Sentenza Nº 32915 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2018

Presiding JudgeD'ASCOLA PASQUALE
ECLIECLI:IT:CASS:2018:32915CIV
Date19 Dicembre 2018
Judgement Number32915
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 4714-2014 proposto da:
PINNA MARIO, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso giusta procura in
calce al ricorso dall'avvocato LUIGIA CARLA GERMANI;
- ricorrente -
contro
DEUTSCHE BANK SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato
FILIPPO DI PEIO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato GIANCARLO SESSA\rgiusta procura a margine del
controricorso;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32915 Anno 2018
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 19/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 687/2013 della CORTE D'APPELLO di
TRIESTE, depositata il 19/08/2013;
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del
06/11/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Sostituto Procuratore Generale dott. SERGIO DEL CORE
che ha concluso in via principale per il rigetto del ricorso, ed in
subordine per l'accoglimento parziale;
udito l'Avvocato Iolanda Boccia per delega dell'Avvocato
Giancarlo Sessa per la controricorrente;
FATTO DI CAUSA
Pinna Mario proponeva opposizione avverso il decreto n.
910/2005 con il quale il Tribunale di Pordenone gli aveva
ingiunto il pagamento in favore della Deutsche Bank S.p.A.
della somma di C 7.397,06, oltre interessi contrattuali e spese,
a titolo di restituzione della somma ricevuta in finanziamento,
per effetto del contratto denominato Prestitempo, per un
importo in linea capitale di C 6.700,00 da restituire in 48 rate
mensili di cui erano state pagate solo 10.
A sostegno dell'opposizione deduceva che il contratto aveva ad
oggetto un finanziamento rientrante nella categoria legale del
credito al consumo, ma che la somma erogata era stata
utilizzata per il pagamento della quota di affiliazione ad un
contratto di franchising concluso coevannente dal Pinna con la
Tucker S.p.A.
Evidenziava altresì che il modulo del contratto di finanziamento
era stato da lui sottoscritto in bianco, e successivamente
riempito in maniera abusiva e senza che peraltro la somma
mutuata fosse stata effettivamente destinata all'acquisto dei
beni ivi indicati.
Concludeva, quindi, per la nullità del contratto, in quanto era
mancato il collegamento previsto dalla legge, atteso che il
Ric. 2014 n. 04714
sez.
52 - ud. 06-11-2018 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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