Sentenza Nº 33581 della Corte Suprema di Cassazione, 18-12-2019

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:33581CIV
Date18 Dicembre 2019
Judgement Number33581
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14266/2014 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
Westim Spa
Equitalia Sud Spa
contro
contro
- ricorrente -
-
intimata -
-
intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 245/49/13, depositata il 5 dicembre 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2019
oc
dal Consigliere Giuseppe
Fuochi
Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33581 Anno 2019
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 18/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito l'Avv. dello Stato Bruno Dettori per l'Agenzia delle entrate
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Westim Spa impugnava la cartella di pagamento notificata da
Equitalia Gerit Spa, con la quale, previa iscrizione a ruolo reso
esecutivo in data 27 maggio 2010, veniva richiesta la complessiva
somma di C 193.943,33 in relazione a quattro avvisi di rettifica di
dichiarazione doganale notificati in data
10
marzo 2010 e contro i
quali era stata proposto ricorso.
La contribuente deduceva la nullità della notifica, l'illegittimità
della cartella e l'eccessività dell'importo iscritto, non rispettoso dei
limiti ex artt. 15 d.P.R. n. 602 del 1973 e 68 d.P.R. n. 546 del
1992.
L'impugnazione era accolta dalla CTP di Napoli in relazione alla
dedotta nullità della notifica. Il giudice d'appello, in parziale riforma
della decisione di primo grado, riteneva la legittimità della cartella
ma riteneva solo parzialmente esigibili, ex art. 68 d.lgs. n. 546 del
1992, le somme iscritte in relazione agli esiti del giudizio di primo
grado avverso due degli avvisi di rettifica.
L'Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con un motivo.
Equitalia Sud Spa e Westim Spa, quest'ultima anche a seguito della
rinnovazione della notifica regolarmente eseguita, sono rimaste
intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa
interpretazione dell'art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, in contrasto con
gli artt. 244 CDC e 17, paragrafi 2 e 3, Reg. n. 1150/2000/CE.
2.
Il motivo è solo in parte fondato.
2.1. Occorre, invero, precisare l'ambito delle questioni in
giudizio.
La CTR, sul presupposto dell'applicabilità in via generale
dell'art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, ha rilevato che, rispetto ai
2
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