Sentenza Nº 37425 della Corte Suprema di Cassazione, 12-09-2013

Presiding JudgeCARMENINI SECONDO LIBERO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:37425PEN
Date12 Settembre 2013
Judgement Number37425
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Favellato Vincenzo, nato a Fornelli il 17/07/1958
avverso la sentenza del 15/12/2011 della Corte di appello di Campobasso
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Arturo Cortese;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Massimo Fedeli,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 37425 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CORTESE ARTURO
Data Udienza: 28/03/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 29 aprile 2010 il Tribunale di Isernia, in esito a giudizio
abbreviato, assolveva Vincenzo Favellato, per non essere il fatto previsto dalla
legge come reato, dall'imputazione di cui all'art.
10-bis
d.lgs. 10 marzo 2000, n.
74, per avere omesso, in qualità di legale rappresentante della Cedis S.r.l., di
versare entro il termine annuale del 31 ottobre 2005, previsto per la
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (mod. 770/2005
ordinario), le ritenute, risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, relative
agli emolumenti erogati nell'anno d'imposta 2004, per un ammontare
complessivo pari a C 113.428,98.
Rilevava in particolare il Tribunale che la contestata norma incriminatrice era
stata introdotta dall'art. 1, comma 414, legge n. 311 del 2004 (c.d. Finanziaria
2005), entrata in vigore il
10
gennaio 2005, ed era quindi applicabile,
ex
artt. 27
Cost. e 2 cod. pen., solo a condotte successive a tale data, non potendosi
penalizzare chi, come l'imputato, all'atto del comportamento omissivo,
verificatosi alle cadenze mensili previste per i versamenti delle ritenute operate
nel 2004, era convinto di violare solo una norma tributaria sanzionata a livello
amministrativo.
Su appello del Pubblico Ministero, con sentenza del 15 dicembre 2011 la
Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado,
dichiarava il Favellato colpevole del reato ascrittogli e, con le attenuanti
generiche e le diminuenti di cui all'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 e all'art. 442 cod.
proc. pen., lo condannava alla pena, interamente condonata, di C 3.040,00 di
multa, in sostituzione della pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione.
2.
Avverso la sentenza di condanna l'imputato, a mezzo del suo difensore,
ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, deducendo, col primo motivo,
inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett.
b,
cod.
proc. pen.), atteso che il fatto non era previsto dalla legge come reato al
momento della asserita commissione. Con la legge n. 311 del 2004 (c.d.
Finanziaria per il 2005), il legislatore avrebbe infatti reintrodotto la sanzione
penale, già prevista dalla legge n. 516 del 1982, e poi abrogata dal d.lgs. n. 74
del 2000, per l'omesso versamento delle ritenute certificate, così sanzionando la
condotta omissiva con norme entrate in vigore solo il
10
gennaio 2005.
Vero è che il riferimento, contenuto nel nuovo art.
10-bis,
al termine
previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta,
come momento di consumazione del reato, indurrebbe a ritenere punite anche le
condotte omissive tenute dai contribuenti nel periodo di imposta 2004, per le
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