Sentenza Nº 32618 della Corte Suprema di Cassazione, 12-12-2019

CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:32618CIV
Judgement Number32618
Date12 Dicembre 2019
Subject MatterCIVILE
..
. -
2019
1123
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32618 Anno 2019
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: MELE FRANCESCO
Data pubblicazione: 12/12/2019
SENTENZA
s~l
~icors
c
2590-
2
015
preposto
da
:
d
el
Presidente
del
C
.d.A
. e
legale
rçpp::-esenta:1te
pro
te
:n~:;
or
e
,
dorr
i
c2.l
ia::o
i n
ROM
A
P.
ZZA CA
VCUR
p
re
sso
la
ca:1=elleria
de~:a
CORTE
DI
CASSAZION
~
,
~appresentato
e
d i
L::s
c
da
l l ' I_v
vo
c a
·::.
o CLl.UDIO
D'
ALESSJ...
l'J
D?
cc
:1
studio
i n
'::'
CRI
NO
\'Il',
CI
BRARIO
12
,
giusta
delega
L1 c a
lce
;
-
ricorrente
-
contro
AC:::
JZ
Il',
C'ELL: EN
~"
F.ATE
D l
ROM
A,
AGE
Ì'
Z
U,
DE:JLE
EN
TRATE
DI '_
"C
RINO;
-
in
t .ima
ti
-
~
Q;
.
~
u
~
~
~
~
o
~
~
·~
~
o
u
~
l
~
l o
·~
N
;
1
~
l
rfJ.
l
rfJ.
~
u
·~
'"O
~
"t
o
u
L
N::mché
da:
AGENZIA DELLE
ENT~ATE
DI
ROMA
in
persona
del
~irettore
pro
tempore,
elettivamente
domiciliato
in
ROMA
VIA
DEI
POR'"'_'OG!-iES
I
l2,
presso
l'
AVVOCATUR'\ G:SNERALE DELLO
STZ~'~'O,
che
lo
rappresenta
e
di
fende;
-
controricorrente
incidentale
-
contro
COM?AGNIA
ITALIANA
ALLUMINIO
SPA
COMITAL 1
in
persona
de
l
Preside
n
te
de
l
C.d.
A.
e
legale
rc.ppresenta:1
te
pro
tempore,
dorcicilia':o
in
ROMA
P.
ZZA
CAVOUR
presso
la
ca:1celleria
della
CORTE
DI
CASSAZION~,
rappresentato
e
di
fese
dai
l'
Avvoca·:o
C:LJ'.UDIO
D'
ALESSJ\ND?.O
cc:1
studio
in
~ORINO
VIA
CIBRARIO
12,
giusta
delega
i:1
calce;
-
controricorrente
all'incidentale-
nonchè
contro
AGt:::JZ
IP" DELLE
DEN'CORATE
DI
TORINO;
-
intimata
-
avverso
j_a
sentenza
n.
1203/2014
della
COMM.TRIB.REG.
}J
'f,c:ru.,ccLe
&:il
ORINO,
deposi-:ata
il
23/10/2014;
u6i:a
la
relazione
de~_lél
causa
svol
t3
n?lla
pubolica
udienze
del
09/IJS/2019
dal
Consigliere
Dott.
~'RANCESCO
MELE;
udi-:o
il
P.~.
i:1
persona
del
Sosti~uto
Procuratore
Ge:!'?rale
Do·c
t.
It·~MACOLATA
ZENO
che
ha
co::-_cluso
per
il
rige~to
del
ricorso
principale,
accoglimento
del
lo
mct~vc
dell'i:1cidentale;
udi-:o
oer
il
ricorren~e
l'Avvocato
D'ALESSANDRO
che
si
~
~
~
·~
()
~
~
;::::$
o
o
o
~
·~
~
;l
o
/l
()
'l
~
o
o
·~
N
~
rf'l
rf'l
~
u
·~
"'C
~
t
o
u
riporta
agli
atti;
udito
per
~l
con~roricorrente
l'Avvocato
CCLLABOLLE~TA
che
si
ripcrta
a~~i
a~ti.
l
l
il
/i
l
FATTI DI CAUSA
Con
sentenza
n.
