Sentenza Nº 32862 della Corte Suprema di Cassazione, 22-07-2019

Presiding JudgeSABEONE GERARDO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:32862PEN
Date22 Luglio 2019
Judgement Number32862
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BORGHEZIO MARIO, nato a Torino il 03/07/1947
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 06/03/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga
Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Mauro Anetrini;
1
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32862 Anno 2019
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA
Data Udienza: 07/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 6 marzo 2018, la Corte d'appello di Milano ha
confermato la decisione del Tribunale in sede del 26 giugno 2015, con la quale
è stata affermata la penale responsabilità di Mario Borghezio per il reato di
diffamazione, aggravata dalla finalità di discriminazione etnica e razziale, in
tale condotta continuata ritenuto assorbito il reato di propaganda di idee
fondate sull'odio razziale, contestato
sub
2).
1.1. I fatti riguardano le dichiarazioni dell'imputato, all'epoca dei fatti
membro del Parlamento Europeo, nel corso di un'intervista resa nell'ambito
della trasmissione "La Zanzara", andata in onda sulle frequenze di Radio 24
1'8 aprile 2013 avente ad oggetto l'incontro tenutosi, nello stesso giorno,
presso la Camera dei deputati tra il Presidente ed esponenti delle comunità
Rom e Sinti italiane.
In particolare, l'iniziativa del Presidente della Camera veniva chiosata
con espressioni del seguente tenore
«la giornata della demagogia e del
fancazzismo, poi con contorno di festival dei ladri»,
mentre agli ospiti veniva
riservata la definizione
«quelle facce di cazzo che qualche Presidente della
Camera riceve...»,
concludendo con l'auspicio
«speriamo non si portino via gli
arredi della Camera, perché lì è pieno di quadri di pregio, di soprammobili.., un
esamino con l'elenco di tutto quello che c'era prima della visita e di quello che
è rimasto lo farei prudenzialmente...l'esperienza insegna».
Siffatta formulazione ottativa veniva preceduta dall'evidenziazione di
«una certa cultura tecnologica nello scassinare gli alloggi della gente onesta
[che] indubbiamente molti Rom ce l'hanno», «non tutti i Rom sono ladri ma
molti ladri sono Rom...una bella percentuale», «i Rom neanche si propongono
di lavorare, perché come l'acqua con l'olio loro con il lavoro, in generale...poi
c'è qualcuno che lavora, ma come termine generale», «penso quello che
pensano tutti: mano alla tasca del portafogli per evitare che te lo portino via,
è un riflesso pavloviano, dettato da un'esperienza secolare»
fino a concludere
«un saluto al popolo Rom glielo mando con una certa tranquillità, e con una
certa preoccupazione perché non sono in casa e quindi spero in bene».
1.2. Il Tribunale ha ritenuto assorbito nel delitto - continuato ed
aggravato dalla finalità di discriminazione razziale - di diffamazione il reato di
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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