dalla comune difesa degli imputati, già proposte in primo grado,
concernenti: la celebrazione del processo in assenza dell'imputato Seeba
Muhammed nonostante lo stesso avesse chiesto di presenziare previa
concessione di permesso di soggiorno per motivi di giustizia, l'omessa notifica,
sempre a Seeba Muhammed, del decreto che dispone il giudizio, l'acquisizione e
l'utilizzazione ai fini della decisione dei verbali di sommarie informazioni
testimoniali rese da Clifford Alade, nonostante il dissenso espresso della difesa,
l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di sommarie informazioni
testimoniali rese da Ehodaghe Henly perché disposta in carenza dei presupposti
previsti dagli artt. 500, commi 4 e 5, e 512 cod. proc. pen. e 6, comma 1 e 3
lett, d) della Convenzione E.D.U. e comunque in violazione dell'art. 526 cod.
proc. pen., l'acquisizione ai sensi degli artt. 238, comma 3, e 512 cod. proc.
pen., senza il consenso degli imputati, delle dichiarazioni predibattimentali di
Juunio Azoba e Timothi Ifahomi.
1.2. Nel merito, i giudici etnei, con valutazioni conformi, ritenevano
provata la colpevolezza di entrambi gli imputati alla luce delle dichiarazioni
nonché del riconoscimento fotografico eseguito da Ehodaghe Henly, moglie
della vittima e teste oculare dell'aggressione a colpi di grossi bastone di legno
conclusasi con il decesso di Ehodag Innocent, evidenziando come il loro
contenuto accusatorio fosse stato ampiamente confermato non solo dalla
documentazione sanitaria e dalla relazione di consulenza medico legale sul
cadavere ma anche dalle dichiarazioni, convergenti sugli aspetti più
significativi dell'intera ricostruzione, rese da più persone presenti a vario titolo
all'interno del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo (in proseguo
C.A.R.A) il giorno in era avvenuto il fatto omicidiario ed in quelli
immediatamente precedenti e successivi.
2.
Avverso l'illustrata sentenza Seeba Muhamnned e Bruce Richard hanno
proposto due distinti ricorsi per Cassazione, per mezzo del difensore di fiducia
2
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