Sentenza Nº 34285 della Corte Suprema di Cassazione, 23-12-2019

Presiding JudgeSTALLA GIACOMO MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:34285CIV
Date23 Dicembre 2019
Judgement Number34285
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
2336
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34285 Anno 2019
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 23/12/2019
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controricorrente
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la
se?-~t.enza
n.
3486/2014
della
COM~.TRIB.REG.SEZ.CIS7.
di
LATINA 1
depositata
il
26/05/2014;
udita
la
relazione
della
causa
svol~a
nella
pubblica
udienza
del
05/11/20"'.9
dal
Ccnsigli..ere
Dott.
LIBERATO
udito
il
P.M.
u:
persona
del
Sostituto
Procuratore
Generale
Do~t.
GIOVANNI
GIACALONE
che
ha
concluso
per
il
rigetto
del
."'icorso;
chi..estc
il
rigetto
del
."'icorso.
FATTI
DI
CAUSA
1. -Con sentenza n.
3486/40/14,
depositata il
26
maggio
2014,
la Commissione
tributaria
regionale del Lazio
ha
accolto l'appello
proposto
da D'Aniello Luigi avverso la decisione di
prime
cure che, a
sua
volta,
aveva
rigettato
il ricorso del
contribuente
avverso avviso di
accertamento
emesso da Latina
Ambiente
S.p.a.
per
il
pagamento
della
TIA
dovuta
relativamente
all'anno 2008.
Ha
rilevato,
in sintesi, il giudice del
gravame,
-in adesione a
pronuncia resa dal G.A. (Cons. di
Stato,
sez. V,
26
settembre
2013,
n.
4756),
-che la «Delibera comunale n.
44/06,
istitutiva
della
TIA
nel Comune di Latina» doveva ritenersi
illegittima
in
quanto
«adottata
in data
30/05/06,
ossia dopo il
29/04/06,
data di
entrata
in vigore del
d.lgs.
152/06
(Codice
dell'Ambiente)»
e,
così, «fondata su una
normativa
soppressa».
2. -Per la cassazione della sentenza ricorre Latina
Ambiente
S.p.a. sulla base di due
motivi.
D'Aniello Luigi resiste con controricorso,
illustrato
da
memoria.
RAGIONI
DELLA DECISIONE
1. -Con un
primo
motivo,
in relazione
all'art.
360,
c.
l,
n. 5 cod.
proc. civ.,
la
ricorrente
denuncia violazione
dell'art.
132,
c.
2, n. 4,
cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che il decisum del giudice del
gravame
si
era risolto in una
motivazione
apparente,
in una mera
(e
passiva) «presa
d'atto»
della pronuncia del giudice
amministrativo.
Col secondo
motivo,
formulato
ai sensi
dell'art.
360,
c.
l,
n. 3,
cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
del
d.p.r.
n.
158
del 27 aprile
1999,
e del d.lgs. n.
152/2006,
deducendo, in sintesi, che
l'entrata
in vigore del d.lgs. 3 aprile
2006,
n.
152,
-ed
avuto
riguardo
alla disciplina
intertemporale
posta dal
relativo
articolato
normativa
[art.
238,
cc. l e
11;
art.
264,
c.
l,
lett.
i)],
non aveva
comportato
l'immediata
abrogazione dei
«provvedimenti
attuativi
del
...
decreto
legislativo 5 febbraio
1997,
n.
l
22»
[art.
264,
c.
1,
lett.
i),
cit.]
e,
tra
questi, del
regime
transitorio
posto dal
d.p.r.
n.
158
del
1999,
art.
11, che, a sua volta, consentiva
ai Comuni
l'istituzione
della Tia (qual prevista dal d.lgs. n. 22 del
1997,
cit.,
art.
49)
almeno
a
tutto
l'anno 2006.
2. -Prima di esaminare i suesposti
motivi,
la Corte deve farsi
carico dell'eccezione di
inammissibilità
del ricorso che parte
controricorrente
correla alla cessazione del
rapporto
concessorio
(medio
tempore
conseguente alla delibera n.
658/2013,
del 3
dicembre
2013,
con la quale il Comune di Latina ha riassunto in
proprio
la gestione delle
attività
inerenti
la Tia, e con
riferimento
alle
annualità
2006-2009)
qual posto a
fondamento
dell'esercizio dei
poteri
di
accertamento
e dello stesso potere di azione in giudizio
(e
di
impugnazione).
