Sentenza Nº 34888 della Corte Suprema di Cassazione, 31-07-2019

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:34888PEN
Date31 Luglio 2019
Judgement Number34888
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AQUARO MARTINO nato a MARTINA FRANCA il 27/08/1960
avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Preliminarmente viene depositata dall'avv. CURCI ELIGIO del foro di TARANTO la
procura speciale per la costituzione di parte civile di BASILE LORENZO, già costituito
precedentemente contro AQUARO MARTINO.
L'avv CURCI chiede l'inammissibilità del ricorso come da conclusioni scritte depositate
unitamente alla nota spese alle quali si riporta.
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34888 Anno 2019
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 29/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, pronunciando
nei confronti dell'odierno ricorrente Martino Aquaro, con sentenza del
24/10/2018,
confermava la sentenza, appellata dall'imputato, emessa in data
17/1/2017
dal Tribunale di Teramo che lo aveva condannato, riconosciute le
attenuanti generiche, alla pena di 300 euro di multa, con il beneficio della non
menzione, con condanna al risarcimento del danno, in favore della costituita parte
civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso delle spese di parte civile,
per il reato di cui reato di cui agli artt. 40 e 590, comma 3, cod. pen. perché, quale
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in relazione agli interventi edilizi
di ristrutturazione e completamento di un immobile per civile abitazione di pro-
prietà di FUMAROLA Grazia, cagionava per colpa le lesioni personali conseguenti
all'infortunio occorso a Basile Lorenzo, specificamente la frattura della gamba si-
nistra con prognosi di giorni quaranta. In particolare, l'infortunio al Basile si veri-
ficava a seguito della caduta di un cancello scorrevole montato sul suindicato can-
tiere e l'Aquaro, nella sopraindicata qualità di coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ometteva di verificare lo stato di avanzamento dei lavori all'interno
del cantiere e l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro
pertinenti, omettendo di verificare la presenza tra le ditte in cantiere New Color di
Basile Lorenzo, determinando così la presenza in cantiere di soggetti, quali il Ba-
sue, non
non autorizzati. Condotta questa violativa dell'art. 92, comma 1, lett. a) e b)
D.Lgs. 81/2008, in quanto il piano di sicurezza e coordinamento predisposto non
riportava i contenuti minimi previsti nell'allegato XV e lo stesso non era adeguato
all'evoluzione dei lavori. In Martina Franca, 1'11/912012.
2.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
del proprio difensore di fiducia, Aquaro Martino, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo deduce vizio motivazionale assumendosi che il sinistro
veniva causato da un'azione sabotativa di sconosciuti che dissaldavano le piastrine
di sicurezza, apposte per bloccare i cancelli ai binari.
Il ricorrente ritiene che in dibattimento sia stata provata la circostanza che i
cancelli fossero bloccati ai binari. Pertanto la caduta del cancello - si sostiene-
venne causata dall'opera di terzi estranei e non dalVomessa vigilanza del cantiere.
La motivazione resa sul nesso causale sarebbe contraddittoria in quanto ri-
conduce l'evento, in rapporto di causa-effetto, con l'inadempimento amministra-
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o.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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