1203/26/2014
depositata
il
23.10.2014
e non notificata,
la
commissione
tributaria
regionale del Piemonte confermava -salvo
il
capo relativo
alle sanzioni,
la
cui misura rideterminava in euro diecimila-
la
sentenza della
commissione
tributaria
provinciale di Torino di rigetto del ricorso proposto dalla
Compagnia Italiana Alluminio spa (COMITAL), esercente
attività
di produzione di
alluminio e semilavorati, avverso avviso di accertamento, relativo all'anno di
imposta
2007,
con
il
quale -sulla premessa della illegittima emissione di
fatture
senza addebito di IVA da parte di COMITAL, per operazioni ritenute
erroneamente assoggettate
al
regime speciale dell'inversione contabile (c.d.
reverse charge), previsto per
le
cessioni
di
rottami
ferrosi dall'art.
74
comma 7
DPR
633/1972-
recuperava a tassazione IVA euro
1.405.584,00,
oltre sanzioni
ed
interessi, imposta calcolata applicando l'aliquota ordinaria del
20°/o
sull'ammontare complessivo dei corrispettivi delle vendite dei laminati
di
alluminio, qualificati come
rottami,
alla ditta Ferbert di
Bertot
Diego per un
importo
di
euro
7.027.920,41.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione COMITAL affidandolo a
tre
motivi.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, che spiega a sua volta ricorso
incidentale affidato a
tre
motivi.
Resiste
al
ricorso incidentale, con rituale controricorso,
la
società contribuente.
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
Va
premesso
-per
come
si
legge nella sentenza
impugnata-
"che
l'accertamento
scaturisce
da
una complessa
ed
articolata
attività
ispettiva, coinvolgente diversi
operatori, sull'intero flusso commerciale dei
venduti
da
COMITAL.
.....
Secondo quanto descritto nell'avviso
impugnato,
le
indagini hanno
portato alla luce una vasta frode fiscale che
ha
visto coinvolte più società,
realizzata
tramite
l'emissione e l'utilizzo di fatturazioni oggettivamente false;
nello specifico,
la
DERMET
srl, dopo avere acquistato dalla
FERBERT
di Bertot
1
Diego i laminati di alluminio
impropriamente
commercializzati da COMITAL,
come
metallici>,
senza applicazione deii'IVA ex
art.
74
DPR
633/72,
in
seguito
li
vendeva, sempre come
rottami,
in regime di reverse charge, per
la
trasformazione in semilavorati, a SYNERGICOM, società cartiera che, senza
eseguire alcuna lavorazione,
li
cedeva tal quali, con esposizione di IVA (poi non
versata all'erario),
nuovamente
a
DERMET
la
quale, a sua volta,
li
rivendeva
come prodotti
finiti,
e quindi con applicazione deii'IVA, alla L.A.G.-Laminati
Alluminio Gallarate, in tal modo fruendo di un indebito credito IVA e di una
indebita deduzione di costi sulle
predette
forniture".
Il
ricorso principale consta dei seguenti
tre
motivi:
l)
"Violazione/Falsa
applicazione di
norme
di
diritto.
Art. 360
n.
3 c.p.c. Norme violate: art. 111
Costituzione; art. 36
n.
4 d. lgs.
546/1992";
2) "Violazione/Falsa applicazione di
norme di
diritto.
Art. 360 n. 3 c.p.c. Norme violate:
artt.
l,
27 e 74
d.p.r.
633/1972;
art. l
d.p.r.
100/1998;
art. 17 VI Direttiva 77/388/CEE
17.5.1997;
artt.
1-206
Direttiva
CEE
28.11.2006
n.
112";
3) "Omesso esame circa un
fatto
decisivo per
il
giudizio che è stato
oggetto
di discussione
tra
le parti
(art.
360
n.
5 c.p.c.)".
