Sentenza Nº 33881 della Corte Suprema di Cassazione, 25-07-2019

Presiding JudgeDIOTALLEVI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:33881PEN
Judgement Number33881
Date25 Luglio 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA
SARTINI LUCA nato a ROMA il 06/01/1960
PALMA LUIGI AMEDEO nato a ROMA il 01/07/1966
nel procedimento a carico
di
questi ultimi
avverso la sentenza del 18/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
Il Proc. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale
e per il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati.
udito il difensore
L'Avvocato PISANI NICOLA, in difesa di SARTINI LUCA, l'Avvocato NERI GIOVANNI, in
difesa di SARTINI LUCA, l'Avvocato MARAFIOTI LUCA, in difesa di PALMA LUIGI
AMEDEO, l'Avvocato TAMBURRINI GIORGIO, in difesa di PALMA LUIGI AMEDEO,
chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi ed il rigetto di quello proposto dal pubblico
ministero.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33881 Anno 2019
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI
Data Udienza: 15/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di Luca Sartini e Luigi Amedeo Palma, entrambi cittadini
italiani, ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di
appello di Roma del 18/2/2019 che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di
cassazione (Sez. 6, n. 58239 del 9/11/2018), ha ritenuto sussistenti le condizioni
per l'accoglimento della richiesta dì estradizione avanzata dal Governo degli Stati
Uniti d'America nei confronti degli imputati ricorrenti in relazione ai reati di cui ai
capi 3), 4), 5), 7) e 8), nonché limitatamente alle condotte ivi descritte per le
quali non è prevista la pena dell'ergastolo, per i reati di cui ai capi 1), 2) e 6). La
richiesta di estradizione è stata concessa per l'esecuzione del mandato di arresto
emesso dal Tribunale distrettuale est dello Stato del Tennessee il 23/8/2017 e
del rinvio a giudizio (atto di accusa del 4/1/2018 del Gran Giuri federale presso
la medesima Corte federale degli USA) per i reati, commessi dall'aprile del 2009
al 15 marzo 2015, di associazione a delinquere, associazione a fini dì riciclaggio
con più episodi delittuosi, associazione per traffico di sostanze stupefacenti
controllate, frode telematica, frode ai danni dello Stato per tangenti e
manutenzione di locali per traffico di stupefacenti.
Tanto premesso, la natura comune dei motivi dedotti dalle difese degli
estradandi nei rispettivi ricorsi ne consente una trattazione unitaria.
1.1. Inosservanza della legge processuale e difetto assoluto di motivazione
[artt. 125, comma 3, 606, comma 1, lett.
c)]
con riferimento alla violazione
dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 704, comma 2, e 705 cod.
proc. pen.
In particolare, posto che il sistema processuale delineato in tema di
estradizione prevede che la Corte dì cassazione sia investita anche del merito del
ricorso, potendo anche assumere informazioni e disporre gli accertamenti
necessari, per come si ricava dal combinato disposto di cui agli art. 704, comma
2, e 706 cod. proc. pen., illegittimo doveva considerarsi il rinvio disposto dalla
Sesta sezione in favore della Corte territoriale. Il rinvio ha privato gli estradandi
della possibilità di ottenere una valutazione di merito direttamente operata da
una Corte "gerarchicamente superiore".
1.2. Inosservanza della legge processuale e difetto assoluto di motivazione
[artt. 125, comma 3, 606, comma 1, lett.
c)
ed
e)]
in relazione alla mancata
affermazione della violazione dell'art. 3 CEDU, rilevante ai sensi degli artt. 698 e
705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Violazione dell'art. 49, comma 3, della
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Carta di Nizza. Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
La Corte di merito, con una motivazione manifestamente illogica e per certi
versi contraddittoria, aveva disatteso le indicazione contenute nella sentenza di
rinvio che, sulla scorta della documentazione prodotta dagli estradandi
(rappresentata da
affidavit),
aveva ritenuto reale e non solo ipotetico il rischio
che potessero essere sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 della CEDU,
venendo loro inflitta, in ragione anche dell'applicazione del cumulo materiale
delle pene per le specifiche tipologie di reato oggetto della domanda di
estradizione, una pena a vita senza possibilità di ottenere la liberazione
condizionale o una sua commutazione.
1.2.1. In particolare, con riguardo alla valenza degli
affidavit
prodotti dalle
difese a conferma della sussistenza del rischio relativo alla possibile irrogazione
di sanzioni a carattere perpetuo, la Corte, richiamando impropriamente le
disposizioni sulla valutazione delle prove nel processo di cognizione (di per sé
"inconciliabili" con le regole che debbono presiedere all'accertamento delle
condizioni per l'estradizione e perché non vengono in rilievo circostanze riferite in
quanto percepite direttamente in qualità di testimone), ne aveva escluso la
rilevanza al cospetto della nota informativa prodotta dal Dipartimento di Giustizia
USA, alla quale si era attribuito, in modo aprioristico, pieno valore probatorio "in
quanto fornisce elementi in possesso dei competenti organi dello Stato
richiedente", secondo cui in caso di irrogazione di pene temporanee le stesse non
sarebbero cumulative, ossia da scontarsi in sequenza le une rispetto alle altre
determinando il c.d. ergastolo di fatto a causa della durata elevatissima delle
sanzioni.
1.2.2. Inoltre, quanto alla determinazione della pena a fronte delle plurime
imputazioni elevate nei confronti degli imputati ricorrenti, era la stessa sentenza
impugnata - secondo cui la complessità del procedimento di
sentencing,
frutto di
calcoli che risultano dalla consultazione delle Linee Guida la cui valutazione è
affidata all'UISPO
(Us Probation Office)
e che può poi formare oggetto di
opposizione dinanzi alla Corte federale, "porta lo Stato richiedente ad escludere
la possibilità di individuare quali potrebbero essere in concreto le pene irrogabili
agli imputati in modo specifico" - ad "ammettere" il rischio di una concreta
violazione del principio di legalità (affermato dall'art. 7 CEDU e 117 Cost., in
relazione anche all'art. 25, comma 2), inteso quale "accessibilità" e
"prevedibilità" delle decisioni giudiziali, con specifico riferimento al
quantum
di
pena in concreto irrogabile e da espiare.
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