Sentenza Nº 33188 della Corte Suprema di Cassazione, 23-07-2019

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:33188PEN
Date23 Luglio 2019
Judgement Number33188
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRADANINI Pietro, nato il 06/05/1971 a Monza
PEREGO Elena, nata il 28/06/1972 a Vaprio d'Adda
avverso la sentenza del 08/03/2018 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Sante Spinaci,
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene
accessorie ed il rigetto dei ricorsi nel resto;
udito il difensore, Avv. Gianluca Arrighi, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 08.03.2018 la Corte di Appello di Milano ha
confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata, all'esito del giudizio
abbreviato, dal GUP del Tribunale di Lodi nei confronti di Bradanini Pietro e
Perego Elena per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale,
condannandoli alle pene, rispettivamente, di anni 3 di reclusione, e di anni 3 e
mesi 4 di reclusione, per avere, Bradanini in qualità di amministratore di
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33188 Anno 2019
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
Data Udienza: 08/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
diritto, e Perego in qualità di amministratrice di fatto della società "Eurocircuiti
s.r.l.", dichiarata fallita il 13.07.2010 dal Tribunale di Lodi, distratto dall'attivo
patrimoniale la somma di euro 140.559,45, prelevata dal conto corrente della
società, e per avere tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non
consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e
consegnando alla procedura fallimentare solo una minima parte della
documentazione amministrativo contabile; in parziale riforma della sentenza
di primo grado, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L.F.,
rideterminando le pene inflitte in 2 anni e 8 mesi nei confronti di Bradanini, e
in 3 anni di reclusione nei confronti di Perego.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con due
distinti, ma pressoché identici atti, il difensore di Bradanini Pietro e Perego
Elena, Avv. Maurizio Vezzoli, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui
enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con un primo motivo concernente la sola Perego, denuncia
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualifica di
"amministratore di fatto" della fallita riconosciuta all'imputata.
La Corte avrebbe erroneamente confermato l'attribuzione di tale qualifica
per il solo fatto di essersi adoperata per la mera gestione del ramo contabile
della società e per aver intrattenuto, negli ultimi sei mesi precedenti al
fallimento, rapporti con i soggetti creditori della fallita, e valorizzando
eccessivamente l'operatività disgiunta sul conto corrente della società. Tali
considerazioni sarebbero il frutto di una distorta valutazione delle risultanze
probatorie, da cui emergerebbe invece, stante l'evidente titubanza delle
dichiarazioni dell'imputata, dettate da un ruolo contabile marginale,
l'insussistenza di un'effettiva e consolidata ingerenza nella gestione della
fallita. Travisamento della prova che risulterebbe evidente anche nella
valutazione della relazione del curatore, il quale avrebbe affermato che, alla
data della redazione della relazione, non era possibile provare il ruolo di
amministratore in capo alla Perego se non sulla scorta di mere presunzioni,
tanto da ritenere opportuno svolgere un approfondimento in merito, mai
compiuto da parte della Corte.
La decisione sarebbe stata altresì viziata dalla circostanza dell'operatività
a firma disgiunta Bradanini/Perego sul conto corrente 2941, senza considerare
che l'operatività su tale conto è correlata unicamente al ruolo di collaboratrice
contabile prestato in modo saltuario dalla Perego.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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