Sentenza Nº 33422 della Corte Suprema di Cassazione, 17-12-2019

Presiding JudgeCAMPANILE PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:33422CIV
Date17 Dicembre 2019
Judgement Number33422
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 14344-2015 proposto da:
FORNI COOP. SOC. COOP., rappresentata e difesa
dall'Avvocato CARLOTTA MATTEI ed elettivamente domiciliata a
Roma, via Pasubio 15, presso lo studio dell'Avvocato DARIO
PICCIONI, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COPARI SOC. COOP. IN CONCORDATO PREVENTIVO e ,
rappresentata e difesa dall'Avvocato ALESSANDRO PEDRIZZI,
l'Avvocato PARIDE AGNOLETTI e l'Avvocato UGO PETRONIO,
presso il cui studio a Roma, via Fauro Ruggero 43,
elettivamente domicilia per procura speciale a margine del
controricorso
- controricorrente
-
TRADING S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato
FILIBERTO PERELLI ed elettivamente domiciliata a Roma, via
1
3
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o
Civile Sent. Sez. 2 Num. 33422 Anno 2019
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 17/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2
Piero Aloisi 29, presso lo studio dell'Avvocato BRUNO
TEMPESTA, per procura speciale in calce al controricorso
-
controricorrente e ricorrente incidentale
-
MAESTRI ANDREA, rappresentato e difeso dall'Avvocato
GIOVANNI B. GHINI e elettivamente domiciliato a Roma, viale
di Villa Massimo 36, presso lo studio dell'Avvocato RENATO
DELLA BELLA, per procura speciale a margine del controricorso
-
controricorrente e ricorrente incidentale
-
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difesa
dall'Avvocato PAOLO GELLI ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio a Roma, via Carlo Poma 4, per procura speciale a
margine del controricorso
- controricorrente -
nonché
CONDOMINIO SOLEADO
- intimato -
e con l'intervento della
COPARI SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, rappresentata e difesa dall'Avvocato
ALESSANDRO PEDRIZZI, l'Avvocato PARIDE AGNOLETTI e
l'Avvocato UGO PETRONIO, presso il cui studio a Roma, via
Fauro Ruggero 43, elettivamente domicilia per procura speciale
a margine della memoria depositata in data 28/3/2019
-
interventore
-
avverso la sentenza n. 400/2015 della CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA, depositata il 26/V2015;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del
3/7/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CORRADO
MISTRI, il quale ha concluso per la parziale inammissibilità e
Ric. 2015 n. 14344, Sez. 2 - PU del 3 luglio 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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nel resto e comunque per il rigetto del ricorso principale e per il
rigetto dei ricorsi incidentali;
sentito, per la FORNI COOP, l'Avvocato DARIO PICCIONI;
sentito, per la COPARI SOC. COOP., l'Avvocato ALESSANDRO
PEDRIZZI;
sentito, per il controricorrente ANDREA MAESTRI, l'Avvocato
GIOVANNI B. GHINI;
sentito, per la controricorrente UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
S.P.A., l'Avvocato PILADE PERROTTI, per delega dell'Avvocato
PAOLO GELLI.
FATTI DI CAUSA
Il Condominio Soleado di Cervia ha convenuto in giudizio,
innanzi al tribunale di Ravenna, la coop. Copari deducendo che,
con contratto d'appalto dell'1/4/1997, aveva commissionato
alla società convenuta l'esecuzione di lavori di
impermeabilizzazione di alcune cantine del fabbricato
condominiale e che, con scrittura privata integrativa del
16/5/1999, la convenuta si era impegnata ad eseguire i lavori
di ripristino essendo stata riscontrata la presenza di acqua
nelle cantine.
Il Condominio, quindi, riscontrata l'esistenza di continui e
copiosi allagamenti delle cantine ed espletato un accertamento
tecnico preventivo, ha rilevato che a carico della convenuta era
configurabile una responsabilità extracontrattuale ai sensi
dell'art. 1669 c.c. in considerazione della gravità dei vizi e
dell'evidente pericolo di rovina.
Il Condominio ha chiesto la risoluzione del contratto
d'appalto e della successiva scrittura integrativa nonché la
condanna della convenuta alla restituzione del corrispettivo di
£. 16.500.000 ed al risarcimento dei danni consistenti negli
Ric. 2015 n. 14344, Sez. 2 - PU del 3 luglio 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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