-
Va
premesso che
la
ricorrente
per
ammesso di avere
"errato,
comunque
in
buona fede, nel qualificare come
rottami
i beni
compravenduti"
e che
"debba applicarsi
la
pena pecuniaria ridotta di euro diecimila, come
sentenziato dalla commissione regionale", laddove -in sede di appello-
la
medesima parte aveva sostenuto
(motivo
2) essere stato
il
materiale
in
questione
correttamente
considerato, ai fini dell'applicabilità del regime
dell'inversione contabile, quale
rottame.
-
Con
il
motivo
sub
1),
la
ricorrente censura
la
sentenza per
contraddittorietà
della motivazione, assumendo che "
...
per
accogliere
l'appello
in
punto
sanzione,
il
ragionamento logico della commissione
regionale deve essere necessariamente
transitato
attraverso
la
considerazione dell'assolvimento del
tributo.
Il
che è
contraddittorio
con
il
rigetto
(implicito)
dell'appello in
punto
recupero del
tributo",
per rilevare,
conclusivamente, che "
...
la
commissione da
un
lato
ammette
il
regolare
assolvimento del
tributo
da parte dell'acquirente e dall'altro, non
2
pronunziandosi sul punto,
pur
oggetto di esplicita domanda giudiziale, nel
confermare l'impugnata sentenza della commissione provinciale salvo in
punto sanzione, implicitamente rigetta l'appello della contribuente".
Il
motivo è inammissibile.
Va
premesso che
la
sentenza impugnata
ha
affermato
-nella parte che
interessa
il
motivo
di ricorso in
commento-
che " ... l'appellante non è
risultata
direttamente
coinvolta nel meccanismo fraudolento posto in
essere
da
DERMET,
esaurendosi
la
propria responsabilità nell'irregolare
applicazione, in qualità di cedente, del meccanismo derogatorio
dell'inversione contabile previsto dall'art. 74
DPR
633/1972,
violazione
generata dall'errata convinzione che i beni venduti potessero fiscalmente
essere inquadrati come rottami. Non emergono inoltre dall'avviso
di
accertamento sufficienti elementi per escludere con certezza
la
buona fede
della contribuente nell'avere ritenuto che l'imposta,
avuto
riguardo alle
transazioni commerciali dalla stessa poste in essere, fosse stata assolta,
nelle forme consentite dal meccanismo dell'inversione contabile, dal
cessionario,
se
si
considera che a corollario delle risultanze svolte dalla
Guardia di Finanza
si
atto
dell'esito positivo del controllo di coerenza
formale esterna eseguito
su
FERBERT
(foglio n. 55 verbale di verifica) e
della conseguente applicabilità a COMITAL della norma sanzionatoria
attenuata di cui all'art. 6 comma 9 bis del
d.
lgs.
471/97
(foglio n. 30
verbale di verifica)".
Con
il
motivo
in commento
la
contribuente
si
limita a ribadire
la
correttezza
della rimodulazione delle sanzioni, operata dalla
CTR
sulla base delle
considerazioni sopra
trascritte;
ma
la
sentenza
fa
registrare,
in
punto
sanzioni
-per
come
si
è
in
precedenza evidenziato- l'acquiescenza della
contribuente,
la
quale riduce
la
propria doglianza a una asserita lacuna
di
consequenzialità logica della sentenza, doglianza peraltro meramente
assertiva e sfornita della necessaria specificità ("
...
il
ragionamento logico
della commissione regionale deve essere necessariamente transitato
attraverso
la
considerazione dell'assolvimento del
tributo").
3
-
Con
il
motivo
sub 2),
la
ricorrente lamenta che
la
sentenza impugnata
sia
incorsa nella violazione della normativa comunitaria ivi citata, che esclude
la
possibilità di duplicazione dell'obbligazione tributaria.
Il
motivo non è fondato.
L'assunto della contribuente
si
fonda sul presupposto
-errato-
che
la
CTR
abbia ritenuto come accertato
il
versamento da parte del Bertot deii'IVA
secondo
il
meccanismo del
c.
d.
reverse charge:
il
che non è dato ricavare
da
nessun passaggio della sentenza impugnata.
