Sentenza Nº 35525 della Corte Suprema di Cassazione, 02-08-2019

Presiding JudgeCASA FILIPPO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:35525PEN
Judgement Number35525
Date02 Agosto 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FICARA CARMELO nato a REGGIO CALABRIA il 10/07/1956
avverso l'ordinanza del 09/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, ALFREDO POMPEO VIOLA, che
ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
uditi i difensori dell'indagato, avvocati Antonino PRIOLO del foro di REGGIO
CALABRIA e Andrea ALVARO del foro di PALMI, i quali hanno concluso
chiedendo l'accoglimento del ricorso.
k.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35525 Anno 2019
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: LIUNI TERESA
Data Udienza: 31/01/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/6/2018 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria
ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo
Tribunale in data 18/4/2018, avverso il quale Carmelo Ficara aveva avanzato
gravame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.
Il ricorrente è indagato per il delitto ex artt. 110, 416 bis cod. pen.
accertato in Reggio Calabria dall'anno 2007 sino all'anno 2017 (Capo M), nonché
per il delitto di estorsione continuata aggravata (in concorso con De Stefano
Giovanni Maria ed altri, per i quali si procedeva separatamente), commesso in
Reggio Calabria tra il novembre 2008 e l'anno 2012 (capo N).
1.1 II Tribunale del riesame ha dapprima confutato la censura preliminare
proposta nel gravame, diretta a denunciare il vizio di omessa valutazione auto-
noma dei presupposti applicativi della misura cautelare reale, essendosi il GIP del
sequestro limitato a trascrivere integralmente le considerazioni espresse da altro
GIP del medesimo ufficio nell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale
in danno dell'indagato Carmelo Ficara.
Secondo il collegio, il riferimento all'autonoma valutazione non aggiunge
un ulteriore requisito a pena di nullità dell'ordinanza cautelare, bensì postula che
il provvedimento abbia sia il necessario contenuto informativo che una effettiva
valutazione del compendio indiziario e del quadro cautelare da parte del giudice,
tale da dimostrare che questi abbia fatto effettivo esercizio della giurisdizione.
E tanto risulta verificato nel caso di specie, con riguardo a entrambi i
profili strutturali dell'impugnato provvedimento.
1.2 Il Tribunale ravvisava un adeguato quadro indiziario per l'imputazione
cautelare di concorso esterno in associazione mafiosa, e precisamente trovava
elementi di conforto all'accusa di avere il Ficara stretto un patto sinallagmatico
con l'articolazione della 'ndrangheta costituita dalla cosca De Stefano, operante
nella città di Reggio Calabria, in base al quale l'indagato espandeva le sue
attività economiche di natura immobiliare, imponendosi come uno dei principali
imprenditori cittadini del settore, consentendo alla 'ndrangheta di infiltrarsi nella
gestione di tali attività economiche illecite.
Premessa l'accertata natura unitaria della consorteria criminosa denomi-
nata
'ndrangheta,
la cui esistenza e modalità operative venivano ricapitolate
anche mediante il richiamo alle numerose sentenze definitive che si erano susse-
guite, il Tribunale reggino indicava gli elementi di sostegno alla specifica accusa
nei confronti del Ficara essenzialmente nelle dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Enrico De Rosa, del quale sia il GIP che il Tribunale del riesame hanno
sottolineato la piena attendibilità.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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