Sentenza Nº 33216 della Corte Suprema di Cassazione, 29-07-2016

Presiding JudgeCANZIO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2016:33216PEN
Date29 Luglio 2016
Judgement Number33216
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Rigacci Massimo, nato a Firenze il 13/10/1964
avverso l'ordinanza del 08/05/2015 del Tribunale di Firenze
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Massimo Galli, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza
impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Firenze per nuovo esame.
Penale Sent. Sez. U Num. 33216 Anno 2016
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO
Data Udienza: 31/03/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
All'esito dell'udienza preliminare Massimo Rigacci è stato rinviato a
giudizio davanti al Tribunale di Firenze per il reato di cui all'art. 73, comma 1,
d.P.R. n. 309; alla prima udienza del 20 febbraio 2015, tenutasi dopo una serie
di rinvii, il pubblico ministero, preliminarmente all'apertura del dibattimento, ha
modificato l'imputazione, riqualificando i fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73
d.P.R. cit., ipotesi trasformata da circostanza attenuante in reato autonomo per
effetto della modifica introdotta dall'art. 1, comma
24-ter,
lett.
a),
del d.l. n. 36
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2014; l'imputato ha
formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova,
depositando contestualmente l'istanza inviata all'ufficio di esecuzione penale
esterna per l'elaborazione del programma di trattamento; all'udienza del1
1
8
maggio 2015, cui era stato rinviato il processo al fine di consentire ad altri
imputati richiedenti di depositare il programma di trattamento, il Tribunale ha
dichiarato inammissibile la richiesta.
2.
Contro il provvedimento dichiarativo della inammissibilità della richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova l'imputato ha proposto
ricorso per cassazione.
Dopo aver sostenuto la tempestività della richiesta, formulata nella prima
udienza utile successiva all'entrata in vigore dell'istituto di cui all'art. 168-bis
cod. pen. - introdotto con la legge 28 aprile 2014, n. 67 -, il ricorrente ha
dedotto l'erronea applicazione della legge e, inoltre, la mancanza di motivazione,
evidenziando l'assoluta incomprensibilità del provvedimento («la formulazione
fatta in udienza, trova applicazione ultima norma [...] vi è inoltre impedimento
soggettivo»), che non consente di valutare la giustificazione della decisione.
Ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con le
statuizioni conseguenti.
3.
Con ordinanza del 19 novembre 2015 la Sesta Sezione penale ha,
preliminarmente, rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale all'interno
della Corte di cassazione, avente ad oggetto la possibilità o meno di proporre
ricorso immediato per cassazione contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova, emessa dal giudice del
dibattimento, e ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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