L'eccezione è
manifestamente
destituita
di
fondamento
considerato che, -conseguendo dal
provvedimento
concessorio di un
pubblico servizio (che, in
quanto
tale, reca una delega, ed
attribuzione,
di funzioni pubbliche; v. Cass.,
22
febbraio
2016,
n.
3449;
Cass.,
19
luglio
1999,
n.
7662)
la
legitimatio
ad
processum
per
le controversie che
involgano
l'esercizio di
dette
funzioni pubbliche (v.
Cass., 8
ottobre
2010,
n.
20852;
Cass.,
19
marzo
2010,
n.
6772;
Cass., 21 gennaio
2008,
n.
1138),
-non
si
è mai
dubitato
che
detta
legittimazione
debba essere ascritta
(per
le
relative
vicende
modificative)
alla fattispecie della successione a
titolo
particolare nel
diritto
controverso
(art.
111 cod. proc.
civ.),
con conseguente (e
perdurante)
legittimazione
processuale della
parte
originaria del
processo (se non estromessa, così come nella fattispecie, a seguito di
intervento
del successore a
titolo
particolare;
v.,
altresì, Cass., 28
marzo
2019,
n.
8650).
3. -
Tanto
premesso, rileva la Corte che
entrambi
i
motivi,
-il
primo
da riqualificare
(v.
Cass. Sez. U.,
24
luglio
2013,
n.
17931),
avuto
riguardo
al suo
effettivo
contenuto
deduttivo,
in
termini
di
2
violazione di legge (sostanziale), - e da
trattare
congiuntamente,
-
perché
incentrati
su di un
medesimo
profilo della disciplina di
fattispecie, -sono
destituiti
di
fondamento;
per
quanto
poi, come
meglio
si
dirà in
immediato
seguito, la soluzione
interpretativa
fatta
propria dal giudice del
gravame
è
conforme
alla giurisprudenza della
Corte e,
per
vero,
reca anche un'inequivoca esposizione delle relative
ragioni
fondative.
4. -
La
ricognizione
normativa
della fattispecie evidenzia, sul
punto,
innanzitutto
che il d.lgs. 5 febbraio
1997,
n.
22,
istituiva
(art.
49)
la
tariffa
di igiene
ambientale
(cd.
TIA
l)
che, nel disegno del
legislatore,
avrebbe
dovuto
sostituire
la TARSU.
Per quel che qui interessa, il d.lgs. n. 22 del
1997,
art.
49
cit.,
disponeva la soppressione della TARSU
(istituita
dal d.lgs. 15
novembre
1993,
n. 507,
art.
58 e ss.) «a decorrere dai
termini
previsti dal
regime
transitorio,
disciplinato dal
regolamento
di cui al
comma
(art.
49,
c.
l);
e prevedeva, al
comma
5 cit., che il
Ministro
dell'ambiente,
di concerto con il Ministro
dell'industria,
del
commercio
e
dell'artigianato
(sentita
la
Conferenza
permanente
per
i
rapporti
tra
lo
Stato,
le Regioni e le Province
autonome
di
Trento
e
Bolzano)
avrebbe
dovuto
elaborare «un
metodo
normalizzato
per
definire
le
componenti
dei costi e
determinare
la
tariffa
di
riferimento,
prevedendo
disposizioni
transitorie
per
garantire
la graduale
applicazione del
metodo
normalizzato
e della
tariffa
ed il graduale
raggiungimento
dell'integrale
copertura dei costi del servizio di
gestione dei
rifiuti
urbani da
parte
dei comuni.».
L'atto
regolamentare
in
questione
è
stato,
quindi,
adottato
col
d.p.r.
27 aprile
1999,
n.
158,
il cui
art.
11,
ha
previsto
un regime
transitorio
(anche
per
effetto
di successive modifiche
normative)
così
articolato:
«Gli
enti
locali sono
tenuti
a
raggiungere
la piena
copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti
urbani
attraverso
la
tariffa
entro
la
fine della fase di transizione della
durata
massima
3
cosi
articolata:
a)
sette
anni
per
i comuni che abbiano
raggiunto
nell'anno
1999
un
grado
di
copertura
dei costi superiore
all'85%;
b)
sette
anni
per
i comuni che abbiano
raggiunto
un
grado
di copertura
dei costi
tra
il 55 e 1'85%; c)
otto
anni
per
i comuni che abbiano
raggiunto
un
grado
di
copertura
dei costi
inferiore
al
55%;
d)
otto
anni
per
i comuni che abbiano un
numero
di
abitanti
fino a 5000,
qualunque
sia il
grado
di
copertura
dei costi
raggiunto
nel
1999.».
