Sentenza Nº 36647 della Corte Suprema di Cassazione, 29-08-2019

Presiding JudgeTARDIO ANGELA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:36647PEN
Judgement Number36647
Date29 Agosto 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pistincu Maurizio, nato a Iglesias il 29/3/1978,
avverso la sentenza del 19/10/2017 della Corte di appello dì Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile Concettina Costabile, l'avv. Gilberto Deidda, anche in
sostituzione dell'avv. Lucio Corda, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
e la conferma della sentenza impugnata;
udito, per l'imputato, l'avv. Carlo Monaldi, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19/10/2017, la Corte di appello di Cagliari confermò
la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 17/11/2014, con la quale Maurizio
Pistincu era stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione -
oltre alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e al
risarcimento del danno in favore della parte civile costituita - in quanto
riconosciuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 110 e 423 cod. pen., per avere
cagionato un incendio in concorso con Alessandro Furia, giudicato separatamente,
dando fuoco e distruggendo il chiosco denominato "Il regno del sole", di proprietà
il
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36647 Anno 2019
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 15/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
di Concettina Costabile; fatto accertato in località "Funtanamarzu", in agro di
Iglesias, il 24/6/2010.
2. All'esito del relativo giudizio, i Giudici di merito ritennero raggiunta la prova
della colpevolezza di Pistincu quale mandante dell'azione criminosa: prova
costituita dalla chiamata in correità di Alessandro Furia, esecutore materiale del
reato e reo confesso, nonché dalle dichiarazioni testimoniali di Gianni e Francesco
Pilia e della stessa persona offesa, Concettina Costabile. Tali fonti dichiarative,
costituenti il nucleo essenziale del quadro probatorio, furono ritenute riscontrate
da alcune acquisizioni documentali (quali, la trascrizione parziale
dell'intercettazione in data 18/12/2010, il "memoriale" di Alessandro Furia in data
13/11/2011 e la lettera manoscritta a firma dello stesso Furia recante la data del
19/5/2011), dai dati estrapolati dai tabulati telefonici relativi all'utenza in uso a
Furia, dagli esiti di attività di intercettazione telefonica e ambientale, oltre che
dagli atti di indagini compiuti dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia
di Iglesias.
2.1. Alessandro Furia, esaminato nel corso dell'udienza del 18/7/2012 nella
veste processuale di testimone "assistito", essendo stata già definita la sua
responsabilità nel procedimento separato, aveva dichiarato di avere
materialmente appiccato il fuoco al chiosco della Costabile e di aver agito, dietro
il compenso di 500 euro, su incarico di Maurizio Pistincu, il quale, a suo dire,
nutriva un forte rancore nei confronti della persona offesa per il fatto che costei lo
aveva ingiustamente licenziato e che gli doveva 5.000 euro, sicché il debitore
intendeva "fargliela pagare". In particolare, Furia aveva chiarito di aver accettato
l'incarico a causa della sua disastrosa situazione personale e economica; nonché
di essere stato visto, in occasione di un sopralluogo effettuato con il ricorrente, da
Francesco Pilia, proprietario del terreno confinante. Inoltre, il dichiarante aveva
riferito che, circa quindici o venti giorni dopo il fatto, aveva confidato di aver
appiccato il fuoco a Gianni Pitia, suo
ex
compagno di scuola, e che, nel dicembre
2010, era stato contattato per telefono da un conoscente, tale Tore Desogus, il
quale gli aveva comunicato che la Costabile, proprietaria del chiosco distrutto dalle
fiamme, intendeva parlare con lui. Per tale motivo, erano stati organizzati tre
distinti incontri, durante i quali, pur senza ammettere il proprio coinvolgimento
nella vicenda, Furia aveva indicato in Pistincu il responsabile dell'incendio.
2.2. Le dichiarazioni del chiamante in correità furono ritenute pienamente
attendili. La Corte di appello cagliaritana evidenziò la genesi "trasparente" della
sua confessione e come egli avesse riferito in ordine a circostanze che potevano
essere conosciute soltanto da chi aveva appiccato l'incendio (quali il fatto che una
cabina elettrica posta nelle vicinanze del chiosco non fosse stata interessata dalle
fiamme e che esse si fossero propagate rapidamente in quanto, all'interno del
chiosco, vi era una grande quantità di bevande alcoliche); particolari che avevano
2.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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