Sentenza Nº 33186 della Corte Suprema di Cassazione, 23-07-2019

Presiding JudgeCATENA ROSSELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:33186PEN
Date23 Luglio 2019
Judgement Number33186
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABBINANTE GUIDO nato a MARANO DI NAPOLI il 30/09/1956
avverso la sentenza del 30/10/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo
l'inammissibilita' del ricorso
udito il difensore presente. avv. Vannetiello, che espone alla Corte le doglianze mosse
alla sentenza impugnata di cui chiede l'annullamento, richiamando la memoria già
depositata.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33186 Anno 2019
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: BRANCACCIO MATILDE
Data Udienza: 22/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con il provvedimento impugnato, datato 30.10.2017, depositato il 15.12.2017, la
Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa, con rito abbreviato, in data
21.1.2016 dal GUP del Tribunale di Napoli ed appellata da Abbinante Guido, ha
riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo B, ascritto
all'imputato, e quello di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli del
22.12.2011, irrevocabile, rideterminando la pena per il primo reato in anni tre di
reclusione da aggiungersi alla pena di anni sedici di reclusione di cui alla predetta
sentenza passata in giudicato; la Corte napoletana ha revocato l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici e quella legale durante la pena, mentre ha confermato nel resto la
sentenza e, in particolare, la condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di
cui al capo A).
All'imputato vengono contestati, rispettivamente, la costituzione e partecipazione in
ruolo apicale dapprima al
clan Di Lauro
(dal febbraio 2000 all'estate 2004, capo A),
quindi al
cartello Scissionista
(formatosi in seguito alla cd. faida di Scampia, dal 2004
all'aprile 2011, capo B).
2.
Avverso il provvedimento citato propone ricorso per cassazione Abbinante Guido,
tramite il proprio difensore avv. Romolo Vignola, deducendo due motivi differenti.
2.1 Con il primo motivo si argomenta violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod.
proc. pen. e 416-bis cod. pen.; i criteri di valutazione della prova dichiarativa costituita
dai narrati dei collaboratori di giustizia sarebbero stati erroneamente applicati dalla
Corte d'Appello, che non ha risposto ai motivi di impugnazione riferiti alla inidoneità per
genericità delle suddette dichiarazioni a dimostrare che il ricorrente, nei periodi in
contestazione, avesse preso parte dapprima all'organizzazione camorristica denominata
clan Di Lauro
e, successivamente, al cd.
cartello Scissionista.
In tal modo, si sarebbero violati anche gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di
legittimità che sovrintendono alla prova della partecipazione di un soggetto ad
un'organizzazione criminale di stampo mafioso, in punto di indicatori attuali dai quali
possa logicamente inferirsi detta appartenenza e la permanenza del vincolo mafioso nei
diversi, specifici periodi temporali contestati.
Sarebbe stato omesso dal primo giudice il necessario vaglio di attendibilità intrinseca
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la verifica di autonomia delle stesse e la
valutazione sulle chiamate in correità
de relato;
alle relative eccezioni difensive
formulate in appello il giudice di secondo grado non avrebbe dato risposta.
In particolare, andavano distinte le dichiarazioni che riferivano contenuti appresi per la
veicolazione di notizie attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, da quelle
che riferivano, invece, vere e proprie informazioni apprese
de relato
in relazione alle
2
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