Sentenza Nº 35095 della Corte Suprema di Cassazione, 31-07-2019

Presiding JudgeMORELLI FRANCESCA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:35095PEN
Date31 Luglio 2019
Judgement Number35095
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Campedelli Stefano, nato a Verona il 05/11/1959,
Carlesso Marco, nato a Verona il 05/03/1978,
Foscarin Pietro, nato a Pressana (VR), il 25/06/1960,
Franchi Luigi, nato a San Bonifacio (VR), il 05/12/1959,
Leone Raffaello, nato a Verona, il 22/12/1952,
Nicoli Gaetano, nato a Montorio al Vomano (TE), il 27/01/1938,
Tartaglia Sandro, nato a Verona il 12/09/1955
Venturini Giuseppe, nato a Castelvetrano (TP), il 28/02/1974,
avverso la sentenza emessa in data 18/05/2017 dalla Corte di Appello di
Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Olga Mignolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, limitatamente alla concessione del beneficio della non menzione della
condanna al Campedelli;. rigetto dei ricorsi nel resto;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35095 Anno 2019
Presidente: MORELLI FRANCESCA
Relatore: CATENA ROSSELLA
Data Udienza: 29/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito per la parte civile AGEC il difensore di fiducia, Avv.to Massimo Leva, che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito per il ricorrente Sandro Tartaglia i difensori di fiducia, Avv.to Mario Vittore
De Marzi ed Avv.to Emanuele Fragasso, che hanno concluso per l'accoglimento
del ricorso;
udito per il ricorrente Stefano Campedelli i difensori di fiducia, Avv.to Antonio
Alaimo e Federico Lugoboni, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv.to Filippo Vincent ini, quale sostituto processuale dell'Avv.to Luca
Tirapelle per il ricorrente Luigi Franchi, e quale difensore di fiducia per il
ricorrente Pietro Foscarin, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udito per il ricorrente Pietro Foscarin il difensore di fiducia, Avv.to Apollinare
Nicodemo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente Marco Carlesso il difensore di fiducia, Avv.to Luigi
Sancassani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per i ricorrenti Gaetano Nicoli e Giuseppe Venturini il difensore di fiducia,
Avv.to Monica Rizzi, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udito per il ricorrente Raffaello Leone il difensore di fiducia, Avv.to Pietro Tacchi
Venturi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della
sentenza emessa in data 16/12/2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Verona, con cui Stefano Campedelli, Marco Carlesso, Pietro Foscarin,
Luigi Franchi, Raffaello Leone, Gaetano Nicoli, Sandro Tartaglia, Giuseppe
Venturini erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei
danni nei confronti della parte civile, per i reati a loro rispettivamente ascritti,
riduceva la pena nei confronti dei predetti imputati.
2. Stefano Campedelli ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia Avv.to Antonio
Alaimo e Federico Lugoboni, in data 27/12/2017, per:
2.1. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, ai sensi dell'art.
606, lett. c) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 516, 521, 522, 178 lett. c),
cod. proc. pen., come già dedotto con i motivi di gravame, per essere stato il
Campedelli condannato dal primo giudice per aver conseguito un vantaggio
patrimoniale consistente nell'assegnazione della carica di vicedirettore dell'AGEC,
a differenza della contestazione contenuta nel capo di imputazione, in cui al
predetto era stata contestata la vittoria della selezione per l'incarico di direttore
generale e subentro nella detta carica in caso di dimissioni del Tartaglia, come si
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evince anche dalla delibera del CdA in data 29/02/2012; in nessun passo della
detta delibera, infatti, ci si riferisce all'assunzione del Campedelli, che non ha
mai svolto la funzione di direttore generale, non potendo essere condivisa la
motivazione sul punto della Corte territoriale che, a pag. 66 della sentenza, ha
rigettato l'eccezione affermando che il riferimento all'incarico aveva costituito
una mera specificazione dell'imputazione, immutata nel suo nucleo
fondamentale; peraltro, come si evince dai punti 4 e 5, la delibera del CdA del
29/02/2012 è chiara in tal senso;
2.2. violaz ione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in
riferimento alla qualificazione della natura giuridica dell'AGEC, da considerarsi
ente pubblico economico, con particolare riferimento alla procedura per la
selezione di un nuovo direttore generale, estrinsecazione di attività privatistica.
La natura di ente pubblico economico dell'AGEC - pacificamente qualificabile
come azienda speciale, ex art. 114 d. Igs. 267/2000 - discende dalla
giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui
un ente pubblico è di natura economica quando opera con criteri di economicità,
ossia con equivalenza almeno tendenziale dei costi e dei ricavi, ed anche la
riforma del 1990, successivamente confermata dal TUEL, pacificamente assimila
le aziende speciali agli enti pubblici economici, come si evince dall'art.114,
comma 4, del citato TUEL - che prevede l'obbligo del pareggio di bilancio per le
aziende speciali - e dall'art. 123 del medesimo TUEL - secondo cui le aziende
speciali sono assoggettate agli adempimenti pubblicitari previsti per gli enti
pubblici economici -; anche la risoluzione n. 131/E del 26/09/2005 dell'Agenzia
delle Entrate assoggetta le aziende speciali al regime fiscale proprio delle aziende
private; inoltre l'AGEC, alla luce dell'art. 25 del proprio statuto, opera come ente
pubblico economico, in quanto la sua attività è diretta al procacciamento di utili
ed entrate remunerative. Ne consegue che all'AGEC non si applicano le regole
del concorso pubblico di cui all'art. 35 TUPI, d. Igs. 65/2001, che riguarda solo le
amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1, comma secondo, del citato d. Igs.,
non potendo rilevare neanche l'art. 18 d.l. n. 112/2008, convertito in legge
133/2008, richiamato nel capo di imputazione, recante disposizioni per il
reclutamento del personale delle società pubbliche, in quanto i primi due commi
dell'art. 18 del citato decreto non riguardano le aziende speciali, che non sono
società, mentre invece le aziende speciali sono menzionate dal comma 2 bis del
medesimo articolo 18, per affermare unicamente il principio di riduzione di costi
nelle assunzioni di personale; peraltro, il citato comma 2 bis, nella versione
originale, non menzionava le aziende speciali, riferimento introdotto solo dalla
legge 147/2013 che, pertanto, non trova applicazione nel caso in esame,
ratione
temporis,
essendo stata la procedura di selezione deliberata nell'ottobre 2011.
Anche l'art. 3 del regolamento dell'AGEC per le assunzioni, inoltre, richiama la
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