Sentenza Nº 33115 della Corte Suprema di Cassazione, 23-07-2019

Presiding JudgeMAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:33115PEN
Date23 Luglio 2019
Judgement Number33115
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
Il fatto riguarda il soccorso prestato, il 15.8.2015 in acque internazionali,
dalla nave della marina militare Cigala Fulgosi nei confronti di una imbarcazione
in legno, lunga m. 13, a bordo della quale si trovavano 313 migranti e venivano
rinvenuti, nella stiva, n. 49 cadaveri.
La individuazione dei soggetti che, con diversi ruoli, avevano condotto
l'imbarcazione avveniva tramite assunzione di informazioni da nove migranti, che
effettuavano positivi riconoscimenti fotografici e quindi venivano esaminati in
sede di incidente probatorio.
Il
primo giudice ha riportato il contenuto delle testimonianze dei nove
migranti e ha dato conto delle dichiarazioni spontanee rese dai tre imputati: il
non ricorrente Chouchane Mohammed aveva ammesso le proprie responsabilità,
riconoscendo di aver assunto il comando dell'imbarcazione su incarico datogli dai
soggetti libici che avevano organizzato il trasporto, ed aveva escluso che i
coimputati Assayd e Saaid facessero parte dell'equipaggio incaricato di condurre
l'imbarcazione; quest'ultimi avevano sostenuto di essersi imbarcati come
migranti e di non aver fatto parte dell'equipaggio.
Veniva ritenuta la attendibilità delle dichiarazioni testimoniali dei migranti
quanto alla individuazione degli imputati come soggetti costituenti l'equipaggio
della imbarcazione: Chouchane aveva svolto il ruolo di comandante, mentre gli
imputati Assayd e Saaid avevano provveduto, assieme ad altri giudicati
separatamente, a mantenere l'ordine, impedendo il movimento dei migranti, e a
distribuire acqua .
Veniva quindi affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine al
delitto di cui al capo A, aggravato in ragione del numero dei migranti e del
numero, superiore a cinque, dei concorrenti, della esposizione dei migranti a
pericolo di vita, in ragione delle condizioni fatiscenti della imbarcazione e del
numero dei trasportati, e, infine, dalla finalità di trarne profitto.
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33115 Anno 2019
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BIANCHI MICHELE
Data Udienza: 09/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Quanto alla imputazione di cui al capo B, era stato accertato che 49
migranti, collocati all'interno della stiva dell'imbarcazione, erano morti durante la
traversata per asfissia.
L'imbarcazione aveva una stiva, delle dimensioni di metri 4x6 e di altezza di
m. 1,20, cui si accedeva da tre aperture di cm. 70x70, e direttamente
comunicante con il vano motore.
Dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che all'interno della stiva erano
stati collocati circa 100 migranti, per lo più di etnia bengalese ovvero dell'Africa
sub sahariana; dalle autopsie era stata individuata la causa di decesso nella
asfissia da confinamento, dovuta alla protratta permanenza in spazio ristretto,
sovraffollato e senza adeguato ricambio d'aria.
Nei confronti degli imputati veniva accertato che essi non erano stati tra
coloro che, anche con atti di violenza, avevano collocato i migranti nella stiva e
quindi avevano impedito che uscissero dalla stessa.
Pur tuttavia, gli imputati, facenti parte dell'equipaggio, avevano condiviso il
trasporto dei migranti, in condizioni tali da esporre a pericolo di vita gli stessi e a
costo anche della perdita della vita per alcuni di essi; veniva quindi ritenuto
sussistente il dolo di omicidio, nella forma del così detto dolo eventuale.
Il primo giudice ha infine escluso che gli imputati avessero agito in stato di
necessità: da una parte, era stato provato il collegamento, senza costrizioni, tra
l'equipaggio della imbarcazione e i soggetti libici che avevano organizzato il
trasporto, affidandolo all'equipaggio, del quale facevano parte gli imputati;
dall'altra, la necessità di mantenere i migranti nella stiva per evitare il
ribaltamento della barca era stata determinata proprio dalla condotta degli
organizzatori del trasporto che aveva imbarcato un numero eccessivo di
migranti.
2. Il difensore dell'imputato Saaid Mustapha ha proposto ricorso per
cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi di
seguito indicati.
Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 143 cod. proc.
pen., in ragione della omessa traduzione della sentenza di appello in lingua
conosciuta dall'imputato.
Viene dedotto che l'imputato non conosceva il linguaggio giuridico né si
sapeva esprimere compiutamente nella lingua italiana, con la conseguenza che la
omessa traduzione della sentenza, pur consentita dall'imputato il quale aveva
dichiarato di rinunciare all'assistenza dell'interprete, avrebbe violato il diritto di
difesa dell'imputato.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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