Sentenza Nº 33047 della Corte Suprema di Cassazione, 20-12-2018

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:33047CIV
Date20 Dicembre 2018
Judgement Number33047
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 3160-2017 proposto da:
SPINIELLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
ZOPPINI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
CONSOB, elettivamente domiciliata presso la sede in ROMA,
VIA G.B. MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati
STEFANIA LOPATRIELLO, GIANFRANCO RANDISI e SALVATORE
PROVIDENTI;
z_8
s.)
/
17/1.3
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 33047 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: OLIVA STEFANO
Data pubblicazione: 20/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 29/2016 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 14/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore dott.
TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANDREA ZOPPINI per il ricorrente, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso, e l'avvocato
GIANFRANCO RANDISI per il resistente, che ha concluso per il
rigetto.
FATTI DI CAUSA
All'esito dell'attività di vigilanza svolta sulla condotta posta in
essere dal collegio sindacale di Telecom Italia Spa in relazione
da un lato ai rapporti intercorsi tra detta società e il fornitore
Onda Communication Srl, e dall'altro all'adempimento dei
doveri previsti dall'art.2391 c.c. da parte dell'amministratore
Mauro Sentinelli, la CONSOB irrogava al ricorrente, con la
delibera n.19296 del 30.7.2015, la sanzione di C 72.000, di cui
C 45.000 per violazione dell'art.149 comma 1 lettere a), b) e c)
del TUF in relazione all'omessa vigilanza del collegio sindacale
sulla vicenda Onda, ed C 27.000 per violazione dell'art.149
comma 1, lettere a) e b) in relazione all'omessa vigilanza dello
stesso organo sul mancato rispetto dell'art.2391 c.c. da parte
del Sentinelli.
Proponeva opposizione avverso tale delibera il ricorrente
innanzi la Corte di Appello di Milano, che con la sentenza
impugnata n.29/2016 rigettava l'opposizione, ritenendo
irrilevanti la mancata conclusione del procedimento
sanzionatorio nel termine di 180 giorni dalla contestazione
degli addebiti e la tardività della contestazione nel termine di
180 giorni dall'accertamento dell'illecito, stante la natura
Ric. 2017 n. 03160 sez. 52 - ud. 15-05-2018
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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