Sentenza Nº 34453 della Corte Suprema di Cassazione, 29-07-2019

Presiding JudgeGALLO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:34453PEN
Date29 Luglio 2019
Judgement Number34453
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
H
(
M
(1
) )9
(
CAY 'et5,4
6 Pi
O
--
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OSMANI AGRON N. IL 15/02/1992
MURRA ERVIS N. IL 29/04/1989
avverso la sentenza n. 322/2017 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
29/09/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Generale in persona del D9tt.
Minkfe
eAe£
che ha concluso per
(
,fr
t
u,1
4
-
0
,,,,ì,,,y;
„..e)
Udito, per lap_arte-eivilé,TAvv
Uditibfensor(Avv. GEV(ia--
74a10
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34453 Anno 2019
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO
Data Udienza: 13/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 30/11/2016 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di
Perugia, all'esito di giudizio abbreviato, riconosceva la penale responsabilità di Osmani Agron e
Murra Elvis in ordine ai delitti, commessi in concorso anche con Hoxha Denis, di furto in
abitazione e di rapina aggravata perché commessa da più persone riunite, con l'uso di armi e
con volti travisati ed in una privata abitazione, peraltro accanto alla precedente, allo stesso
civico di via Alessandria n. 10 in Mugnano di Perugia, e li condannava alle pene ritenute di
giustizia.
2.
La Corte di Appello di Perugia con sentenza del 29/9/2917, decidendo sull'appello
proposto da entrambi i predetti imputati, in parziale riforma della sentenza impugnata,
recependo l'accordo intervenuto tra le parti, concedeva all'Osmani le attenuanti generiche,
rideterminando conseguentemente la pena nella misura concordata. La Corte confermava,
invece, la sentenza impugnata in relazione al Murra.
3.
Propongono ricorso per Cassazione entrambi gli imputati.
3.1. L'Osmani deduce il vizio di motivazione per non aver argomentato la Corte territoriale
in ordine all'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento.
3.2. Il ricorso del Murra si articola, invece, in tre motivi di impugnazione:
3.2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge per non essere
stata valutata oltre ogni ragionevole dubbio la posizione processuale del predetto ricorrente,
essendosi limitata la Corte territoriale a richiamare le argomentazioni del primo giudice con un
veloce trattazione dei motivi di impugnazione, che si assume limitata ad una mera elencazione
delle fonti di prova.
a)
Si duole, in particolare, il ricorrente che non siano state accolte le censure difensive in
ordine alle preclusioni derivanti dal giudicato cautelare formatosi sul provvedimento del
Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza cautelare per mancanza di gravi indizi di
col pevolezza .
b)
Lamenta, inoltre, l'assenza di prove dirette e circostanziate che il Murra sia l'utilizzatore
delle utenze citate nella sentenza, ed assume, a tal riguardo, essere una mera supposizione
quella secondo cui da una di tali utenze vi sarebbero stati più contatti con l'utenza albanese dei
genitori del ricorrente.
c)
Infine, viene contestato il giudizio espresso dalla Corte territoriale, con motivazione che
si assume apparente, secondo cui la distanza tra il luogo della rapina e la cella di Deruta (PG)
agganciata quella notte da una delle predette utenze non sarebbe incompatibile con la
partecipazione alla rapina.
3.2.2. Con il secondo motivo di ricorso il Murra deduce il vizio di motivazione e la
violazione di legge in ordine alla penale responsabilità del ricorrente anche in ordine al furto
nell'abitazione del Farnelli, di cui al capo A) dell'imputazione, ignorandosi l'orario di
commissione di questo e non esistendo nemmeno alcun elemento idoneo a consentire di
attribuire agli imputati l'effrazione e l'intrusione nell'abitazione della persona offesa.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, deduce il vizio di motivazione e la violazione di
legge in ordine alla alla concessione delle attenuanti generiche prevalenti o almeno equivalenti
alle contestate aggravanti, così come concesse sulla base degli stessi elementi ritenuti
contraddittoriamente non specifici per il Murra, ed in ordine alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.
Il ricorso proposto dall'Osmani è inammissibile, perché questa Corte di Cassazione ha
già avuto modo di rilevare che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad
opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado,
nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento
dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di
cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto
devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di
appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4, n. 52803
del 14/09/2018, Rv. 274522).
5.
Il ricorso proposto dal Murra, invece, è solo parzialmente fondato.
5.1. Il primo motivo del ricorso, volto a contestare la responsabilità del ricorrente in ordine
alla rapina di cui al capo B) dell'imputazione è manifestamente infondato, anche laddove non
attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata
5.1.1. Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, infatti, nessun rilievo ai fini della
decisione può avere l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva annullato per
mancanza di gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza cautelare che era stata emessa nei
confronti del ricorrente, atteso che in tema di misure cautelari personali l'efficacia della
pronunzia adottata dal tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di
responsabilità resta circoscritta nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate" ed è
finalizzata soltanto all'eliminazione della misura cautelare. Essa non vincola, invece, ne'
l'apprezzamento dell'ufficio del P.M. titolare delle indagini preliminari quanto alla rilevanza degli
elementi indiziari acquisiti, ne' quello del G.I.P., ai fini del rinvio a giudizio, o del giudice del
dibattimento (Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195352).
