Sentenza Nº 34149 della Corte Suprema di Cassazione, 20-12-2019

Presiding JudgeGRAZIOSI CHIARA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:34149CIV
Date20 Dicembre 2019
Judgement Number34149
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 27081-2017 proposto da:
SPENA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BONCOMPAGNI N 61, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO
MICHELINI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
_UCc)
contro
DEL PRETE MICHELE, domiciliato
ex lege
in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato ROCCO MIGLIACCIO;
- con troricorrente -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 34149 Anno 2019
Presidente: GRAZIOSI CHIARA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA
Data pubblicazione: 20/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 4289/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
depositata il 12/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Nel 2008 Antonio Spena intimò a Michele Del Prete sfratto per
finita locazione e lo citò per la convalida, con riferimento al contratto
di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 18 dicembre
1999, relativo all'immobile sito in S. Giorgio a Cremano, alla via S.
Martino n. 81, mtenentin che, tenuto conto della disdetta inviata, la
locazione doveva considerarsi cessata alla data del 18 dicembre
2007.
Si costituì il Del Prete opponendosi alla convalida.
Concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, con fissazione
dell'esecuzione per il 31 dicembre 2008, e mutato il rito, la causa
proseguì per la trattazione del merito.
Il Del Prete dichiarò di aderire all'indicata data di scadenza
contrattuale e dedusse, inoltre, la nullità ex art. 13 della legge n. 431
del 1998 - per tardività della registrazione - della controdichiarazione
del 18 dicembre 1999, che prevedeva un canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto registrato per il canone di
lire 80.000 mensili; propose, pertanto, domanda riconvenzionale per
la condanna del locatore al pagamento della somma di euro
49.792,40, oltre interessi e rivalutazione, o della diversa somma
ritenuta dovuta, a titolo di restituzione delle somme corrisposte in
misura superiore al canone contrattuale.
In subordine, qualora fcsse stata ritenuta la validità della
controdichiarazione, il conduttore ne eccepì la nullità nella parte in
\?
cui, dopo aver previsto un canone di lire 800.000 mensili per il prinn
,
Ric. 2017 n. 27081 sez. 53 - ud. 22-05-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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