In
ogni caso sovviene
il
principio
affermato
da
questa sezione,
la
quale,
sulla premessa che "La frode opera come limite generale
al
principio
fondamentale di neutralità deii'IVA" (e
la
fattispecie in esame ha, anche,
natura fraudolenta),
ha
affermato che "
....
trattandosi nella specie dell'IV A
detratta dalla cessionaria ....... col regime domestico d'inversione contabile
però a fronte di frode con
fatture
emesse da cartiere per operazioni
soggettivamente inesistenti, non può
trovare
applicazione
il
più generale
principio secondo cui
il
diritto
alla detrazione non può essere negato nei
casi
in
cui l'operatore nazionale non
ha
applicato -o non
ha
applicato
correttamente-
la
procedura dell'inversione contabile senza violazione dei
requisiti sostanziali"
(per
ultimo
cass.
16679/2016).
È
da
escludere poi che sussista
la
denunciata violazione della normativa
comunitaria.
Invero
una recentissima sentenza della Corte di Giustizia (8
maggio 2019
in
causa
C-712/17),
a seguito di pregiudiziale proposta dalla
CTR
della Lombardia -dalla quale non
si
reputa di doversi discostare-
ha
affermato, per quanto di interesse nella presente sede, che "
....
quando una
operazione di acquisto di
un
bene o di
un
servizio è inesistente,
essa
non
può avere alcun collegamento con le operazioni del soggetto passivo
tassato a valle.
Di
conseguenza, quando manca
la
realizzazione effettiva
della cessione di beni o della prestazione di servizi, non può sorgere alcun
diritto
a detrazione .....
E'
pertanto inerente
al
meccanismo deii'IVA
il
fatto
che un'operazione fittizia non possa dare
diritto
ad
alcuna detrazione di
tale
imposta"
per concludere che "
....
la
direttiva IVA, letta alla luce dei
principi di neutralità e proporzionalità, deve essere interpretata nel senso
4
che essa non osta a una normativa nazionale che esclude
la
detrazione
deii'IVA relativa a operazioni
fittizie".
-
Con
il
motivo
sub
3),
la
ricorrente sostiene che
la
CTR
avrebbe dovuto
prendere
atto
dell'avvenuto assolvimento del
tributo,
da
ciò facendo
derivare le obbligate conseguenze in tema di divieto di duplicazione
dell'obbligazione
tributaria.
Il
motivo
si
configura come inammissibile perché tende a provocare
un
nuovo giudizio di
merito
ad
opera del giudice
di
legittimità
e, comunque,
il
fatto storico (sul quale è incentrata
la
censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
n.S) costituito dall'assolvimento deii'IVA
da
parte del Bertot è stato
considerato ed escluso dalla
CTR,
per come
si
è evidenziato in precedenza.
Rigettato
il
ricorso principale,
si
può ora passare all'esame del ricorso
incidentale,
il
quale consta di
tre
motivi
recanti,
rispettivamente:
l)
"Violazione
e/o
falsa applicazione degli
artt.
2697 c.c., 74 co.7 D.p.R.
633/72,
3,5,6 e 12 d.
lgs.
472/97,
5 co.4,6
co.l,4,5
e 9 bis, e 9 co. l e
3d.
lgs.
471/97
in relazione
all'art. 360 co. l
n.
3
c.p.c.";
2) "Violazione degli
artt.
132 co.2
n.
4 e 156 c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c.,36 co.2 n. 4 e 61 d. lgs.
546/1992
in relazione all'art. 360
col
n.
4 c.p.c."; 3) "omesso esame circa un
fatto
decisivo
per
il
giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360
co.l
n.
5 c.p.c.
(come modificato dall'art. 54 del d.l.
83/2012)".
