Sentenza Nº 36616 della Corte Suprema di Cassazione, 29-08-2019

Presiding JudgeLIBERATI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:36616PEN
Judgement Number36616
Date29 Agosto 2019
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
-
MORETTI MARCELLO, n. 27/09/1943 a Roma
-
DI MARCO MARTINO, n. 2/03/1952 a Latina
avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA in data 5/06/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alestio Scarcella;
udita la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udite, per il ricorrente DI MARCO, le conclusioni dell'Avv. C. De Simone, che,
nell'illustrare i motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento;
cf
ti
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36616 Anno 2019
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 07/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 5/06/2012, depositata in data 12/06/2012, la Corte d'appello
di Roma, in riforma della sentenza del tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina
del 26.03.2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Moretti per
essere il reato al medesimo ascritto estinto per prescrizione e riconosceva, al Di
Marco, rinunciante alla prescrizione, le circostanze attenuanti generiche, rideter-
minando, nei confronti del medesimo, la pena in 8 mesi di arresto ed € 18.000,00
di ammenda per il reato di lottizzazione abusiva a questi ascritto in concorso, nelle
rispettive qualità (si contesta la realizzazione di fatto di un illecito lottizzatorio in
assenza di piano, consistente nella realizzazione di un insieme residenziale per
civile abitazione e servizi, in particolare di n. 33 case a schiera con area di perti-
nenza), riconoscendo i doppi benefici di legge; con la medesima sentenza, seppur
in parte motiva, veniva confermata la statuizione della confisca, in quanto conse-
guente sia all'affermazione di responsabilità che alla dichiarazione di estinzione
per prescrizione.
2.
Hanno proposto separati ricorsi per cassazione i due imputati, a mezzo dei
rispettivi difensori di fiducia, iscritti all'Albo speciale
ex
art. 613 cod. proc. pen.,
prospettando complessivamente sette motivi, di seguito enunciati nei limiti stret-
tamente necessari per la motivazione
ex
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.
Deduce il DI MARCO, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c) ed
e), c.p.p., per la violazione degli artt. 525 e 528 c.p.p. e correlato vizio motivazio-
nale.
In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che la sentenza sarebbe affetta da nul-
lità in quanto il dispositivo reca la data del 6.06.2012, dunque una data diversa
da quella del 5.06.2012; si tratterebbe di un vizio rilevante ed assorbente, alla
luce di quanto dispongono le norme processuali dianzi evocate.
2.2. Deduce il DI MARCO, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b),
c), d) ed e), c.p.p., per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 603 c.p.p.
atteso l'omesso rinnovo dell'istruzione dibattimentale, richiesto dai difensori sia
con gli scritti difensivi che nel corso dell'udienza dibattimentale del 5.06.2012, in
quanto vi sarebbe stata l'evidente e dimostrata necessità di disporre la convoca-
zione del c.t. del P.M., con correlato vizio della motivazione, e dedotta "manifesta
tautologia".
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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