Sentenza Nº 35794 della Corte Suprema di Cassazione, 07-08-2019

Presiding JudgeTARDIO ANGELA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:35794PEN
Judgement Number35794
Date07 Agosto 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Farina Giovanni, nato a Tempio Pausania il 22/9/1950,
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze in data 8/5/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con decreto in data 9/3/2018, il Magistrato di sorveglianza di Firenze
dichiarò inammissibile un'istanza di permesso premio avanzata nell'interesse di
Giovanni Farina. Ciò in quanto il detenuto, in espiazione della pena determinata
con provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma del 5/8/2015, era stato condannato alla pena di 30 anni di reclusione per
vari reati (alcuni dei quali rientranti nel catalogo delle fattispecie ostative
contemplate dall'art.
4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354) e non aveva ancora
raggiunto il limite di pena prescritto per l'accesso al beneficio invocato. Secondo il
primo Giudice, infatti, in caso di espiazione di pene detentive temporanee,
unificate in un cumulo cui sia applicato il criterio moderatore di cui all'art 78,
comma 1, cod. pen., si dovrebbe fare, comunque, riferimento, ai fini della verifica
della sussistenza o meno della condizione costituita dall'avvenuto raggiungimento
dei limiti di pena per l'accesso ai benefici penitenziari, alla intera pena da espiare,
A
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35794 Anno 2019
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 08/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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