La
soppressione della TARSU, quindi, non ha
comportato
l'immediata
abrogazione della relativa disciplina
istitutiva
ma,
-
secondo il cennato
regime
transitorio,
-detta
imposta
rimaneva
in
vigore
(con la conseguente disciplina
regolamentare
adottata
dai
Comuni; d.lgs. n. 507 del
1993
cit.,
art.
68)
almeno
sino al
19
giugno
2006
(il
d.p.r.
27
aprile
1999,
n. 158, è
stato
pubblicato sulla
gazzetta ufficiale n.
129
del 4
giugno
1999
e, come appena sopra
ricordato,
il
termine
più breve
istituito
dal
regime
transitorio
prevedeva una
durata
di
almeno
7
anni).
Detto
regime
transitorio,
peraltro,
non
verrà
a
compimento
in
quanto
col d.lgs. 3 aprile
2006,
n.
152
(pubblicato
in Gaz. Uff. il
14
aprile
2006)
il legislatore
interveniva
nuovamente
sulla
materia
disponendo la soppressione della
TIA
1
istituita
col d.lgs. n. 22 del
1997.
Ha
previsto, in particolare, il d.lgs. n.
152
del
2006,
che:
-«La
tariffa
di cui al D. Lgs. 5 febbraio
1997,
n. 22,
art.
49,
è
soppressa a decorrere
dall'entrata
in vigore del presente articolo,
salvo
quanto
previsto
dal
comma
11.»
(art.
238,
c.
1);
-«Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino
al
compimento
degli
adempimenti
per
l'applicazione della
tariffa
continuano
ad applicarsi le discipline
regolamentari
vigenti»
(art.
238,
c.
11);
- e
abrogato
«il D.Lgs. 5 febbraio
1997,
n. 22.
Al
fine di
assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio
\JJJA·
4
dalla preesistente
normativa
a quella prevista dalla
parte
quarta
del
presente decreto, i
provvedimenti
attuativi
del D.Lgs. 5 febbraio
1997,
n. 22
cit.,
continuano
ad applicarsi sino alla data di
entrata
in
vigore dei corrispondenti
provvedimenti
attuativi
previsti
dalla
parte
quarta
del presente
decreto»
[art.
264,
c.
l,
lett.
i)].
4.1 -
In
relazione ad analoghe controversie,
la
Corte ha
avuto
modo
di rilevare che, -alla
stregua
della sopra ripercorsa sequenza
normativa,
-«il Regolamento
adottato
con la delibera COD. CIV. del
30/5/2006,
istitutiva
della
TIA
l "in via
sperimentale"
nel Comune di
Latina,
si
colloca
temporalmente
in una fase della
trasformazione
della disciplina fiscale in cui,
stante
la
mancata adozione del
regolamento
attuativo
di cui al D.Lgs. n.
152
del
2006,
art.
238,
comma
6,
i Comuni che già erano passati dalla TARSU alla
TIA
l
potevano
continuare
ad applicarla, essendo
tale
sistema
tariffario
destinato
ad operare sino alla adozione della disciplina
attuativa
prevista dal Codice
dell'Ambiente,
così come i Comuni che tale
opzione non avevano
effettuato,
potevano
continuare ad applicare la
TARSU - i cui
criteri
di
determinazione
sono
stati
peraltro
estesi alla
TIA
-ma era
loro
precluso di passare alla
"tariffa"
prevista dal
Decreto Ronchi,
ormai
destinata ad essere sostituita dalla
"tariffa"
del
Codice
dell'Ambiente,
intesa come
"corrispettivo"
del servizio
prestato
e,
pertanto,
necessitante di un'apposta regolamentazione
(mai
intervenuta)»;
e che,
pertanto,
detta
delibera
(adottata
in
data
30
maggio
2006)
«con cui è stata
istituita
la
tariffa
di igiene
ambientale
prevista dal D.Lgs. 5 febbraio
1997,
n. 22, così
determinandosi
il
passaggio dalla Tarsu alla Tia, è
illegittima
in
quanto
sin dal 29 aprile
2006
non era più in
vigore
la
tariffa
ambientale
e sino alla
emanazione delle
norme
attuative
del D.Lgs. 3 aprile
2006,
n.
