Sentenza Nº 36106 della Corte Suprema di Cassazione, 14-08-2019

Presiding JudgeVERGA GIOVANNA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:36106PEN
Judgement Number36106
Date14 Agosto 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
FAVARA GIANLUCA CIRO DOMENICO, nato a Milano il 7.5.1967
BUDA FRANCESCO, nato a Reggio Calabria il 16.7.1973
PAONESSA FORTUNATO DANILO, nato a Messina il 4.1.1974
AVALLONE CARLO, nato a Milano il 22.11.1955
COTRONEO ANTONINO, nato a Reggio Calabria il 10.6.1943
FOTI FRANCESCO, nato a Reggio Calabria il 3.3.1958
PESCE VINCENZO, nato a Rosarno il 2.12.1952
avverso la sentenza n. 297/2018, emessa dalla Corte d'Appello di Reggio
Calabria il 7.2.2018
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del 16.4.2019 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Luigi Birritteri, che ha
concluso chiedendo
dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori: Bruno Poggio, in sostituzione dell'avv. Francesco Calabrese,
difensore di Favara Gianluca Ciro Domenico, Buda Francesco e Paonessa
Fortunato Danilo; l'avv. Francesco Iacopino, difensore di Avallone Carlo; l'avv.
Mario Santambrogio, difensore di Pesce Vincenzo; l'avv. Demetrio Francesco
Floccari, difensore di Foti Francesco; l'avv. Antonio Managò, difensore di
Cotroneo Antonino, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi
ricorsi
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36106 Anno 2019
Presidente: VERGA GIOVANNA
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
Data Udienza: 16/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 febbraio 2018 la Corte d'appello- di Reggio Calabria, in-
riforma della sentenza emessa il 7 marzo 2016 dal giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale della stessa città, dichiarate inammissibili le costituzioni
di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli
Interni e della Regione Calabria, ha assolto AVALLONE CARLO dal reato
contestato al capo C), per non aver commesso il fatto; previa esclusione per tutti
gli imputati, ai quali sono state contestate, delle aggravanti di cui all'art. 416
bis,
comma 6, c.p. e all'art. 629, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 3, c.p., ha
rideterminato le pene per AVALLONE CARLO, previo riconoscimento della
continuazione con il reato giudicato con sentenza della Corte d'appello di Milano
del 15 giugno 2012, per BUDA FRANCESCO, COTRONEO ANTONINO, FAVARA
GIANLUCA CIRO DOMENICO, FOTI FRANCESCO, CODISPOTI GIUSEPPE e
PAONESSA FORTUNATO DANILO, previa riqualificazione per questi ultimi due
imputati del reato contestato al capo A) nella fattispecie di cui agli artt. 110 e
416
bis
c.p. Ha confermato nel resto e condannato PESCE VINCENZO al
pagamento delle spese processuali del grado e gli appellanti alla rifusione delle
spese sostenute nel grado dalle parti civili.
Secondo i giudici di merito, dagli accertamenti della Polizia giudiziaria, dalle
dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di alcune persone offese nonché da un
imponente compendio di intercettazioni era emersa la commissione di reati di
usura, svolta con l'utilizzazione dei proventi dell'attività illecita di una cosca della
'ndragheta, e di estorsione con modalità mafiose in danno di imprenditori
lombardi (Augusto Agostino e Sergio Labita) e calabresi (Giuseppe Fontana e
Francesco De Vito). Erano emersi, altresì, reati di lesioni personali e di esercizio
abusivo del credito.
Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i
difensori degli imputati (ad eccezione di Codispoti Giuseppe).
FAVARA GIANLUCA CIRO DOMENICO -
ritenuto responsabile dei reati
di cui ai capi B (usura ai danni di Augusto Agostino); C (estorsione); D
(usura ai danni di Labita Sergio); E (estorsione); F (lesioni personali); G
(tentata violenza privata); I (usura ai danni di Fontana Giuseppe Carmelo);
L (usura ai danni di De Vito Francesco); M (esercizio abusivo del credito) - per
mezzo del suo difensore ha dedotto i seguenti motivi:
1)
violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata con
riferimento agli artt. 21, c. 2, 438, 484, 491 c.p.p.; 3, 24, c. 2, 111 Cost. e 6 § 2
CEDU. I giudici di merito, al fine dell'individuazione della competenza territoriale,
avrebbero erroneamente ritenuto esistente la
vis attractiva
del reato associativo
anche rispetto ai reati più gravi, trascurando di considerare che la
vis attractiva
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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