Sentenza Nº 32894 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2018

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:32894CIV
Judgement Number32894
Date19 Dicembre 2018
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 3157-2017 proposto da:
CAPONE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
DI SPAGNA 15, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
ZOPPINI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
CONSOB, elettivamente domiciliata presso la sede in ROMA,
VIA G.B. MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati
STEFANIA LOPATRIELLO, GIANFRANCO RANDISI e SALVATORE
PROVIDENTI;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32894 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: OLIVA STEFANO
Data pubblicazione: 19/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 22/2016 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il M745/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore dott.
TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANDREA ZOPPINI per il ricorrente, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso, e l'avvocato
GIANFRANCO RANDISI per il resistente, che ha concluso per il
rigetto;
FATTI DI CAUSA
All'esito dell'attività di vigilanza svolta da CONSOB sulla
condotta posta in essere da Telecom Italia Spa in relazione al
prestito obbligazionario subordinato
equity
-
linked
a tasso fisso
per 1.300 milioni di euro a conversione obbligatoria, emesso
da Telecom Finance SA il 7.11.2013 con scadenza 16.11.2016
e garantito da Teleconn, veniva riscontrato che il collegio
sindacale, del quale il ricorrente faceva parte, non aveva svolto
in modo adeguato la funzione di controllo e non aveva
comunicato alla CONSOB la mancata sottoposizione al consiglio
di amministrazione della società del comunicato stampa
concernente l'emissione del predetto prestito, in contrasto con
quanto stabilito dalla procedura aziendale di Telecom per la
gestione e comunicazione al pubblico delle informazioni
privilegiate.
Di conseguenza, con la delibera n.19316 del 7.8.2015 veniva
irrogata al ricorrente la sanzione di C 55.000, di cui C 30.000
per violazione dell'art.149 comma 1 lettere b) e c-bis) del TUF
in relazione alla non adeguata vigilanza, ed C 25.000 per
violazione dell'art.149 comma 3 in relazione all'omessa
segnalazione.
Ric. 2017 n. 03157
sez.
52 - ud. 15-05-2018
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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