-
Con
il
motivo
sub
1),
la
ricorrente in via incidentale censura
la
sentenza
impugnata nella parte in cui
la
CTR
ha
rideterminato
il
trattamento
sanzionatorio irrogato dall'ufficio, osservando che
quest'ultimo
non era
tenuto
a
dimostrare
l'inesistenza della buona fede (la cui sussistenza,
piuttosto, era onere della contribuente provare) l'esistenza di una
condotta fraudolenta (la cui sussistenza, sotto
il
profilo soggettivo
e/o
oggettivo è condizione, peraltro, perchè le sanzioni siano legittimamente
inflitte);
inoltre
la
CTR
ha
applicato
il
regime sanzionatorio attenuato
avendo riguardo non già
al
dato
oggettivo
richiesto dalla norma
("
...
imposta assolta, ancorchè irregolarmente, dal cessionario o
committente
ovvero dal cedente o
prestatore")
ma a quello soggettivo del
convincimento
da
parte del cedente che
il
pagamento dell'imposta sarebbe
5
stato effettuato secondo
il
meccanismo del c.d. reverse charge, sebbene
illegittimamente applicato; infine
la
sentenza impugnata è incorsa nella
violazione dell'art. 3 comma 3 d. lgs.
472/97,
per
la
cui applicazione è
necessaria
la
c.d. continuità dell'illecito ovvero che
il
medesimo fatto
sia
sanzionabile alla luce sia della disposizione esistente
al
momento della sua
commissione sia della disposizione sopravvenuta
ed
avrebbe dovuto, per
ultimo,
la
CTR
applicare i criteri di cui all'art. 12 commi 1,2 e 7
d.
lgs.
472/97,
nella determinazione del
trattamento
sanzionatorio, vertendosi in
una ipotesi di concorso di violazioni.
Il
motivo è fondato nei
termini
che di seguito
si
espongono.
Il
regime sanzionatorio
attenuato
applicato dalla
CTR
presuppone -così
come richiesto dall'art. 6 comma 9 bis d. lgs.
471/97-
che
la
" ..... imposta
[sia stata] assolta, ancorchè irregolarmente, dal cessionario ovvero dal
cedente o prestatore"; nella specie non risulta che l'imposta erroneamente
addebitata
al
cessionario sia stata
effettivamente
corrisposta
da
questi
ovvero dal cedente.
La
CTR
infatti
ha
affermato
che COMITAL
"ha
certamente violato
la
norma
tributaria
ed
è quindi sanzionabile" e
ha
ritenuto,
tuttavia,
che
la
società
fosse meritevole del predetto
trattamento
sanzionatorio perché "non
risultata
direttamente
coinvolta nel meccanismo fraudolento
...
" e che
la
violazione in parola sarebbe stata "generata dall'errata convinzione che i
beni venduti potessero fiscalmente essere inquadrati come
rottami";
il
passaggio della sentenza per
ultimo
trascritto
fa
seguito
al
motivato
rigetto,
da
parte della
CTR,
del secondo motivo di appello con cui
la
società
aveva insistito sulla natura di
rottami
dei beni
in
questione; questione della
qualificazione della merce destinata poi a costituire oggetto di formale
rinuncia
da
parte della contribuente,
la
quale
ha
così prestato rituale
acquiescenza
su
tale punto della decisione in sede di ricorso (pag. 7).
Accolto
il
primo
motivo
del ricorso incidentale,
la
restante parte resta
assorbita.
6
. .
La
sentenza
impugnata
va cassata con rinvio alla commissione tributaria
regionale del Piemonte, che, in diversa composizione, regolerà anche
le
spese processuali.
P.
Q.
M.
Rigetta
il
ricorso principale; accoglie
il
primo
motivo
del ricorso incidentale,
assorbito
il
resto; cassa
la
sentenza
impugnata
e rinvia, anche per le spese, alla
commissione
tributaria
regionale del Piemonte, in diversa composizione.
Ai
sensi dell'art. 13 comma l
Q~:Jater
del
DPR
115 del 2002,
atto
della
f'WU..ffUM-{1
.
sussistenza dei presuppdsti[Perìl
versamento,
da parte del ricorrente principale,
fuvì~
l::o
dell'ulteriore
importo
a
titolo
di
contributo
unificato pari a
quelld
dovorn per
il
ricorso principale, a norma del comma
l-bis
dello stesso articolo1
s·e
olov«Lo_
Roma, 9 maggio
2019
7

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT