Sentenza Nº 35852 della Corte Suprema di Cassazione, 26-07-2018

Presiding JudgeDI TOMASSI MARIASTEFANIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:35852PEN
Date26 Luglio 2018
Judgement Number35852
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Cesarano Giovanni, nato a Afragola il 19/12/1957
avverso la sentenza del 17/11/2016 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente Giacomo Rocchi;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Francesco Mauro
Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Giovanni Aricò, che ha concluso chiedendo l'annullamento
senza rinvio o, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Penale Sent. Sez. U Num. 35852 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
Data Udienza: 22/02/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 novembre 2016 la Corte di appello di Napoli,
decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di
cassazione il 21 aprile 2015 nel processo a carico di Giovanni Cesarano, imputato
dei delitti di cui all'art. 416-bis, commi dal primo al sesto e ottavo, cod. pen.
(capo A), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), nonché 10, 12 e 14 legge
14 ottobre 1974, n. 497 e 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo D), ritenuta la
continuazione tra i reati in esame e quelli giudicati con le sentenze della Corte di
assise di appello di Napoli del 29 giugno 2005 e della Corte di appello di Napoli
del 22 gennaio 1996, rideterminava la pena in complessivi anni ventisei di
reclusione, confermando nel resto le sentenze precedenti.
Nel presente procedimento, celebrato con rito abbreviato, Cesarano è stato
riconosciuto partecipe del clan camorristico Licciardi dal 1994 a febbraio 2008,
capo di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti; responsabile inoltre di detenzione e porto in luogo pubblico di una
mitraglietta e di una pistola in uno specifico episodio risalente al 19 maggio
2006.
L'annullamento con rinvio investiva soltanto il punto della continuazione con
i reati oggetto di precedenti condanne, cosicché, essendo ormai definitiva
l'affermazione di responsabilità, il giudice del rinvio ha affrontato esclusivamente
il tema della continuazione tra i delitti associativi giudicati nel presente processo
e quelli oggetto di altre sentenze irrevocabili, riconosciuta con la sentenza oggi
impugnata, ad eccezione che per i delitti di tentata estorsione e lesioni, aggravati
ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, commessi nel periodo febbraio —
maggio 2007, giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 10
febbraio 2009, irrevocabile il 30 novembre 2010. La richiesta di riconoscimento
della continuazione anche per questi reati era stata avanzata per la prima volta
dalla difesa dell'imputato con memoria depositata all'udienza del 17 novembre
2016 nel corso del terzo giudizio di appello.
In sede di determinazione della pena complessiva, la Corte territoriale
rilevava che le due sentenze già irrevocabili erano state emesse all'esito di
processi celebrati con il rito ordinario, al contrario del presente, celebrato in
primo grado con il rito abbreviato; seguendo il principio in base al quale la
riduzione della pena per il rito alternativo deve essere operata solo su quella
inflitta all'esito del giudizio abbreviato anche se il reato più grave è stato
giudicato con il rito alternativo, operava il seguente calcolo: adottava la pena
base di ventiquattro anni di reclusione, inflitta per il delitto più grave di cui
all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, la aumentava a trentadue anni di reclusione per
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