5.1.2. La Corte territoriale, peraltro, senza incorrere in vizi logici, ha dato adeguatamente
conto delle ragioni che hanno portato ad attribuire al Murra l'uso delle utenze telefoniche, sulla
base delle risultanze dei tabulati telefonici, dai quali è risultato che entrambe le utenze in
questione erano in uso alla stessa persona, che il coimputato Hioxa si era premurato di far
conoscere a tale Menna Maria, nella cui casa più tardi sarebbe stato arrestato il Murra, il
numero dell'utenza di quest'ultimo; soprattutto, poi, l'attribuzione delle predette utenze al
Murra è stata ritenuta inequivocabilmente confermata dal rilievo che dalla relazione
riepilogativa delle indagini di P.G. era emerso che entrambe le utenze avevano contatti ripetuti
con i genitori del ricorrente che, peraltro, risulta aver abitato agli arresti domiciliari proprio al
civico a fianco a quello interessato dalla rapina.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Si tratta di motivazione congrua, in relazione alla quale al Giudice di legittimità è preclusa
- in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice
del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre
questa Corte di Cassazione resta giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di
ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi
dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con
atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali
ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che
"attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa
illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione
dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per
giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della
valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965)
Anche l'assunto del ricorrente secondo cui difetterebbe la certezza che l'utenza
ripetutamente contattata da quelle indicate in sentenza fosse proprio l'utenza dei genitori del
Murra, non si confronta con il preciso richiamo operato in sentenza, a tal riguardo, alle pagg.
255 e ss. della relazione di P.G., né il ricorrente ha dedotto, sul punto, alcun travisamento della
prova, peraltro nemmeno deducibile nella vicenda in esame, trattandosi di un caso di
cosiddetta "doppia conforme", in relazione al quale non può essere superato il limite costituito
dal devolutum
con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per
rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non
esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035
del 03/10/2013, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Rv. 258438).
5.1.3. L'assunto secondo cui la Corte territoriale solo con motivazione apparente avrebbe
sostenuto che la distanza tra il luogo della rapina e la cella di Deruta (PG) agganciata quella
notte da una delle predette utenze, sarebbe comunque compatibile con la partecipazione
dell'utilizzatore dell'utenza alla rapina, infine, deve ritenersi aspecifico, in quanto non si
confronta con i rilievi della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizi logici, ha
evidenziato da un lato l'approssimazione con la quale poteva indicarsi il momento della rapina
sulla base dlle dichiarazioni delle persone offese ("verso le ore tre") e, dall'altro, che la
distanza di meno di 30 km era evidentemente percorribile in ora notturna ed in assenza di
traffico nei tempi indicati, procedendo a velocità superiore a quella consentita.
5.2. E' fondato, invece, il secondo motivo del ricorso proposto dal Murra, atteso che l'unico
elemento indicato nella sentenza impugnata che possa collegare il ricorrente con il furto di cui
al capo A) nell'abitazione, di tale Farnelli Alcide, è il fatto che si tratta di un furto
nell'abitazione adiacente a quella ove è stata commessa la rapina di cui al capo B), scoperto
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dallo stesso Farnelli nel rientrare nella sua abitazione dopo aver soccorso le vittime della
rapina. Si tratta, però, di circostanza che, riguardando la mera scoperta del reato e non la sua
commissione, nemmeno può consentire di riconoscere una sequenza criminosa tra i due delitti:
la mera contiguità tra i due appartamenti, pertanto, non può essere ritenuta elemento
sufficiente a dimostrare in modo incontrovertibile che gli autori della rapina, e tra essi nessuno
escluso, siano anche gli autori del furto di cui al capo A). Conseguentemente, la pronuncia di
condanna del Murra in relazione a tale reato va annullata senza rinvio per non avere il predetto
commesso il fatto.
5.3. Non può trovare accoglimento, invece, l'ultimo motivo di ricorso, con il quale il Murra
si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti o almeno equivalenti
alle contestate aggravanti, concesse invece al coimputato Osmani, atteso che in tema di
ricorso per cassazione non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso
trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati la cui posizione sia stata definita mediante
patteggiamento, anche con riferimento al riconoscimento o all'esclusione di circostanze
attenuanti o aggravanti (Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, Rv. 274091).
Più in generale, anche la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte
territoriale giustificato la pena inflitta al Murra con riferimento alla realizzazione del reato
mentre era latitante, avvalendosi di conoscenze acquisite durante la sottoposizione agli arresti
domiciliari nella medesima zona dei fatti, e ponendo in essere manovre pericolose in
autostrada per sfuggire alle forze dell'ordine, fino a lasciare l'autovettura rubata a cavallo delle
corsia di marcia e di sorpasso, così generando anche grave pericolo per la pubblica incolumità.
All'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'affermazione della
responsabilità del Murra in ordine al reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto
consegue, però, l'eliminazione della relativa pena: giacché, pertanto, la pena per il reato di
rapina è stata indicata in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 3000,00 di multa, prima
della riduzione per la scelta del rito, considerando tale riduzione la pena per il predetto residuo
reato va rideterminata in anni cinque di reclusione ed euro 2000,00 di multa
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Murra Ervis limitatamente all'affermazione
di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto, ed elimina
la relativa pena; ridetermina la pena per il residuo reato in anni cinque di reclusione ed euro
2000,00 di multa. Rigetta nel resto.
4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Dichiara inammissibile il ricorso di Osmani Agron che condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2000,00 alla Cassa dell'Ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2018
Il Consigliere esterisore
Il residente
Luc
riali
enico Ga
—e—Ce
ty
,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT