Sentenza Nº 36311 della Corte Suprema di Cassazione, 21-08-2019

Presiding JudgeCAMMINO MATILDE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:36311PEN
Judgement Number36311
Date21 Agosto 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAICEVIC NEMANJA nato il 17/06/1979
avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI
che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
uditi i Difensori
L'avvocato SANJUST ALBERTO e l'avvocato PINGITORE LUIGINA in difesa di
RAICEVIC NEMANJA insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36311 Anno 2019
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI
Data Udienza: 12/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di Raicevic Nemanja ricorrono per cassazione per
l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano (in data
8/11/2018) che, in parziale riforma di quella emessa a seguito di rito abbreviato
dal G.U.P. del Tribunale di Milano, ha assolto l'imputato dal reato ascritto al capo
12) della rubrica limitatamente alla condotta in danno di Zennaro Andrea perché
il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena in relazione ai residui addebiti di
cui ai capi A), 1), 6), 7), 8), 9), 12) limitatamente alla condotta nei confronti
dell'agente Cagnazzo Giuseppe e 15), in anni sette di reclusione ed C 400,00 di
multa.
La natura congiunta dei motivi oggetto dei ricorsi proposti dai difensori ne
consente una trattazione unitaria.
1.1. Inosservanza e violazione di legge, nonché vizio di motivazione con
riferimento al capo A) dell'imputazione (rapina in concorso aggravata dall'aver
agito in più persone riunite e dal danno patrimoniale di rilevante gravità). La
censura attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto che la Corte
territoriale aveva ricondotto alla rapina impropria aggravata sul presupposto che
l'intera azione delittuosa - ossia il furto nell'appartamento e la successiva
resistenza all'arresto - si sia svolta senza soluzione di continuità. Invero, ci si
trovava al cospetto, semmai, di un concorso di reati di furto aggravato in
abitazione e resistenza a p.u. (essendo la fuga in auto volta unicamente a
sottrarsi all'arresto) per come asseverato dallo stesso G.I.P. in sede di emissione
di ordinanza di custodia cautelare. Inoltre, tale differente fattispecie doveva
ricondursi all'ipotesi tentata, stante il costante seguito da parte delle forze di
Polizia di tutta l'azione volta alla sottrazione dei beni all'interno
dell'appartamento, agevolato dalla presenza di un segnalatore GPS a bordo
dell'autovettura usata dai malviventi. Assenza di motivazione vi era poi in ordine
alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.
1.2. Inosservanza e violazione di legge, nonché vizio di motivazione con
riferimento al capo 1) dell'imputazione relativo al delitto associativo. La censura
attiene alla mancata indicazione degli elementi di prova a sostegno di una
associazione a delinquere rispetto al concorso di persone nel reato. Nel caso in
esame si trattava di accordi di natura estemporanea presi nelle singole
situazioni, senza alcuna ripartizione dei ruoli e con condotte allo "sbaraglio". Privi
di valenza dimostrativa erano i riferimenti ai luoghi di cui il gruppo disponeva per
incontrarsi, trattandosi di esercizi aperti al pubblico, così come le modalità di
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