Sentenza Nº 37795 della Corte Suprema di Cassazione, 12-09-2019

Presiding JudgeGALLO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:37795PEN
Judgement Number37795
Date12 Settembre 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BORSELLI FLORENZO nato a CISTERNINO il 04/11/1955
BRANDI FRANCESCO GIOVANNI nato a BRINDISI il 21/12/1969
BRANDI GIUSEPPE RAFFAELE nato a BRINDISI il 22/07/1955
BRIGIDA ROBERTO nato a BRINDISI il 23/01/1971
COLUCCI ENRICO nato a BRINDISI il 26/07/1954
GERARDI GIUSEPPE nato il 22/07/1970
LEKLI ARBEN nato a DURAZZO (ALBANIA) il 04/12/1967
LEKLI VIKTOR nato in Albania il 27/03/1965
LOCOCCIOLO ANTONIO nato a BRINDISI il 01/03/1950
avverso la sentenza del 06/03/2018 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Franca Zacco
che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di Brandi
Giuseppe Raffaele, Brandi Francesco Giovanni,Brigida Roberto, Colucci Enrico,
Gerardi Giuseppe , Lekli Arben, Lekli Viktor e Lococciolo Antonio e il rigetto del
ricorso di Borselli.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37795 Anno 2019
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA
Data Udienza: 28/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
L'avvocato SICILIA ERNESTINA del foro di BRINDISI in difesa di: PAGLIARA
COSIMO deposita conclusioni e nota spese.
L'avvocato GAITO ALFREDO del foro di ROMA in difesa di: BRANDI GIUSEPPE
RAFFAELE si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento con rinvio.
L'avvocato TERRAGNO GIUSEPPE del foro di LECCE in difesa di: BRIGIDA
ROBERTO, LEKLI ARBEN e LEKLI VIKTOR si riporta ai motivi e chiede per la
posizione di BRIGIDA ROBERTO l'intervenuta prescrizione.
L'avvocato FARINA VINCENZO del foro di LECCE in difesa di: BORSELLI
FLORENZO e LOCOCCIOLO ANTONIO si riporta ai motivi deposita
documentazione.
L'avvocato MISSERE RAFFAELE del foro di BRINDISI in difesa di: LEKLI ARBEN
e LEKLI VIKTOR si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento.
L'avvocato GUAGLIANI MARIO del foro di BRINDISI in difesa di: BRANDI
GIUSEPPE RAFFAELE, e in qualita' di sostituto processuale dell'avvocato LILLO
GIANVITO del foro di BRINDISI in difesa di: COLUCCI ENRICO si riporta ai
motivi chiedendone l'accoglimento.
L'avvocato MASSARI LADISLAO del foro di BRINDISI in difesa di: BRANDI
FRANCESCO GIOVANNI E GERARDI GIUSEPPE si riporta ai motivi chiedendone
l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Brindisi resa il 21 luglio 2011, ha dichiarato
estinti per prescrizione diversi reati ascritti agli imputati e, per quel che qui
rileva:
ha confermato la condanna di Borselli Florenzo per il reato di riciclaggio
ascritto al capo V alla pena di quattro anni di reclusione e C 1100 di multa,
confermando la pena accessoria e le statuizioni civili in favore degli eredi di
Palumbo Antonio, parte civile costituita di uno reati prescritti;
ha confermato la condanna di Brandi Francesco Giovanni per il reato associativo
contestato al capo A dell'epigrafe, e per i reati fine indicati ai capi E ed M,
rideterminando la pena inflitta;
ha confermato la responsabilità di Brandi Giuseppe Raffaele in ordine al reato
associativo contestato al capo e ai reati fine indicati ai capi G, M ed S
condannandolo alla pena di anni 15 e mesi sei di reclusione;
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ha diversamente qualificato il fatto ascritto a Roberto Brigida al capo L della
rubrica come riciclaggio, confermando- la condanna a suo carico alla pena di
anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, già inflitta in
relazione al reato di ricettazione;
ha confermato l'affermazione di responsabilità di Colucci Enrico in ordine al
reato associativo e ad un reato fine contestato al capo D, rideterminando la
pena inflitta;
ha confermato la responsabilità di Gerardi Giuseppe in ordine al reato di
partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso e ai reati
contestati ai capi D, E, G, L, diversamente qualificato come riciclaggio, N, 00,
R, T, U, W e X , rideterminando per l'effetto la pena in anni 12 di reclusione ed
euro 34.000 di multa;
ha confermato la responsabilità di Lekli Arben , Lekli Viktor e Lococciolo Antonio
in ordine all'episodio di importazione di sostanze stupefacenti dall'Albania
commesso il 7 settembre 2006, contestato al capo X della rubrica.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato Borselli,
condannato per il reato di riciclaggio contestato al capo V della rubrica,
deducendo:
2.1 Violazione di legge processuale e in particolare degli artt. 157,157 comma 8
bis, 179 e 161 cod. proc.pen., poiché l'estratto contumaciale della sentenza di
appello è stato notificato presso il difensore di fiducia ex art. 157 comma 8 bis
citato, benché il Borselli avesse eletto domicilio, in quanto non è stato
rinvenuto nel domicilio eletto, essendo risultato trasferito presso altro luogo di
residenza e così gravando il difensore di fiducia dell'onere di notiziare l'imputato
al momento non reperibile. Il difensore deduce che secondo un consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità l'art. 157 comma otto bis cod.
proc.pen. non può trovare applicazione qualora l'imputato abbia dichiarato o
eletto domicilio.
2.2 Violazione di norma processuale e nullità del decreto che dispone il giudizio
in relazione all'art. 429 comma 1 lettera C e comma 2 cod.proc.pen., in ragione
della mancata formulazione in forma chiara e precisa del fatto di reato in
quanto nel capo di imputazione veniva del tutto omessa l'indicazione della
provenienza da delitto non colposo della somma riciclata, così determinando
grave violazione del diritto di difesa del Borselli.
Il ricorrente deduce che la detta eccezione era stata sollevata con l'atto di
appello, ma la corte non ha in alcun modo motivato sul punto.
2.3 Violazione delle norme processuali in materia di competenza territoriale e in
particolare dell'art.8 cod.proc.pen., poiché il luogo del commesso delitto è
quello in cui al denaro di origine illecita è stata attribuita una parvenza di liceità
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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