152,
istitutivo
della Tia 2, era consentito ai Comuni di
continuare
ad
applicare le discipline
regolamentari
vigenti,
da intendersi quali
fonti
secondarie di
determinazione
della
tariffa
stessa,
tra
le quali le
5
delibere che gli
enti
locali avessero già
adottato
ai sensi del D.Lgs. 5
febbraio
1997,
n. 22,
art.
49,
comma
(v.
Cass., 28 marzo 2019, n.
8650;
Cass., 4
dicembre
2018,
n.
31286;
Cass., l
ottobre
2018, n.
23820;
Cass., 13 luglio
2017,
n.
17271).
Ritiene,
quindi,
il collegio di dare
continuità
alla soluzione
interpretativa
in discorso che, -
contrariamente
alla diversa opzione
interpretativa
(pur)
emersa
(minoritariamente)
nella giurisprudenza
della Corte
(v.
Cass.,
24
gennaio
2019,
n.
1999;
Cass., 27 dicembre
2018,
n.
33424),
-
condivisibilmente
correla, alla data di
entrata
in
vigore
del d.lgs. n.
152
del
2006
(29
aprile
2006),
la cessazione dello
stesso regime
transitorio
delineato
dal
d.p.r.
n.
158
del
1999,
art.
11,
posto che, con la soppressione della
tariffa
di cui al d. lgs. 5 febbraio
1997,
n.
22,
art.
49,
le clausole di salvaguardia avevano ad
oggetto
(solo) le discipline
regolamentari
«vigenti»
(art.
238,
comma 11,
cit.),
ed i
«provvedimenti
attuativi
del D.Lgs. 5
febbraio
1997,
n. 22»
[art.
264,
comma
l,
lett.
i).
cit.];
laddove, allora, -ed in
difetto
di
una chiara vo/untas /egis di segno contrario
(id
est
nel segno della
ultrattività),
-alcun
regime
transitorio
(qual
correlato
all'istituzione
della
TIA
l;
d.lgs. n.
22
del
1997,
art.
49)
poteva residuare
(oltre,
dunque
i
regolamenti
già
«vigenti»
ed i
«provvedimenti
attuativi»
già
adottati)
all'indomani
della soppressione di quella stessa tassa (la
TIA
1).
5.
-
Le
spese del giudizio di
legittimità
vanno
integralmente
compensate
tra
le
parti,
avuto
riguardo alle
obiettive
incertezze
indotte
dal
quadro
normativo
di
riferimento,
alle
antinomie,
ed
oscillazioni, emerse negli
orientamenti
giurisprudenziali di
merito
ed
allo stesso consolidarsi della giurisprudenza di
legittimità
in
momento
successivo alla proposizione del ricorso in
trattazione.
Ai
sensi
dell'art.
13
comma
l
quater
del d.P.R. n.
115
del
2002,
inserito
dall'art.
l,
comma
17 della l. n.
228
del
2012,
va
dato
atto
della sussistenza dei presupposti processuali
per
il
versamento,
da
6
parte
del
ricorrente
principale,
dell'ulteriore
importo
a
titolo
di
contributo
unificato pari a quello
dovuto
per il ricorso principale, a
norma
del comma
1-bis,
dello stesso articolo
13,
se
dovuto.
P.Q.M.
La
Corte
rigetta
il ricorso;
compensa
integralmente,
tra
le
parti,
le spese del giudizio
di
legittimità;
ai sensi
dell'art.
13
comma
1
quater
del d.P.R. n. 115 del
2002,
inserito
dall'art.
1, comma 17 della l. n.
228
del
2012,
atto
della sussistenza dei presupposti processuali
per
il
versamento,
da
parte
del
ricorrente,
dell'ulteriore
importo
a
titolo
di
contributo
unificato pari a quello
dovuto
per
il ricorso principale, a
norma
del
comma
1-bis,
dello stesso articolo
13,
se
dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 ')?vembre
2019.
7

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