Sentenza Nº 37456 della Corte Suprema di Cassazione, 10-09-2019

Presiding JudgeRAMACCI LUCA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:37456PEN
Date10 Settembre 2019
Judgement Number37456
CourtSezione Feriale (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in riforma della
sentenza del Tribunale di Torino del 29 aprile 2015 appellata dal Procuratore
della Repubblica, ha dichiarato Mirandola Daniele, Racobaldo Andrea, Ratti
Brando e Raviola Luca colpevoli del reato di concorso in interruzione di un
pubblico servizio.
1.1. Il Tribunale di Torino aveva invece assolto gli imputati dal reato di cui
al'art. 340 cod. pen. loro ascritto — ritenuto in esso assorbito il fatto contestato
ai sensi dell'art. 1 D.Lvo 66/48 previa riqualificazione dello stesso nella
contravvenzione amministrativa di cui all'art.
1-bis
dello stesso decreto — per
essere i predetti non punibili ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
1.2. La contestazione formulata nei confronti dei ricorrenti è quella di avere
occupato i binari della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova sia con striscioni
che fisicamente, così impedendo la libera circolazione sulla strada ferrata e
interrompendo il servizio ferroviario, bloccando su un binario della alta velocità
l'elettromotore Freccia Rossa che doveva essere ricoverato per le operazioni di
manutenzione e pulizia e su altro binario un treno regionale che non poteva
partire come da programmazione e, comunque, determinando la totale
interruzione della circolazione dei treni e delle manovre all'interno della suddetta
stazione per circa un'ora. Fatto commesso il 9 marzo 2012.
1.3. Nella sentenza di primo grado la condotta è stata ritenuta di particolare
tenuità avendo riguardo al contesto generale della manifestazione, che si è
sempre mantenuta pacifica e non è degenerata in alcuna attività violenta contro
persone o cose; alla limitata durata della interruzione del traffico ferroviario; alla
modesta entità delle conseguenze immediate (consistite in un ritardo di sei
minuti per un treno regionale e nel mancato ricovero di un treno Freccia Rossa
senza disagi per i passeggeri comunque giunti a destinazione), nonché dei
conseguenti, contenuti, ritardi di altri treni indicati in totali 125 minuti; alla
particolare tenuità delle azioni singolarmente realizzate da ciascuno degli
imputati (attraversamento; breve soffermarsi; sedersi sulla pensilina); alla
incensuratezza degli imputati che non risultano coinvolti in altre analoghe attività
illecite, sì che il loro comportamento deve ritenersi episodico e determinato
anche dal particolare contesto; al grado del dolo, ravvisabile in una generica
accettazione del rischio di provocare un ulteriore intralcio al regolare — già
interrotto da altri — svolgimento della circolazione dei treni, quale conseguenza
di una breve occupazione simbolica dei binari riservati all'alta velocità.
2
Penale Sent. Sez. F Num. 37456 Anno 2019
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: VIGNA MARIA SABINA
Data Udienza: 01/08/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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